Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0092/CFA del 10 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del del Tribunale federale territoriale c/o comitato regionale Friuli Venezia Giulia n. 114 del 5.5.2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/sig. G.S. - A.S.D. Liventina San Odorico

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta la squalifica per 10 giornate di gara al calciatore per la violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver profferito all’indirizzo del signor …., appartenente alla compagine avversaria - in occasione della gara sopra ricordata - l’espressione discriminatoria per motivi di razza, colore ed origine etnica: “negro di merda” e l’ammenda di € 800,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva….Sul tema generale delle condotte discriminatorie, il Collegio reputa opportuno richiamare alcune considerazioni recentemente svolte, che peraltro si collocano nel solco di una giurisprudenza consolidata (CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022). Viene rimproverata appunto agli incolpati - direttamente al signor …., a titolo di responsabilità oggettiva alla società ASD Liventina San Odorico - una condotta tenuta in violazione dell’art. 28 CGS, nella specie un comportamento discriminatorio posto in essere mediante una frase ingiuriosa riconducibile alle fattispecie descritte dal comma 1 dell’articolo citato. Questo dispone: “1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Si tratta di un illecito di particolare disvalore nell’ambito dell’ordinamento sportivo (e non solo, naturalmente, di quello). Infatti, esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, ove al comma 5 è, appunto, declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione di principio, avente finalità di ordine programmatico, che trova compiuta realizzazione nel più volte ricordato art. 28 CGS. Il quadro normativo, anche internazionale, è stato più volte ricostruito da questa Corte, sicché alle numerose decisioni in materia è sufficiente rinviare (per tutte: CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 105/2020-2021). Con riguardo alla vicenda in questione, nel corso dell’istruttoria il signor ….. ha ammesso di aver rivolto alla persona offesa, a seguito di un fallo subito da questa non in una azione di gioco, una espressione ingiuriosa, che non avrebbe però contenuto razzista e non sarebbe dunque riconducibile alla fattispecie dell’art. 28 CGS (“te si un bastardo”, cioè: “tu sei un bastardo”). Il punto che viene in questione nel presente in giudizio, in altri termini, è un punto di puro fatto, per dare risposta al quale occorre fare applicazione del principio del tutto consolidato, proprio dei procedimenti della giustizia sportiva, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Al riguardo, si è anche specificato in termini del tutto condivisibili che - al di là dei casi espressamente previsti, come nelle ipotesi dei c.d. collaboratori di giustizia ex art. 192, comma 3, c.p.p. - anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020). E ciò, in conformità a una costante giurisprudenza del giudice penale, formatasi in un ramo dell’ordinamento improntato a standard probatori ben più restrittivi, e pour cause, di quelli propri della giustizia sportiva (per tutte, Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913). Su tali premesse, il Collegio ritiene che le dichiarazioni del signor O. siano di per sé attendibili in quanto: a) il suo pianto e il suo perdurante turbamento, lungi dall’essere la sola “espressione soggettiva di sentimenti afferenti la sfera personale di un individuo” (come ha ritenuto il Giudice di primo grado), si giustificano ragionevolmente solo per la particolare gravità e offensività dell’insulto ricevuto, tale da lederne fortemente la sensibilità; b) il signor O. e il signor S. hanno entrambi dichiarato di non conoscersi in precedenza, cosicché è da escludere che il primo nutrisse ragioni di risentimento o di malanimo tali da indurlo a una dichiarazione non veritiera; c) l’estremo turbamento della parte offesa ha trovato conferma nelle dichiarazioni di alcuni dei tesserati ascoltati (presidente e allenatore della Prata Calcio ASD), della credibilità dei quali non vi è motivo per dubitare; d) non sembra infine verosimile che il signor O. abbia erroneamente interpretato la frase, come invece ipotizza l’incolpato, perché - come non è contestato - parla e comprende l’italiano. Inoltre le dichiarazioni della parte offesa sono corroborate da altre evidenze che emergono dagli atti del procedimento e che sarebbe un errore trascurare: a) l’arbitro della gara ha riferito di essere stata avvicinata dal signor O. nell’immediatezza dei fatti, con la richiesta se avesse sentito la frase “negro di merda” a lui indirizzata dal calciatore con la maglia n. 3 della squadra avversaria (è indiscusso trattarsi del signor S.). L’arbitro ha aggiunto di non aver potuto sentire l’insulto perché lontana dai fatti accaduti. Ed è questo il motivo per cui non ne è stato dato atto a referto, il che è comunque irrilevante, posto che - fermo restando il disposto dell’art. 61, comma, 1, CGS - il referto, pur facendo “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020); b) lo stesso signor S. ha dichiarato di essere stato avvicinato al termine della gara da alcuni giocatori avversari, che gli avrebbero espressamente chiesto conto della veridicità dell’espressione razzista; c) il signor C., dirigente accompagnatore della società deferita, ha ricordato di aver sentito parlare dell’episodio da parte dei suoi giocatori in una seduta di allenamento e di avere a sua volta parlato con loro, cercando di capire cosa fosse successo; d) l’episodio è stato riferito dalla stampa locale (articolo del …… del 12 novembre 2021, in atti). Le circostanze sub b), sub c) e sub d) inducono a ritenere che l’offesa avesse prodotto una vasta e perdurante eco per il suo carattere discriminatorio e razzista, in quanto eccedeva largamente la portata delle espressioni vivaci e anche insultanti che facilmente ma molto deprecabilmente - vengono pronunciate nella foga agonistica e che hanno verosimilmente caratterizzato anche la partita in questione (un altro giocatore del Prata Calcio ASD è stato espulso per blasfemia).

