F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 148/CSA del 22 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 078/CSA del 25 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’U.S. PALMESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIO ARTISTICO SEGUITO GARA PALMESE/SANCATALDESE CALCIO DEL 07.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)
RICORSO DELL’U.S. PALMESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIO ARTISTICO SEGUITO GARA PALMESE/SANCATALDESE CALCIO DEL 07.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)
Con atto, spedito in data 12.1.2018, la Società U.S. Palmese A.S.D ha preannunciato la proposizione ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Palmese/Sancataldese, disputatasi in data 7.1.2018, era stata irrogata, nei confronti del calciatore della Società ricorrente, Artistico Mario, la squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara.
A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società U.S. Palmese A.S.D.
faceva pervenire i motivi di reclamo.
Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.
Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Artistico Mario, nei confronti di un tesserato avversario.
Peraltro, a nulla rileva il lapsus calami in cui è incorso il Giudice Sportivo nella propria decisione ove si fa riferimento ad un spintone nei confronti di un calciatore avversario, anziché, come in effetti avvenuto, stando al supplemento di rapporto del Direttore di Gara, nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; tale errore non è, infatti, in grado di incidere sulla qualificazione della condotta come violenta e tale, quindi, da meritare un’entità della sanzione, quantomeno come quella inflitta dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Palmese di Palmi (Reggio Calabria).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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