F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 139/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 079/CSA del 02 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. FERIGRA BURNHAM ERICK STEVEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI TORINO/LAZIO DEL 12.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – COM. UFF. N. 139 DEL 15.1.2018)

RICORSO DEL CALC. FERIGRA BURNHAM ERICK STEVEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE  INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI TORINO/LAZIO DEL 12.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI  SERIE A – COM. UFF. N. 139 DEL 15.1.2018)

Il calciatore Ferigra Burnham Erick Steven ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n.139 del 15.1.2018 con la quale, in riferimento alla gara del Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo Giacinto Facchetti tra Torino e Lazio del 13.1.2018, ha comminato la squalifica per 3 giornate effettive di gara allo stesso “per avere, al 43° del secondo tempo a giuoco fermo colpito con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

 In particolare il ricorrente ha evidenziato il fatto di aver subito un fallo da parte di un avversario e che il suo comportamento sarebbe consistito in una reazione da parte dello stesso senza arrecare però alcun danno fisico. Si tratterebbe pertanto secondo lo stesso di un gesto non violento.

Il ricorso va respinto in quanto, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b), è previsto che “ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: b) per tre giornate di gara o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o persone presenti”.

Nella fattispecie, così come riportato nel referto arbitrale, il comportamento del Ferigra Burnham va qualificato come violento con applicazione della squalifica per 3 giornate di gara e pertanto va confermata la decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferigra Burnham Erick Steven.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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