F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 126/CSA del 18 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 125/CSA del 16 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. GROSSO FABIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PESCARA/BARI DEL 14.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 155 del 15.04.2018)

RICORSO DEL SIG. GROSSO FABIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PESCARA/BARI DEL 14.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 155 del 15.04.2018)

Con atto, spedito in data 15.4.2018, il sig. Grosso, Fabio preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 155 del 15.4.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Pescara/Bari, disputatasi in data 14.4.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per una giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Grosso faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato, limitatamente all’entità della sanzione.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e del Quarto Ufficiale di Gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Grosso; è, del pari indubbio che la condotta, posta in essere dal Grosso, meriti una adeguata sanzione, trattandosi, di un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara.

Purtuttavia, questa Corte ritiene che la sanzione possa essere rideterminata, anche alla luce di alcuni precedenti di questa Corte, nell’ammonizione con diffida oltre all’ammenda di € 2.000,00, atteso che le espressioni, rivolte dal Grosso nei confronti del Direttore di Gara non possono qualificarsi come provocatorie bensì come irriguardose.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedura d’urgenza come sopra proposto dal sig. Grosso Fabio sostituisce alla sanzione della squalifica quella dell’ammonizione con diffida e ammenda di € 2.000,00   Dispone restituirsi la tassa reclamo.

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II - 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CSA del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 108/CSA del 23 Marzo 2018 (dispositivo) -

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