F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 104/CSA del 15 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. HOUENOU CARLO SEGUITO GARA BEA SPORT C5/REAL FUTSAL ARZIGNANO DEL 26.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 597 del 28.02.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. HOUENOU CARLO SEGUITO GARA BEA SPORT C5/REAL FUTSAL ARZIGNANO DEL 26.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a
Cinque – Com. Uff. n. 597 del 28.02.2018)
Con il gravame, fatto pervenire in data 13.3.2018, la reclamante avversava la decisione suindicata, invocandone la riduzione a 2 giornate della sanzione inflitta.
All'udienza, alcuno compariva per la reclamante.
Il gravame è inammissibile, in quanto fatto pervenire oltre i 7 gg previsti dall'art. 36 bis, comma 2, CGS, termine perentorio fra l'altro richiamato espressamente anche nella nota di trasmissione del 2.3.2018 da parte di questa Corte degli atti di cui la reclamante aveva richiesto l'ostensione.
Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Real Futsal Arzignano di Arzignano (Vicenza).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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