 

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0090/CFA del 1 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 21 del 28 aprile 2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale/Asd Centro Storico Salerno, sigg.ri A.G. e P.V.

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta l’inibizione di mesi 3 al presidente, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, affidato la guida tecnica della prima squadra della propria società di appartenenza, militante nella categoria “Promozione”, al sig. ….. nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ed al calciatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, la funzione di allenatore della prima squadra della società ASD Centro Storico Salerno, militante nella categoria “Promozione”, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. Ammenda di € 400,00 alla società….Il deferimento, prima, e il reclamo, poi, interessano le seguenti disposizioni: - art. 4, comma 1, CGS (rispetto delle disposizioni federali e dei principi di probità, correttezza e lealtà); - art. 23 NOIF (I tecnici): “1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico. 2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali.  3. I tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l'attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico. 4. II Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria previste dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari”. - art. 39 del Regolamento del settore tecnico (Obblighi e deroghe relativi alle attività degli allenatori delle diverse categorie); - art. 44 del Regolamento LND (cambiamento di status e riqualificazione). La violazione delle specifiche disposizioni NOIF, del Regolamento del settore tecnico e del Regolamento LND configurerebbe una violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per mancata osservanza di disposizioni federali…..Vengono al riguardo in particolare rilievo: a) le deposizioni dei giocatori e dei due reclamati; da esse comunque risulta che il signor ….. ha svolto in almeno quattro occasioni le funzioni di allenatore (la Procura sottende in realtà che il medesimo svolgesse funzioni di allenatore in fatto e che ….. comparisse come allenatore, oltre che della squadra giovanile anche della prima squadra); b) le fotografie prodotte (di scarso rilievo, non potendosi dedurre dalla posizione dell’interessato, comunque indicato come dirigente accompagnatore, quale fosse la funzione effettivamente svolta); c) le pagine Facebook della società; d) gli articoli della testata web, in cui – senza che insorgesse contestazione - è stato a più riprese dato ampio spazio alle funzioni di allenatore ricoperte da un noto calciatore locale, quale risulta essere il signor …..; non può sfuggire che, in uno degli articoli, è fatto riferimento anche a un comunicato della società; pare tardiva, in quanto effettuata in corso di giudizio, la rettifica, su richiesta di parte. Dall’insieme degli elementi tra loro complessivamente convergenti, si può concludere che il signor …. abbia svolto le funzioni di allenatore in più di un’occasione, pur non essendo tesserato come tale……L’art. 5 (Responsabilità delle persone fisiche) C.G.S. stabilisce, al comma 1, che le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili. Tale disposizione, con tutta evidenza, prevede che nell’ordinamento sportivo, per l’affermazione di responsabilità - quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo - non è indispensabile la prova di fatti dolosi, perché la violazione è punibile anche a titolo di colpa. A fortiori tale disposizione esclude la necessità del dolo specifico cioè il quid pluris dell’agire per il raggiungimento di un determinato scopo indicato dal legislatore. Non vi sono quindi elementi per dedurre che la responsabilità debba essere limitata al solo dolo e, ancor meno, al solo dolo specifico.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0076/CFA del 19 Aprile 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, di cui al Com. Uff. n. 181, pubblicato il 14.03.2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale/Sig. M.R. e SSD Montefano Calcio

