F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 104/CSA del 15 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DIGIOCO PER 2 GARE – DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE – E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI LOCRI/LICATA DEL 28.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 221 del 01.03.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DIGIOCO PER 2 GARE – DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE – E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI LOCRI/LICATA DEL 28.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 221 del 01.03.2018)

Con atto, spedito in data 2.3.2018, la Società A.C. Locri ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 221 del 1.3.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara di Coppa Italia Dilettanti Locri/Licata, disputatasi in data 28.2.2018, era stata irrogata la sanzione della squalifica del campo di giuoco per due gare – campo neutro – porte chiuse ed all’ammenda di € 2.000,00, a carico della predetta Società, chiedendo la trasmissione degli atti ufficiali relativi alla gara in questione.

A seguito della trasmissione degli atti di gara, a cura della Segreteria di questa Corte, la società A.C. Locri faceva pervenire tempestivamente i motivi di ricorso.

Il ricorso è palesemente infondato.

Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione in argomento in considerazione del gravissimo comportamento posto in essere dai sostenitori della società A.C. Locri, consistito, tra l’altro, nel lancio, all’indirizzo dei calciatori della squadra ospite, di numerosi oggetti contundenti, uno dei quali colpiva un calciatore avversario che, fortunatamente, non riportava serie conseguenze.

A ciò, si aggiunga che particolarmente riprovevole è quanto accaduto al termine della gara quando due soggetti addetti alla sicurezza e che, quindi, svolgevano chiaramente una attività riconducibile alla Società ricorrente (come emerge chiaramente dal rapporto dei commissari di campo), hanno aggredito i calciatori della Società Licata, colpendoli con calci e pugni; condotta che avrebbe potuto determinare gravi conseguenze fisiche per i soggetti aggraditi se non fossero intervenute, tempestivamente, le Forze dell’Ordine.

Trattasi, all’evidenza, di comportamenti, la cui gravità merita di essere sanzionato quantomeno nella misura disposta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Locri 1909 di Locri (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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