F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 130/CSA del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 117/CSA del 5 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 10.05.2018 E DELL’AMMENDA € 3.000.00 INFLITTE AL SIG. GIARETTA CRISTIANO SEGUITO GARA ASCOLI/TERNANA UNICUSANO DEL 17.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 142 del 20.3.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 10.05.2018 E DELL’AMMENDA € 3.000.00 INFLITTE AL SIG. GIARETTA CRISTIANO SEGUITO GARA
ASCOLI/TERNANA UNICUSANO DEL 17.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie B Com. Uff. n. 142 del 20.3.2018)
Con atto, spedito in data 21.3.2018, la società Ascoli Picchio F.C. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 142 del 20.3.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Ascoli/Ternana, disputatasi in data 17.3.2018, era stata irrogata, a carico del dirigente della predetta Società, sig. Giaretta Cristiano, l’inibizione fino al 10.5.2018 e l’ammenda di € 3000,00.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Ascoli Picchio F.C. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato, limitatamente all’entità della sanzione.
Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro, dell’Assistente Arbitrale e del rappresentante della Procura Federale che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Giaretta; le parziali discrasie, evidenziate dalla Società ricorrente, nella ricostruzione dell’episodio, operata dall'arbitro, dall’Assistente Arbitrale e dal rappresentante della Procura Federale non sono, peraltro, tali da minarne la credibilità; è, del pari indubbio che la condotta, posta in essere dal Giaretta, meriti una adeguata sanzione, trattandosi, di comportamento ingiurioso nei confronti degli Ufficiali di Gara.
Purtuttavia, questa Corte, attesa l’assenza di un intento intimidatorio ovvero minaccioso da parte del Giaretta che - sebbene in modo non consono e non conforme alla condotta che dovrebbe tenere un dirigente calcistico non direttamente impegnato, a differenza dei calciatori, nel contesto agonistico – ha inteso, sebbene in modo plateale, esprimere la propria disapprovazione in merito alla direzione di gara da parte dell’Arbitro, ritiene che la sanzione possa essere rideterminata nei termini di cui al dispositivo.
Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00 lasciando inalterata la sanzione della squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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