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta al calciatore la squalifica per 10 giornate di gara per aver rivolto espressioni ingiuriose, razziste nei confronti dell’avversario e ciò sulla base di un articolo di stampa ed all’esito di accertamenti. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00…Nel merito della vicenda, viene rimproverata agli incolpati una condotta tenuta in violazione dell’art. 28 CGS, nella specie un comportamento discriminatorio posto in essere mediante una frase ingiuriosa riconducibile alle fattispecie descritte dal comma 1 dell’articolo citato. Questo dispone: “1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.Si tratta di un illecito di particolare disvalore nell’ambito dell’ordinamento sportivo (e non solo di quello). Infatti, esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, ove al comma 5 è appunto declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione di principio, avente finalità di ordine programmatico, che trova compiuta realizzazione del più volte ricordato art. 28 CGS. Il quadro normativo, anche internazionale, è stato più volte ricostruito da questa Corte, sicché alle numerose decisioni in materia è sufficiente rinviare (per tutte: CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 105/2020-2021)…..Nel presente giudizio, dunque, viene in gioco di una questione di puro fatto, per risolvere la quale occorre fare applicazione del consolidato principio, proprio dei procedimenti della giustizia sportiva, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3)…. il Collegio è dell’avviso che, proprio alla luce di queste, il reclamo della Procura Federale si mostri fondato. In via preliminare, il Collegio esclude di poter accogliere la tesi fatta propria dal Tribunale territoriale, secondo cui la responsabilità degli incolpati sarebbe esclusa da ciò, che né il referto arbitrale, né le dichiarazioni rese in giudizio dai due assistenti di gara - che costituirebbero “prova legale assistita da fede privilegiata” - darebbero conto dell’espressione razzista. Vero è che - a norma dell’art. 61, comma 1, CGS - il referto arbitrale è da considerarsi fornito di una speciale forza probatoria sino al punto di fare “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, cosicché - salvo intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati (CFA, Sez. IV, n. 7/2019-2020). Lo stesso però non è possibile dire per quanto il referto non attesti. Per logica impossibilità, il referto non può assurgere a prova legale anche del quod non, posto che, come osserva correttamente la Procura federale reclamante, l’attenzione del direttore di gara e degli assistenti può essere assorbita dallo svolgimento dell’incontro e non essere in grado di percepire ogni fatto verificatosi sul terreno di gioco. Ne consegue che il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale che il secondo periodo del citato comma 1 dell’art. 61 espressamente contempla (CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020).Gli stessi documenti di gara, peraltro, recano una indicazione di segno opposto. Nel supplemento al proprio referto, infatti, l’arbitro attesta che, una volta concluso l’incontro, l’allenatore dell’Urbino Calcio lo avrebbe apostrofato con numerosi (e non certo lodevoli) insulti, il primo dei quali (“sei un razzista”) suggerisce che nel corso della partita si siano verificati eventi riferibili a contegni discriminatori fondati, appunto, sulla razza. Quello che è il nucleo centrale della motivazione della decisione reclamata, pertanto, si svela privo di pregio. In senso contrario, invece, il Collegio ritiene si debbano valorizzare alcune evidenze che emergono dagli atti del procedimento: a) l’avere il signor R. formulato la frase razzista è confermato dalle dichiarazioni della persona offesa, del presidente, dell’allenatore e di alcuni dirigenti dell’Urbino Calcio; b) non è emersa né le parti reclamate adducono alcuna ragione di un particolare risentimento o malanimo nei riguardi del giocatore incolpato e della società cui questi appartiene, tale da tradursi nel rilascio di dichiarazioni concertate e obiettivamente coincidenti; c) le dichiarazioni di segno contrario del signor R. e dei dirigenti della sua società hanno una (comprensibile) funzione difensiva e auto-assolutoria; d) il signor B., presidente del Montefano Calcio, ha dichiarato di essere stato in panchina durante la partita e di avere notato screzi verbali fra i due giocatori senza ulteriori conseguenze. Ha aggiunto che fra i due c’è stato un contatto di gioco all’inizio del secondo tempo, a seguito del quale la panchina dell’Urbino Calcio ha iniziato a protestare in maniera forte chiedendo al direttore di gara di prendere provvedimenti nei confronti del signor R. e contro la panchina del Montefano, il che egli afferma non sapersi spiegare; e) il signor R. ha riferito che, dopo molti screzi verbali in corso di gara, alla fine della partita avrebbe cercato di stringere la mano al signor C. ricevendo in cambio un rifiuto e un tentativo di aggressione, e ha ammesso di aver sentito l’allenatore dell’Urbino chiedere ripetutamente la sua sostituzione per insulti razziali, che peraltro nega recisamente, dolendosi anzi di essere stato lui stesso insultato. Questo episodio, apparentemente immotivato, può spiegarsi ragionevolmente solo ipotizzando che il signor C. si sia risentito in modo particolare per un’offesa che, per il suo carattere discriminatorio e razzista, eccedeva largamente la portata delle espressioni vivaci e anche insultanti che facilmente ma deprecabilmente vengono pronunciate nella foga agonistica e che, come da molti confermato, hanno caratterizzato anche la partita in questione; f) il secondo assistente di gara, sentito a chiarimenti, ha riferito che, dopo un contatto fra i due giocatori avvenuto all’inizio del secondo tempo, il signor C. si sarebbe rivolto a lui con la frase: “Non hai sentito cosa mi ha detto?”. In sintesi, il Collegio ritiene che dagli atti del procedimento emergano indizi logici e fattuali gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la ragionevole certezza che, quanto meno a seguito di un contatto di gioco verificatosi all’inizio del secondo tempo fra il signor C. e il signor R.e nella schermaglia verbale che ne è seguita, quest’ultimo abbia rivolto all’altro calciatore l’espressione di stampo razzista che la Procura federale gli attribuisce. Questi rilievi non sono suscettibili di essere messi in discussione dalle ulteriori audizioni che le parti reclamate sollecitano e che non potrebbero addurre altro che ripetute e generiche negazioni dell’accaduto. Tenuto conto delle esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, SS. UU., n. 64/2021-2022), e poiché dal materiale acquisito non emerge la necessità di ampliare la platea dei testimoni (come invece occorrerebbe a norma dell’art. 60, comma 1, CGS), l’istanza istruttoria non può essere accolta. È infine irrilevante che l’insulto razzista sia stata pronunziato una o più volte, poiché anche la commissione isolata del fatto sarebbe di per sé sufficiente a integrare l’illecito disciplinare contestato.

