F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 050/CSA del 24 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; – ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA; – AMMENDA DI € 10.000,00; – A NORMA DELL’ART. 53 COMMA 3 NOIF, ANNULLAMENTO DELLE PARTITE FINO A OGGI DISPUTATE AI FINI DELLA CLASSIFICA DEL GIRONE B DEL CAMPIONATO SERIE C 2017/2018, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/MODENA DEL 05.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 74/DIV del 06.11.2017)
RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:
- PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;
- ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA;
- AMMENDA DI € 10.000,00;
- A NORMA DELL’ART. 53 COMMA 3 NOIF, ANNULLAMENTO DELLE PARTITE FINO A OGGI DISPUTATE AI FINI DELLA CLASSIFICA DEL GIRONE B DEL CAMPIONATO SERIE C 2017/2018,
INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/MODENA DEL 05.11.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 74/DIV del 06.11.2017)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, con Com. Uff. n. 74/DIV del 06.11.2017, ha inflitto alla Modena Football Club S.r.l. la sanzione della perdita della gara valevole per il Campionato Serie C 2017/2018, Santarcangelo vs. Modena e non disputata il giorno 05.11.2017, con punteggio di 0 a 3 a favore della società Santarcangelo, disponendo altresì l’esclusione di detta società dal campionato di competenza e comminando, a norma dell’art. 17 C.G.S., l’ammenda di € 10.000,00.
Con lo stesso provvedimento il Giudice Sportivo ha dato atto che, a norma del comma 3 dell’art. 53 NOIF, le partite fino ad oggi disputate dalla società Modena vengano annullate ai fini della classifica del Girone B del Campionato di Serie C 2017/2018, che verrà pertanto riformulata senza tener conto dei relativi risultati.
Avverso tale provvedimento la società Modena Football Club S.r.l. ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello con atto del 09.11.2017, formulando contestualmente richiesta degli atti ufficiali.
Nel termine di rito, la Modena Football Club s.r.l. non ha depositato i motivi di ricorso.
Ai sensi degli artt. 33, 36 bis e 38 C.G.S. i termini fissati per il reclamo e per i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame.
Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Modena Football Club s.r.l. di Modena.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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