F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 142/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 135/CSA del 10 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIGARINI LUCA SEGUITO GARA SAMPDORIA/CAGLIARI DEL 29.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 223 del 30.4.2018)
RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIGARINI LUCA SEGUITO GARA SAMPDORIA/CAGLIARI DEL 29.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 223 del 30.4.2018)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 223 del
30.04.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Cigarini Luca.
Tale decisione è stata assunta perché, in occasione dell’incontro Sampdoria/Cagliari disputato il 29.04.2018, il Cigarini, dopo aver avuto una doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, al 32° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di espulsione, proferiva un’espressione blasfema.
Avverso tale provvedimento la società Cagliari Calcio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 30.4.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 9.5.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Cagliari Calcio di Cagliari dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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