F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI FAZIO JACOPO SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL’11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI FAZIO JACOPO SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL’11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

La S.S. Racing Club Fondi impugna delibera del Giudice del presso il Settore Giovanile e Scolastico

– Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018, mediante la quale veniva inflitta la sanzione della squalificai per 3 giornate effettive di gara al calciatore Di Fazio Jacopo, seguito gara Under 17 Lega Pro tra Racing club Fondi e Arezzo dell’11.3.2018, «per aver colpito con ripetuti calci un avversario, a gioco fermo».

La reclamante contesta la mancata considerazione in primo grado del comportamento del calciatore della squadra avversaria Leonessi Marco che avrebbe dato la stura alla colluttazione, nonché lamenta una non corretta qualificazione della condotta imputata al Di Fazio. Nello specifico si contesta la volontà di arrecare danno da parte di quest’ultimo al calciatore della squadra ospite.

Chiede pertanto, in via principale, di derubricare la condotta da violenta in antisportiva, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) e per l’effetto ridurre la sanzione comminata al calciatore contenendola nel minimo edittale.

Questa Corte ritiene il reclamo non fondato.

In realtà, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011). Comportamento aggressivo che è indiscutibilmente ravvisabile anche nel caso di specie, posto che i calci sferrati dal Di Fazio sono stati più di uno, come indicato in maniera molto precisa nel referto di gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Fondi di Fondi (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI SILVIO MIRKO SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL’11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

La S.S. Racing Club Fondi impugna delibera del Giudice Sportivo del presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018, mediante la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Di Silvio Mirko, seguito gara Under 17 Lega Pro tra Racing club Fondi e Arezzo dell’11.3.2018, «perché nel rientro negli spogliatoi sputava contro un calciatore avversario».

La reclamante contesta sia la ricostruzione operata dall’arbitro, sia le valutazioni compiute dal giudice sportivo sul comportamento del proprio calciatore. Chiede pertanto in via principale annullare la squalifica; in via subordinata derubricare la condotta da “violenta” in meramente “antisportiva” ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a), ed applicare attenuanti, rideterminando la sanzione nel minimo; in via ulteriormente subordinata, applicare le attenuanti e rideterminare la sanzione nel minimo edittale ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b).

Il reclamo non è fondato.

Il referto di gara in merito all’individuazione del Di Silvio non lascia margine a dubbi e, come noto, costituisce elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati, nonché degli accadimenti che avvengono dentro e fuori il terreno di gioco durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.).

Con riguardo poi alla condotta tenuta dal calciatore e in particolare del gesto compiuto (sputo), questa Corte ritiene sia assolutamente da censurare, sì che la sanzione comminata in primo grado, quanto alla misura della stessa, è assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato (cfr. in tema Corte sportiva d’appello, ricorso Folgore Caratese, in Com. Uff. n. del 7.2.2017, n. 73/CSA).

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Fondi di Fondi (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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