 

 

 

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0097/CFA del 23 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 140/TFNSD-2021-2022 dell’11.05.2022

Impugnazione – istanza: Sig. G.B./Procura Federale

Massima: Rigettato l’appello avverso la decisione del TFN che ha sanzionato con mesi 3 di inibizione e l’ammenda di euro 5.000 il Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S.: ciò “per aver in data 28/02/2022, durante la partecipazione ad una riunione tecnica sulle licenze nazionali cui erano presenti in collegamento da remoto più persone (per lo più dirigenti e operatori tecnici dei 20 clubs di Serie A) e nel commentare la manifestata volontà della F.I.G.C. di modificare a far tempo dalla prossima stagione sportiva il sistema del cd “indice di liquidità” (facendolo diventare una condizione da rispettare per ottenere la licenza nazionale e, quindi, per poter consentire alle società di iscriversi al campionato), grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri della F.I.G.C. e dei suoi organi di governo e rappresentanza proferendo le seguenti testuali parole: <quelli che vogliono introdurre l’indice di liquidità fanno uso di sostanze stupefacenti pesanti>”….Infine il reclamante ha lamentato: “Errata valutazione degli elementi di prova acquisiti; violazione dei principi enunciati dal Collegio di Garanzia dello Sport circa lo standard probatorio richiesto per poter affermare sussistente l’addebito disciplinare”. In sintesi il reclamante non nega di aver proferito nel corso della riunione del 22 febbraio 2022 le parole incriminate poste a fondamento del deferimento, ma sostiene innanzitutto che esse non avrebbe avuto quell’intento e quel valore lesivo e offensivo che è stato inopinatamente riconosciuto dalla Procura Federale, tanto più che neppure poteva considerarsi pubblico il luogo in cui erano state proferite, trattandosi di una riunione informale e circoscritta solo ad alcuni soggetti; ciò senza contare che altri soggetti, in particolare quei soggetti che egli aveva indicato come propri testi a discarico avrebbero correttamente inteso quelle espressioni nel loro giusto senso scherzoso e ironico, privo di qualsiasi carattere offensivo o lesivo degli organi federali…..Come già accennato le dichiarazioni rese dai signori …. sono state tutte effettivamente inequivoche e convergenti nel ricordare con sufficiente certezza l’esatto contenuto delle dichiarazioni del …. e soprattutto nell’apprezzarne la gravità, tanto da dissociarsene immediatamente; è stato dai predetti riferito anche dell’intervento in quella stessa riunione del vice presidente della Lega, sig. …., che invitava il dott…. ad usare toni meno polemici e più concilianti. Le dichiarazioni opposte dal reclamante (ed in relazione alle quali era stata chiesta l’ammissione di prova testimoniale) non smentiscono affatto il contenuto ed il tenore delle dichiarazioni resi dal ….: oltre ad affermare preliminarmente di non ricordarne esattamente il contenuto, ne segnalano il tono asseritamente scherzoso ironico che le avrebbe contraddistinte, così attenuando solo il carattere offensivo e lesivo, secondo una considerazione meramente soggettiva. Ciò posto è da ritenersi condivisibile la decisione reclamata che ha in effetti riconosciuto gravi, precise e concordanti le dichiarazioni rese dai soggetti alla Procura Federale, non solo quanto al profilo meramente fattuale (la dichiarazione resa dal consigliere dott. Blandini nella riunione del 28 febbraio 2022), ma anche quanto al profilo della sua gravità per la lesività e offensività della stessa, tanto da indurre il vice presidente della Lega nella stessa riunione ad invitare il dott. … ad usare toni meno polemici e più concilianti. Del resto, che la dichiarazione resa fosse stata effettivamente percepite come offensiva e lesiva emerge dal fatto che lo stesso dott. …, udito dalla Procura Federale, ha dichiarato di aver contattato il giorno dopo il sig. ….evidentemente per chiarire l’accaduto ed ha poi aggiunto di non aver avuto alcuna intenzione di offendere qualcuno e di essere eventualmente pronto anche a scusarsi pubblicamente: il che di per sé rende incompatibili, se non inverosimili, le prove testimoniali di cui il reclamante ha chiesto l’ammissione.Emerge, dunque, una serie di elementi gravi, precisi e concordanti che militano per la responsabilità del dott. … come correttamente ritenuto dal Tribunale, potendosi aggiungere che il divieto di dichiarazioni lesive, di cui all’art. 23 CGS non è assimilabile sic et simpliciter al reato di diffamazione ex art. 535 c.p., in quanto i canoni di continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare nell’ordinamento generale il confine di liceità critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti prescrivono (CAF, sez. I, dec. n. 59/CAT/2021-2022; n. 14/CFA/2021-2022).

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0093/CFA del 20 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 0143 dell’11.05.2022

