F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 141/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 133/CSA del 03 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PETRELLA MIRCO SEGUITO GARA TRIESTINA/FANO DEL 22.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 207/DIV del 24.04.2018)

RICORSO U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PETRELLA MIRCO SEGUITO GARA TRIESTINA/FANO DEL 22.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 207/DIV del 24.04.2018)

La Società Triestina Calcio 1918  ha avanzato ricorso in appello, avverso la sanzione di 2 giornate di squalifica inferte al calciatore Mirco Petrella, così come irrogate dal Giudice Sportivo della Lega Italiano Calcio Professionistico il 24.4.2018, per fatti relativi alla gara Triestina calcio 1918/Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., del 22.4.2018.

Il Giudice Sportivo ha sanzionato il comportamento del calciatore della Triestina per aver colpito un avversario al basso ventre costringendolo ad abbandonare la gara.

Al riguardo, infatti, il referto del direttore di gara ha precisato che il comportamento del Petrella conseguiva alla perdita del pallone ad opera dell’avversario.

Nei motivi di appello la società ha allegato, a conforto della tesi difensiva, il video dell’episodio.

E’ noto e non merita particolare  approfondimento il fatto che, nel presente contesto, non è ammessa la prova televisiva.

Ciò detto l’appellante precisa che la palla non era a distanza di giuoco, ma nella esclusiva disponibilità dell’avversario e che l’intervento del Petrella deve configurarsi non violento perché involontario e dovuto ad uno scoordinato movimento volto a recuperare il pallone.

Tale soggettiva ricostruzione fattuale, invero, contrasta con quanto riportato nel referto arbitrale, le cui attestazioni assumono una valenza probatoria privilegiata.

Né può essere condivisa la tesi dell’appellante relativa alla natura giuridica del fatto contestato, atteso che anche aderendo a tale ricostruzione, la eventuale configurazione del fatto come condotta antisportiva comporta l’irrogazione della sanzione minima di 2 giornate.

Inoltre non emerge, dalla disamina dei motivi di gravame, la prova di  elementi idonei per una valutazione attenuata dell’episodio, a nulla rilevando che il calciatore avversario ha lasciato il campo senza l’ausilio della barella, atteso che lo scrutinio dell’episodio attiene al gesto in sé e non già alle eventuali ed ulteriori conseguenze fisiche cagionate.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dall’ U.S. Triestina Calcio 1918 di Trieste.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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