F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 104/CSA del 15 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

La società  A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 ha presentato ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 inflitta alla ricorrente seguito gara del Campionato Nazionale Juniores Ercolanese/Gelbison Vallo della Lucania del 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018) per avere un proprio sostenitore, così individuato perché indossante una felpa con i colori sociali, al termine del primo tempo, dopo aver scavalcato la recinzione ed essere entrato sul terreno di gioco, colpito con un pugno la nuca di un calciatore della squadra avversaria. Il suddetto, a fine gara, rientrava sul terreno di gioco scavalcando la recinzione, si avvicinava all’allenatore della squadra avversaria e lo colpiva con un violento calcio alla fronte che determinava allo stesso una escoriazione sanguinolenta accompagnata da tumefazione; per avere, inoltre, propri sostenitori posizionati in tribuna al 48° del secondo tempo, lanciato n. 3 pietre della dimensione di 5 cm che finivano a due metri da un A.A senza colpirlo.

La Società ricorrente ritiene il provvedimento impugnato privo di ogni certezza in ordine all’identificazione dei soggetti, sia per quanto riguarda l’identità che all’appartenenza all’una o all’altra tifoseria e pertanto all’imputabilità della condotta degli stessi alla ricorrente, sia in ordine alla persona estranea introdottasi nel terreno di gioco sia in ordine al lancio delle tre pietre.

A sostegno di ciò la ricorrente evidenzia, per quanto riguarda la persona estranea che si è introdotta nel campo di gioco, la differenza del colore sociale della Società ricorrente rispetto a quelli presenti nella felpa da questa indossata e, per quanto riguarda i responsabili del lancio delle pietre, la mancanza di elementi, nel rapporto di gara, idonei per poter attribuire alla Società ricorrente una responsabilità oggettiva dei fatti.

Per quanto sopra esposto la Società reclamante chiede la revoca dell’ammenda irrogata e, in via subordinata, la riduzione della stessa all’importo minimo di € 500,00 o altro importo da ritenere congruo.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che l’appello può essere accolto.

Non essendo possibile infatti, considerato quanto riportato nel referto arbitrale, determinare l’appartenenza dei responsabili delle condotte alla tifoseria della Società ricorrente, non è possibile, di conseguenza, attribuire alla Società stessa la responsabilità oggettiva dei fatti.

La Corte, ad ogni modo, è dell’avviso che gli atti riguardanti l’accaduto vengano trasmessi alla Procura Federale per gli esami di competenza.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 di Somma Vesuviana (Napoli) e annulla la sanzione inflitta.

La C.S.A., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’analisi e le valutazioni di competenza sui fatti accaduti.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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