Impugnazione – istanza: Sig. E.S./Procura Federale

Massima: In riforma della decisione del TFN che aveva inflitto al dirigente l’inibizione di mesi 2  per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva (d’ora in poi, anche C.G.S.) - per avere, in concorso tra di loro, postando di concerto sulla piattaforma di messaggistica istantanea denominata whatsapp il seguente messaggio “F.ha vinto il ricorso al Tribunale Civile. Z. ha fatto un abuso. Chiederà 300.000 euro di danni a Z. e al Comitato”- poi inoltrato e ricevuto a/da più persone - (messaggio corredato anche da una immagine fotografica raffigurante la stampa di una pec inviata, in data 11.11.21, dalla cancelleria della Sez. 5^ del Tribunale Ordinario di Napoli Nord all’indirizzo: luigifranceschini@avvocatinapoli.legalmail.it), divulgato una informazione non veritiera e tale da ingenerare nei destinatari e potenziali lettori della stessa il falso convincimento che il Tribunale Civile di Napoli Nord avesse dichiarato soccombenti il Presidente del C.R. Campania Dott. C. Z. e il Comitato medesimo nell’ambito di una controversia civile (rectius: ricorso) promossa innanzi a quella Autorità giudiziaria dal F., con conseguente grave pregiudizio e discredito per l’immagine e il decoro propri sia del Presidente Z. sia dell’istituzione calcistica periferica da questo rappresentata - la CFA gli infligge l’inibizione di mesi 1…La Corte Federale osserva che la circostanza incontestata tra le parti, oltre che oggetto di puntuale riscontro nella fase istruttoria, dell’invio da parte del reclamante E. all’utenza telefonica del sig. G. F. di un messaggio, mediante l’utilizzo del servizio di messaggistica whatsapp, integra gli estremi di un comportamento rilevante e censurabile sul piano disciplinare (sub specie di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.4 C.G.S.), alla luce delle seguenti considerazioni: 1) alla decisione di inviare il messaggio in oggetto con la richiamata applicazione - senza avere, peraltro, l’accortezza di richiedere specificamente al destinatario di non divulgarlo – si accompagnava ragionevolmente la consapevolezza della spiccata attitudine del mezzo scelto alla ulteriore diffusione del messaggio ad un numero indeterminato e indeterminabile di persone, in ragione sia del carattere istantaneo della comunicazione sia della impossibilità di escludere a priori che il messaggio non fosse poi successivamente diffuso secondo un meccanismo cd. “a catena” (in mancanza, si ripete, anche di un prudenziale invito al destinatario di non diffonderlo); 2) il destinatario del messaggio, che in sede istruttoria ha escluso di avere con il reclamante E. un rapporto di particolare confidenzialità (cfr. verbale di audizione del 21 gennaio 2022), rivestiva la qualità di segretario della Delegazione provinciale di Napoli e, dunque, un ruolo istituzionale particolarmente vicino al Presidente Comitato Regionale Campania, cosicché era possibile inferire che verosimilmente avrebbe informato quest’ultimo del messaggio ricevuto dall’E.; 3) il contenuto del messaggio in parola è, senza dubbio alcuno, parziale e, perciò, fuorviante e lesivo della reputazione del Sig. Z., in quanto quest’ultimo veniva accusato di aver commesso un abuso e di essere esposto, unitamente al Comitato regionale, alle iniziative risarcitorie del F., nonostante la controversia civilistica -  pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, di cui era parte il sig. Franceschini e della quale, invece, il predetto Presidente Z.non era parte fosse ben lontana dall’essere conclusa, essendovi stata solo una pronuncia cautelare