F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 127/CSA del 20 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FANTI FEDERICO SEGUITO GARA S. NICOLÀ/AVEZZANO DEL 08.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 dell’11.04.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FANTI FEDERICO SEGUITO GARA S. NICOLÀ/AVEZZANO DEL 08.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 dell’11.04.2018)

La S.S.D. Avezzano Calcio a r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.124 dell’11.4.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Avezzano e S. Nicolò dell’8.4.2018, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Fanti Federico in quanto “calciatore in panchina, a gioco fermo, entrava indebitamente sul terreno di gioco, spingendo e strattonando violentemente un calciatore avversario contestualmente rivolgendogli espressioni offensive”.

 A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della squalifica da tre ad una giornata e, in subordine, a commutare la sanzione residua in ammenda, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che la condotta ascritta al Fanti non può essere qualificata come condotta violenta, bensì come condotta scorretta per essere entrato in campo a giuoco fermo per prendere le difese di un proprio compagno di squadra, prodigandosi per allontanare gli avversari dallo stesso.

Il ricorso va in parte accolto riducendo la squalifica da tre a due giornate effettive di gara in quanto il comportamento tenuto dal calciatore Fanti Federico sulla scorta del referto arbitrale non va qualificato come violento ma come gravemente antisportivo.

  Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avezzano Calcio di Avezzano (L’Aquila) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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