F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 131/CSA del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 128/CSA del 20 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO CALCIATORE BORGHESE MARTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA OLBIA/LIVORNO DEL 07.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 191/DIV del 09.04.2018)

RICORSO CALCIATORE BORGHESE MARTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA OLBIA/LIVORNO DEL 07.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 191/DIV del 09.04.2018)

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

-           Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico adottata in data 9 aprile 2018, con la quale è stata inflitta al calciatore Martino Borghese, tesserato con la Società Livorno, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara in seguito alla gara Olbia/Livorno del 7 aprile 2018 “per avere colpito volontariamente con una gomitata al volto un avversario”;

-           Esaminato il ricorso presentato in data 12 aprile 2018, proposto dal predetto calciatore e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

-           Appurato che nel rapporto del direttore di gara, Signor Pierantonio Perotti (della sezione di Legnano), si registra testualmente che al minuto ventunesimo del secondo tempo il calciatore n. 5 del Livorno, Martino Borghese, veniva espulso dal campo di gioco in quanto “A gioco in svolgimento con il pallone a distanza di gioco allargava volontariamente il braccio colpendo con il gomito il calciatore avversario sul volto facendolo cadere a terra e provocandogli dolore”;

-           Tenuto conto che nel ricorso proposto il calciatore puntualizza come nel corso dell’azione incriminata “nessuna volontarietà può essere non solo contestata, ma neppure ipotizzata per il calciatore della reclamante, il cui impatto deve essere qualificato come totalmente fortuito ed espressione di foga agonistica”, tanto che “il calciatore dell’Olbia non ha patito alcuna conseguenza potendo continuare la sua partita senza la neppur minima difficoltà (…)” (si vada, testualmente, a pag. 2 dell’atto di reclamo), così che il Giudice sportivo è stato tratto in inganno dalla infelice verbalizzazione operata nel referto dal direttore di gara, infliggendo al calciatore in questione una sanzione sproporzionata che va, dunque, ridotta;

-           Constatato che la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore ricorrente ha indubbiamente realizzato una azione violenta nei confronti dell’avversario indirizzandogli una gomitata al volto;

-           Rilevato che il Collegio decideva di ascoltare, nel corso della riunione del 20 aprile 2018, il direttore di gara Signor Pierantonio Perotti il quale, raggiunto telefonicamente, confermava la condotta violenta posta in essere nei confronti dell’avversario da parte del calciatore Borghese il quale, secondo la ricostruzione dei fatti per come ribadita, senza alcun tentennamento o dubbio, dal direttore di gara nel corso dell’audizione telefonica, ha colpito l’avversario al volto con il gomito perpetrando un’attività violenta ed incompatibile con la dinamica dell’azione di gioco che si andava svolgendo, senza peraltro che vi fosse stata alcuna azione intrapresa dall’avversario alla quale il reclamante dovesse reagire;

-           Puntualizzato che, le circostanze segnalate dal ricorrente al manifestarsi delle quali, ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l’azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, escludendosi il profilo della violenza e dovendosi derubricare l’accaduto a mero “fallo di gioco”, non corrispondono a quanto riferito dal direttore di gara, che ha confermato quanto, peraltro, emerge dalla piana lettura del rapporto in ordine alla gravità dell’evento e alla violenza del fatto, per come registrati dal medesimo direttore di gara nel proprio rapporto (e ribaditi nel corso dell’audizione) e fatti propri dal Giudice sportivo nel provvedimento sanzionatorio;

-           Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione inflitta al reclamante, per come è documentalmente dimostrato e per come è emerso dall’audizione telefonica del direttore di gara all’esito della quale si è confermata anche la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto, cosicché il reclamo va respinto disponendosi l’incameramento della tassa;

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Borghese Martino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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