F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 050/CSA del 24 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; – PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA; – AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/PADOVA DEL 29.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

  • PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;
  • PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA;
  • AMMENDA DI € 2.000,00;

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/PADOVA DEL 29.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, con Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017, ha inflitto alla Modena Football Club S.r.l.  la sanzione della perdita della gara valevole per il Campionato Serie C 2017/2018, Modena vs. Padova e non disputata il giorno 29.10.2017, con punteggio di 0 a 3 a favore della società Padova ed in considerazione del comportamento recidivo della medesima società ha inflitto anche 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre alla ammenda di € 3.000,00 (3° recidiva).

Avverso tale provvedimento la società Modena Football Club S.r.l. ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello con atto del 03.11.2017, formulando contestualmente richiesta degli atti ufficiali.

Nel termine di rito, la Modena Football Club S.r.l. non ha depositato i motivi di ricorso.

Ai sensi degli artt. 33, 36 bis e 38 C.G.S. i termini fissati per il reclamo e per  i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Modena Football Club S.r.l. di Modena.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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