F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE LACAMERA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA/MONOPOLI DELL’11.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 13.03.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE LACAMERA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA/MONOPOLI DELL’11.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 13.03.2018)

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

-           Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico adottata in data 13.3.2018, con la quale è stata inflitta al calciatore Giovanni La Camera, tesserato con la Società Reggina, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in seguito alla gara Reggina/Monopoli dell’11.3.2018 “per avere colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo”;

-           Esaminato il ricorso presentato in data 14.3.2018, proposto dal predetto calciatore e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

-           Appurato che nel rapporto del direttore di gara, Signor Giampiero Miele (della sezione di Nola), si registra testualmente che al minuto ventottesimo del secondo tempo il calciatore n. 27 della Reggina, Giovanni La Camera, veniva espulso dal campo di gioco per“[condotta violenta] E’ colpevole di Condotta Violenta. La Camera Giovanni a gioco fermo colpiva con uno schiaffo al volto il calciatore avversario Bacchetti Loris, il suddetto lasciava…(incomprensibile, presumibilmente “il campo”)… senza protestare”;

-           Tenuto conto che nel ricorso proposto il calciatore puntualizza come nel corso della gara Reggina/Monopoli, valida per il campionato di Lega Pro Girone C, disputata il giorno 11.3.2018 in Reggio Calabria, al minuto ventottesimo del secondo tempo, egli veniva espulso unitamente al calciatore n. 33 del Monopoli Loris Bacchetti per avere colpito con uno schiaffo al volto il predetto calciatore, il quale, a propria volta veniva espulso per avere colpito al volto con uno schiaffo, quale reazione, il ricorrente La Camera e che ad entrambi il giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, sostenendo la eccessività della predetta sanzione, perché irrogata senza tenere conto delle circostanze attenuanti plasticamente rinvenibili nel caso di specie;

-           Considerato che il calciatore ricorrente assume che “il Giudice Sportivo abbia frainteso, anche a causa di una ricostruzione dei fatti probabilmente lacunosa, l'episodio verificatosi” e che “Sul punto, l'arbitro della gara, sentito a chiarimenti, potrà fornire un utile contributo, alla Corte Sportiva d'Appello, per comprendere la reale dinamica del fatto”, affermando in conclusione che il “Direttore di gara, percependo, erroneamente, quanto oggettivamente accaduto, qualificava negli atti ufficiali, come violenta la condotta tenuta sia da La Camera sia da Bacchetti” (i virgolettati sono tratti dal ricorso del calciatore), sicché la decisione del Giudice sportivo si manifesta sproporzionata e la sanzione decisamente incongrua;

-           Constatato che la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore ricorrente ha indubbiamente realizzato una azione violenta nei confronti dell’avversario indirizzandogli uno schiaffo al volto a gioco fermo;

-           Rilevato che il Collegio decideva di ascoltare, nel corso della riunione del 19.3.2018, il direttore di gara Signor Giampiero Miele il quale, raggiunto telefonicamente, confermava la condotta violenta posta in essere nei confronti dell’avversario da parte del calciatore La Camera il quale, come peraltro ammesso dal medesimo ricorrente nell’atto di ricorso, effettivamente “si trovava alle spalle del Bacchetti, il quale manteneva entrambe le braccia "larghe"”, nondimeno, secondo la ricostruzione dei fatti per come ribadita dal direttore di gara nel corso dell’audizione telefonica, era il La Camera a colpire l’avversario senza che vi fosse stata alcuna azione intrapresa dal Bacchetti alla quale il ricorrente dovesse reagire, atteso che il colpo veniva inferto “da dietro” al volto dell’avversario, indipendentemente dallo svolgimento di una azione di gioco;

-           Puntualizzato che, le due circostanze segnalate dal ricorrente al manifestarsi delle quali, ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l’azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, escludendosi il profilo della violenza per mancanza di conseguenze fisiche subite dall’avversario e valorizzandosi il contesto nel quale il fatto si è realizzato, sostenendosi in particolare che “Si è trattata, in sostanza, di una espulsione per 'reciproche scorrettezze', a seguito di una scaramuccia come spesso si verificano in area di rigore in occasione di un calcio piazzato.” e che “Nel caso in esame, La Camera e Bacchetti sono andati oltre il normale contatto fisico di gioco, finendo per scontrarsi senza reciproche conseguenze. Ma non si è trattato di atto violento” (virgolettati tratti dal ricorso in esame), non possono costituire né una scriminante né una esimente, neppure parziale, in ordine alla gravità dell’evento e alla violenza del fatto, per come registrati dal direttore di gara nel proprio rapporto (e ribaditi nel corso dell’audizione) e fatti propri dal Giudice sportivo nel provvedimento sanzionatorio;

-           Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione inflitta al reclamante, per come è documentalmente dimostrato e per come è emerso dall’audizione telefonica del direttore di gara all’esito della quale si è confermata anche la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto, cosicché il reclamo va respinto disponendosi l’incameramento della tassa;

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Lacamera Giovanni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III - 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 122/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 109/CSA del 23 Marzo 2018 (dispositivo) -

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