F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 104/CSA del 15 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)
Con il gravame, fatto pervenire in data 13.3.2018 la società A.S.D. Acireale avversava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018 con la quale, seguito gara Acireale/Ercolanese del 25.2.2018, infliggeva la sanzione della ammenda, di € 1.800,00, per:
1) indebita presenza a bordo campo di persona non identificata, fatta allontanare dall'arbitro; 2) le espressioni ingiuriose e offensive rivolte al termine della gara da alcuni dirigenti della reclamente, che seguivano il direttore di gara fin dentro gli spogliatoi;
3) le espressioni ingiuriose e minacciose rivolte ad un assistente arbitrale durante il rientro negli spogliatoi da persone non autorizzate né identificate ma chiaramente riconducibili alla reclamante.
La reclamante, invocava la riduzione della sanzione inflitta.
All'udienza, il patrono della reclamante insisteva per l'accoglimento del gravame.
Il gravame è parzialmente fondato. In rapporto all'entità dei fatti e al loro svolgersi - nella confusa fase di rientro negli spogliatoi al termine della gara - dal punto di vista materiale, la Corte ritiene infatti appropriato ridurre la sanzione inflitta ad € 1.500,00.
Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Acireale di Acireale (Catania), riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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