e, dunque, di carattere solo interinale. Il comportamento tenuto dall’E. è, dunque, censurabile sul piano disciplinare, perché contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.4 C.G.S., i quali – come più volte rimarcato da questa Corte – si connotano in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento. Infatti, la norma di cui all’art.4 del Codice della Giustizia Sportiva, lungi dall’essere una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, costituisce, al contrario, clausola generale, nella quale sono enunciati detti doveri, cui i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento, in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA- 2021-2022) Nei sensi appena precisati va, dunque, confermata la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità disciplinare del reclamante E. ai sensi dell’art.4 C.G.S., mentre, per la parte relativa alla determinazione della sanzione, detta decisione, in parziale accoglimento del reclamo, va riformata nel senso di una riduzione della sanzione (un mese di inibizione in luogo dei due mesi irrogati dal giudice di primo grado), avuto riguardo alle concrete modalità con le quali si è svolta la fattispecie esaminata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 164/TFN - SD del 17 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 8456/594pf21-22GC/GR/ff del 28 aprile 2022 nei confronti di A.U. - Reg. Prot. 144/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di squalifica al soggetto appartenente all’Ordinamento federale ed inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale Allenatore e tesserato fino alla data dell’intervenuto esonero (10 gennaio 2022) per la società ASD Union River per la violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co. 1 del CGS e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver, nel commentare la decisione assunta dalla FIGC di posticipare di 5 minuti l’inizio di tutte le gare (di tutte le categorie professionistiche e dilettantistiche) in calendario alle date del 25, 26, 27 e 28 febbraio 2022 al fine di protestare contro la guerra in atto in Ucraina in seguito all’invasione da parte della Russia e di lanciare nel contempo un forte segnale di pace, grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri della FIGC e dei suoi organi di governo e rappresentanza postando su di un profilo Whatsapp ad esso direttamente riconducibile le seguenti testuali parole: “La faccia come il culo…i valori universali dello sport con migliaia di atleti esclusi dagli impianti sportivi perché rei di non cedere al ricatto...FIGC MERDA!”.Se infatti può essere anche vero che l’espressione utilizzata possa derivare da un disaccordo o da una critica circa l’operato della Federazioni Italiana giuoco calcio in relazione alla posizione da assumere riguardo la guerra in Ucraina, è però altrettanto vero che il diritto di critica e l’ardore espressivo non possono travalicare i limiti dell’offesa, della decenza e della buona fede. Non può dunque esservi dubbio che l’espressione usata dall’U. sia una diretta offesa alla Federazione italiana giuoco calcio e travalichi qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione, recando certamente nocumento all’immagine ed alla credibilità della FIGC e ciò proprio in relazione ai valori di lealtà, probità e correttezza, che lo stesso Uncini paradossalmente sembrava voler sostenere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 159/TFN - SD del 15 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 16955/129pf21-22/GC/blp dell’11 maggio 2022 nei confronti di E.D. - Reg. Prot. 154/TFN-SD

