F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 104/CSA del 15 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PORTICI 1906 A.R.L./EBOLITANA CALCIO 1925 DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PORTICI 1906 A.R.L./EBOLITANA CALCIO 1925 DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)
Il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto all’A.S.D. Ebolitana Calcio 1925 un’ammenda di € 1.800,00 e la sanzione della diffida “per avere propri tesserati nel corso dell’intervallo partecipato ad una rissa con tesserati della società avversaria, nell’area degli spogliatoi, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Inoltre, la società ritardava il rientro in campo per la disputa del II tempo”.
La deliberazione oggetto di reclamo si fonda sulla relazione dell’arbitro, sig. Luca Zucchetti di Foligno, il quale nel supplemento di rapporto ha accertato di aver visto, durante il rientro negli spogliatoi al termine del I tempo, nella zona antistante agli stessi, uno steward della società ospitante (il Portici 1906 A.R.L.) “colpire brutalmente con un pugno il dirigente accompagnatore Taglianetti Ramon della società Ebolitana. Lo stesso, sanguinante dal sopracciglio destro, reagiva colpendo con un violento pugno al volto altro steward collega del precedente aggressore, facendosi spazio tra i suoi calciatori e collaboratori che tentavano invano di fermarlo”. Ne è scaturita una rissa, che soltanto i Carabinieri sono stati in grado di sedare.
In seguito all’accaduto “la società ospite non voleva far tornare sul terreno di gioco i suoi calciatori a causa dell’aggressione in segno di protesta”, facendo in tal modo durare l’intervallo 20 minuti.
Avverso la decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Ebolitana Calcio 1925, la quale ha chiesto l’annullamento della sanzione pecuniaria o, in subordine, la sua rideterminazione in una misura minore, con eliminazione della diffida, invocando come circostanza attenuante la provocazione subita dal dirigente Taglianetti ad opera di uno steward della società ospitante, che, stando al supplemento di referto arbitrale, avrebbe dato il via alla rissa colpendolo alle spalle con un pugno. Peraltro, insiste la difesa della reclamante, la reazione del dirigente, “frutto di sentimento di difesa istintivo”, è stata punita dal giudice sportivo con quattro giornate di squalifica e risulterebbero, quindi, ultronee la diffida e la sanzione pecuniaria di € 1.800 a carico della società.
Il reclamo è parzialmente fondato e va, quindi, parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in
DIRITTO
La condotta, che occupa la cognizione di questa Corte, è qualificabile come “condotta violenta”, la quale consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).
Tale è sicuramente la condotta del dirigente della società reclamante.
Tuttavia, l’art. 19 C.G.S. fissa soltanto i minimi edittali, consentendo al giudice sportivo di apprezzare circostanze aggravanti e attenuanti e, per l’effetto, aumentare o ridurre le sanzioni previste dalla norma.
Si discute sul valore attenuante dell’eventuale provocazione, che è circostanza rilevante nel caso di specie. In alcune decisioni, infatti, i giudici sportivi ne hanno escluso la valenza attenuante (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012 n. 281/CGF); mentre in altre hanno espressamente affermato che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subíta» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF).
Nel caso all’attenzione della Corte si ravvisa certamente l’attenuante della provocazione, in quanto, come emerge dalla ricostruzione in fatto, senza il pugno dello steward del Portici1906 A.R.L. non vi sarebbe stata la reazione del Taglianetti e nemmeno la conseguente rissa.
La cornice fattuale in cui si iscrive il gesto de quo e la presenza della predetta attenuante consentono, pertanto, di annullare la diffida irrogata nei confronti dell’A.S.D. Ebolitana Calcio 1925.
Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ebolitana Calcio 1925 di Eboli (Salerno), annulla la diffida, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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