F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 104/CSA del 15 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COCIMANO SALVATORE SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COCIMANO SALVATORE SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

Con il gravame, fatto pervenire in data 13.3.2018 la società A.S.D. Acireale avversava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018 con la quale, seguito gara Acireale/Ercolanese del 25.2.2018, infliggeva la sanzione della squalifica per 3

giornate effettive di gara inflitta al tesserato Salvatore Cocimano, per aver, a gioco fermo, appoggiato le mani sul volto di un calciatore avversario, spingendolo e facendolo cadere a terra.

La reclamante, invocava la riduzione della sanzione inflitta.

All'udienza, il patrono della reclamante insisteva per l'accoglimento del gravame. Il gravame è parzialmente fondato. 

Premessa l'inutilizzabilità delle riprese televisive come mezzo di prova non essendo stata avanzata nella specie la necessaria richiesta (ex art. 35, comma 1.3, CGS) al Giudice di prime cure, la Corte ritiene, in rapporto all'entità dei fatti e al loro svolgersi - nel confuso parapiglia seguito alla commissione di un fallo, a partita appena iniziata (7' del primo tempo) - dal punto di vista materiale, che sia appropriato ridurre la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Acireale di Acireale (Catania), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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