F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 127/CSA del 20 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)
La A.S.D. Calcio Flaminia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul comunicato ufficiale n.127 del 16/4/2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Calcio Flaminia e San Teodoro del 15.4.2018, ha comminato la ammenda di € 800,00 “per avere propri sostenitori dal 30° del secondo tempo e fino al termine della gara rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo di un A.A.”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la cancellazione o, in subordine, la riduzione della sanzione comminata alla società la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare la ricorrente ha rilevato che non è detto che lo sparuto pubblico presente fosse riconducibile per intero ai sostenitori della squadra di casa e che comunque non vi è stato da parte di nessuno il tentativo di attentare all’incolumità dell’Assistente dell’Arbitro. Inoltre la ricorrente ha evidenziato il fatto che la nuova dirigenza della società da poco subentrata sta compiendo enormi sforzi anche con riferimento al comportamento della sua tifoseria.
Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento tenuto dalla tifoseria presente non giustifica una ammenda di così rilevante importo, dovendosi rideterminare la stessa in € 400,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Flaminia di Civita Castellana (Viterbo) riduce la sanzione dell’ammenda a € 400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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