Massima: Previa revoca dell’accordo ex art 126 CGS in quanto non rispettato, viene inflitta l’ammenda di €13.000,00 al Presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. l) del CGS e in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la Società da esso rappresentata, per aver grandemente leso l’onore, il prestigio e il decoro propri del Presidente della Lega Pro dott. …. e per l’effetto più in generale anche quelli propri della istituzione dallo stesso presieduta (quale associazione di categoria di società sportive professionistiche affiliate alla FIGC che partecipano al Campionato di calcio professionistico di Serie C) mediante le seguenti frasi ed espressioni quali proferite facendo utilizzo del social network “Facebook” sul quale veniva postato su di un profilo direttamente riconducibile alla società US 1913 Seregno Calcio Srl: i) all’indomani della gara Seregno Calcio vs Feralpisalò disputata in data 04/09/2021, valevole per il Campionato di Serie C, Gir. A stagione sportiva 2021/2022 e terminata con il risultato di 1-3 “L’US 1913 Seregno comunica in data odierna la sua decisione di presentare un esposto agli organi federali nei confronti di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. Questo perché, in un colloquio telefonico intercorso dopo la partita di ieri, in cui i vertici societari hanno inteso sottolineare i ripetuti episodi arbitrali contrari registrati in queste due prime giornate di campionato, in particolare nella gara contro la FeralpiSalò, (…) lo stesso, ascoltato da ben tre testimoni ha risposto “Non potete pretendere una cosa diversa da un arbitro al primo anno. “La domanda da porsi, a questo punto, è come questo dirigente possa rappresentare una lega calcistica a livello professionistico” e ancora “vediamo cosa ne pensa il garante della Privacy di questa cariatide”; Secondo il Presidente …. non possiamo pretendere chissà cosa essendo l’arbitro al primo anno. Ma può rappresentare una lega professionistica un dirigente così scarso?”; La lega pro di oggi non è una lega professionistica (…) da ringiovanire subito. Presidenti succubi del Presidente di lega che è da troppo tempo nel calcio. Urge un Presidente non ultra-settantenne che non abbia rapporti consolidati con troppi Presidenti amici, Urge un dirigente che sia al servizio dei Presidenti e non viceversa. Una lega cosi come è (…) va subito smembrata…”; ii) in sede di commento di quanto occorso durante e in occasione della gara Triestina vs Piacenza disputata in data 13.09.2021, valevole per il Campionato di Serie C, Gir. A stagione sportiva 2021/2022 e terminata con il risultato di 2-2 “Questa è la Lega Pro? (…) Vergognoso ulteriore regalo alla Triestina ai danni del Piacenza…c’è qualcosa di poco chiaro…sembra che ci sia una lista segreta su chi vada aiutato e chi vada affossato (…)”….Dall’esame dei post in argomento se ne evince ictu oculi la natura offensiva, tale da ledere non solo il prestigio ed il decoro personale e professionale del Presidente della Lega Pro dott. …. e della Lega dal predetto rappresentata, ma anche della stessa Federazione che dell’intero movimento calcistico nazionale, dei suoi valori di lealtà, probità e correttezza, nonché della regolarità dei campionati è custode e garante. Le espressioni riportate nei post “..come questo dirigente possa rappresentare una lega calcistica a livello professionistico….vediamo cosa ne pensa il garante della Privacy di questa cariatide. Ma può rappresentare una lega professionistica un dirigente così scarso…. Urge un Presidente non ultra-settantenne che non abbia rapporti consolidati con troppi Presidenti amici, ..Questa è la Lega Pro?..” non si limitano a gettare discredito sulle capacità personali e professionali del Presidente …., ma sono tese a revocare in dubbio la trasparenza, correttezza e regolarità del Campionato di Lega Pro, insinuando una dolosa iniquità nelle valutazioni arbitrali “… Vergognoso ulteriore regalo alla Triestina ai danni del Piacenza…c’è qualcosa di poco chiaro…sembra che ci sia una lista segreta su chi vada aiutato e chi vada affossato …”.  Tali affermazioni, per la loro gravità ed univocità, si appalesano pertanto lesive del prestigio e del decoro delle Istituzioni federali e travalicanti qualsivoglia, pur legittimo, esercizio di critica e di opinione. Il diritto di critica e la libertà di opinione, costituzionalmente garantiti, non possono infatti dirsi diritti assoluti, trovando un limite certo ed invalicabile nella continenza verbale, nella pertinenza e nella veridicità del fatto narrato; la lecita interpretazione critica, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, deve concretizzarsi in un dissenso ragionato dall'opinione o da un comportamento preso di mira e non può risolversi in un'aggressione gratuita e lesiva dell'onore e della dignità del soggetto interessato; la critica quindi per dirsi lecita non può mai sfociare nella denigrazione e diventare strumento per colpire la reputazione e l’onorabilità altrui. Occorre inoltre ricordare che i richiamati canoni della continenza verbale, della pertinenza e della veridicità del fatto narrato, necessari per il riconoscimento, nell’ordinamento statuale, di un legittimo e lecito esercizio di critica, devono essere valutati con maggior rigore nell’ordinamento sportivo alla luce dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l’agire di tutti i soggetti ad esso appartenenti. (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/20212022). Nel caso di specie, pertanto, le espressioni proferite dal sig… e pubblicate sulla piattaforma facebook della US 1913 Seregno Calcio Srl hanno travalicato i limiti della continenza, trasmodando in attacchi gratuiti ed immotivati, nonché́ in insinuazioni volte al mero discredito del Presidente …., della Lega Pro ed in generale delle Istituzioni Federali. Nella fattispecie in esame appare altresì configurabile l’aggravante di cui all’art. 14 lett. l) CGS, avendo il sig. …. reso le predette dichiarazioni su un social network “Facebook” capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone; la stessa giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito la natura “pubblica” della diffusione di contenuti attraverso i social, rappresentando una forma di comunicazione con un numero indeterminato di persone. Si rileva altresì che, a seguito delle dichiarazioni del sig. …. postate sulla pagina facebook della società sportiva dal predetto rappresentata, non sono state pubblicate rettifiche e/o smentite.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 157/TFN - SD del 15 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 17046/143pf21-22/GC/gb del 12 maggio 2022 nei confronti di E.D. - Reg. Prot. 155/TFN-SD

