F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 104/CSA del 15 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE BOLDRINI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLDRINI MICHELE SEGUITO GARA S. NICOLO/L’AQUILA DEL 03.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018)

 

RICORSO DEL CALCIATORE BOLDRINI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLDRINI MICHELE SEGUITO GARA S. NICOLO/L’AQUILA DEL 03.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018)

Con mail, spedita in data 8.3.2018, la Società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. ha preannunciato la proposizione ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara S. Nicolò/L’Aquila, disputatasi in data 3.3.2018, era stata irrogata, nei confronti del calciatore della Società ricorrente, Boldrini Michele, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

La sanzione di una giornata di squalifica è stata irrogata perché il calciatore, per quanto riferito dall’Assistente Arbitrale, ha tenuto, a fine gara, un atteggiamento irrispettoso e scherniva con gesti e parole il pubblico locale.

Occorre, in primo luogo, valutare l’ammissibilità del ricorso.

Al proposito, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo, all’evidenza, un ricorso proposto in via ordinaria e non d’urgenza (cfr. decisione di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 126/CSA– riunione del 5.5.2017).

Passando al merito, osserva la Corte che il comportamento imputato al calciatore risulta generico e non indica le puntuali modalità, asseritamente irrispettose, dallo stesso poste in essere, per cui, già tali rilievi, consentono di accogliere il gravame avanzato ed oggetto del presente scrutinio.

Non solo.

L’indicato comportamento, inoltre, si è svolto al termine della gara e non sembra avere provocato alcuna reazione da parte della squadra avversaria (cfr. la decisione di questa Corte in termini di cui al Com. Uff. n. 139CSA– riunione del 18.5.2017, resa su un ricorso proposto sempre dalla Società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. e relativo ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che occupa).

La C.S.A., accoglie il ricorso del calciatore Boldrini Michele e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it