F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 127/CSA del 20 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LICATA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 05.04.2021 INFLITTA AL CALC. CATALANO PIETRO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI LICATA/VIGOR TRANI DEL 04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 251 del 05.04.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LICATA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 05.04.2021 INFLITTA AL CALC. CATALANO PIETRO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI LICATA/VIGOR TRANI DEL 04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 251 del 05.04.2018)

La società A.S.D. Licata Calcio ricorreva avverso la sanzione della squalifica sino al 5.4.2021 inflitta al calciatore Pietro Catalano, a seguito della gara di Coppa Italia Dilettanti Licata/Vigor Trani disputata il 4.4.2018, per aver, al termine della gara, all'ingresso negli spogliatoi, colpito con una violenta manata alla schiena uno degli assistenti arbitrali, strattonato lo stesso e stretto il medesimo violentemente, sì da impedirgli di muoversi, con condotta che solo l'intervento fattivo delle Forze dell'ordine è valso a interrompere (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale dilettanti - Com. Uff. n. 251 del 5.4.2018).

Con il gravame, fatto pervenire in data 13.4.2018, la reclamante avversava la decisione suindicata, deducendo il travisamento del gesto contestato e invocando la riduzione della sanzione inflitta.

All'udienza, il patrono della reclamante insisteva per l'accoglimento del gravame.

Il gravame è infondato. 

Il gesto in contestazione compiuto dal tesserato, come ricostruito dal referto in atti, appare grave e connotato da un'intenzionalità violenta che rende, ad avviso di questa Corte, del tutto appropriata la sanzione inflitta.  

 Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio di Licata (Agrigento).

            Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.      Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it