F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 050/CSA del 24 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/PIACENZA DELL’8.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 81/DIV del 09.11.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/PIACENZA DELL’8.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 81/DIV del 09.11.2017)
Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 81/DIV del 09.11.2017, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, infliggeva alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 perché propri sostenitori più volte durante la gara Giana Erminio/Piacenza del 08.11.2017, valevole per la tredicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie C – Girone A, “rivolgevano ad un assistente arbitrale reiterate frasi offensive e di stampo antisemita”; inoltre “i medesimi intonavano più volte cori offensivi verso l’istituzione calcisticia”.
Con reclamo ex art. 36 bis C.G.S., la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. chiede che venga ridotta ai minimi edittali o a maggior equità la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 81/DIV del 09.11.2017.
Il reclamo proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in
DIRITTO
In riferimento alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., eccepisce l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, asserendo che i cori sarebbero stati intonati da una piccola parte della tifoseria (circa 20 persone) tanto da essere stati avvertiti, in diverse occasioni, soltanto dall’assistente del Direttore di Gara e dal Delegato della Lega Calcio. Pertanto, rileva l’assenza dei requisiti della “effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno” – in riferimento ai cori antisemiti evocati ad indirizzo della moglie dell’assistente del Direttore di gara, sig. Claudio Gualtieri –, nonché l’assenza dei requisiti della violenza e della pericolosità – in riferimento delle espressioni ingiuriose pronunciate nei confronti delle istituzioni calcistiche –, la società reclamante ricorre affinché venga ridotta ai minimi edittali, o comunque secondo equità, la predetta sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
La Corte, visionata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., confermando, per l’effetto la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 81/DIV del 09.11.2017, perché proporzionale alla violazione contestata e conforme in termini di legge.
L’art. 11, comma III, C.G.S. espressamente stabilisce che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresí responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”.
Tale disposizione deve essere letta ed interpretata congiuntamente a quella di cui al successivo comma V per cui “Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1”.
La norma configura la responsabilità oggettiva delle società per atti scritti (introduzione o esibizione negli impianti sportivi di disegni, frasi, simboli, emblemi o simili) o verbali (cori, grida e ogni altra manifestazione orale) che fuoriescano dal concetto di sostegno alla squadra, configurandosi quali comportamenti discriminatori dei propri “tifosi” o gesti di incitazione all’odio.
Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità della reclamante per i cori e per le espressioni ingiuriose rivolte da parte di alcuni esponenti della propria tifoseria ad indirizzo del primo assistente del Direttore di Gara, sig. Claudio Gualtieri, e delle istituzioni calcistiche.
In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.
La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).
Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.
La sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è certamente proporzionale alla violazione delle norme statutarie contestata.
La circostanza che le frasi irriguardose ed ingiuriose siano state pronunziate soltanto da una piccola parte della propria tifoseria, tanto da essere state percepite dal solo assistente dell’Arbitro, sig. Claudio Gualtieri, e dal Delegato della Lega ivi presente, non costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione discrezionale della applicazione e della quantificazione della sanzione, attesa la campagna promossa, proprio di recente, dalle istituzioni avverso quelle condotte rievocative del periodo nazista che del tutto inspiegabilmente vengono poste in essere dalla tifoseria e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende, atteso che grava sulle società l’obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori.
D’altronde appare evidente che il riferimento ad Anna Frank è stato pronunciato in un contesto chiaramente “negativo” e dispregiativo (e non certo per esaltare le caratteristiche positive di una figura così nobile, divenuta simbolo della guerra all’ideologia nazista).
Allo stesso modo debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, alla determinazione di un clima ostile attorno alle istituzioni calcistiche.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. di Piacenza.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 050/CSA del 24 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/PIACENZA DELL’8.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 81/DIV del 09.11.2017)"