F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 050/CSA del 24 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ SIRACUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIRACUSA/PAGANESE DEL 4.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 73/DIV del 06.11.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ SIRACUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIRACUSA/PAGANESE DEL 4.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 73/DIV del 06.11.2017)

La Società Siracusa calcio srl  ha avanzato ricorso in appello, avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso l a Lega Italiano Calcio Professionistico il 6.11.2017, per fatti relativi alla gara Siracusa/Paganese, del 4.11.2017.

In particolare la società veniva sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00 perchè tre sostenitori della squadra di casa assumevano un comportamento offensivo e minaccioso verso l’osservatore arbitrale costringendolo ad allontanarsi e ubicarsi in una diversa posizione.

Nei motivi di appello la società, non contesta il dato fattuale, ma segnala che, l’indicato episodio deve essere esclusivamente ascritto ai suoi autori e non può coinvolgere la società.

In subordine, tale condotta deve essere esattamente qualificata, non già offensiva, bensì irriguardosa nei confronti dell’osservatore arbitrale, atteso che la stessa si è concretizzata in semplici manifestazioni di protesta.

Osserva la Corte.

Il comportamento dei tifosi la società appellante tenuto nei confronti dell’osservatore arbitrale, così come definito negli atti ufficiali prodotti in atti, è stato, all’evidenza, offensivo e minatorio.

Tale circostanza risulta evidente proprio dal fatto che l’indicato osservatore arbitrale è stato costretto a spostarsi dalla sua originaria posizione per riparare dietro la vetrata della tribuna stampa.

La riportata evenienza connota il comportamento contestato ai tifosi del Siracusa calcio in termini di significativa offensività e non come meramente irriguardoso, con conseguente responsabilità oggettiva della società.

Al riguardo, infatti, non può essere revocato in dubbio che il comportamento assunto dai tifosi non si è limitato a semplici manifestazioni di dissenso, ma ha assunto toni e forme proprie di una vera e propria aggressione verbale.

Invero il sistema prevede, per tali fattispecie, una possibile responsabilità oggettiva attenuata della società ( art. 12 reg.).

E’, però, onere della società ( art. 13 reg,) dimostrare che la stessa ha, congiuntamente, provveduto ad adottare  almeno tre delle seguenti misure:

1) Introduzione di modelli di organizzazione idonei a prevenire i suindicati comportamenti;

2) Ha concretamente operato con le forze dell’ordine per l’adozione di misure tese a prevenire episodi sopra indicati ed a identificare gli autori;

3) Ha, al momento del fatto, operato per far cessare tali manifestazioni;

4) La dissociazione da tali comportamenti da parte della restante tifoseria;

5) Non vi è stata una insufficiente prevenzione o vigilanza da parte della società.

Nessuna delle indicate evenienze risulta posta in essere dalla società appellante e, comunque, la stessa non ha dimostrato di aver assolto a tale onere probatorio.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Siracusa di Siracusa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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