Massima: Previa revoca dell’accordo ex art 126 CGS in quanto non rispettato, viene inflitta l’ammenda di € 10.000,00 al presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 23, comma 1, del CGS per aver leso l’onore, il prestigio e il decoro propri del Presidente della Lega Pro dott. ….., nonché, anche quelli propri della Procura Federale intesa quale organo del sistema della giustizia sportiva della FIGC mediante le seguenti frasi ed espressioni quali proferite facendo utilizzo del social network “Facebook” sul quale veniva postato su di un profilo direttamente allo stesso riconducibile e all’indomani dell’avvenuta notificazione al medesimo, nella sua anzidetta qualità di Presidente della US 1913 Seregno Calcio Srl, di un provvedimento di comunicazione di conclusione indagini (CCI) adottato dalla Procura Federale nell’ambito di altro procedimento disciplinare iscritto a carico di costui in seguito a dichiarazioni lesive da esso in precedenza propalate (in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara Seregno Calcio vs Feralpi Salò disputata in data 04.09.2021, valevole per il Campionato di Serie C, Gir. A stagione sportiva 2021/2022 e terminata con il risultato di 1-3): <Indagine più veloce della storia. Iniziano i metodi stile Unione sovietica da parte di Ghirelli e dalla sua Procura Federale. (...) Se pensate che mi pieghi ai vostri metodi vi sbagliate di grosso. Siete il peggio dell’Italia ma i vostri metodi verranno presto smascherati, come tutte le porcate e i favori che vi fate a vicenda>.…È necessario, dunque, verificare se tale dichiarazione, la cui provenienza è certamente riferibile al Presidente E., sia perchè la Procura ha prodotto in atti lo screenshot del post pubblicato sul profilo Facebook dello stesso e sia perché tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dal sig. E., sia idonea a configurare l’illecito di cui all’art. 23 CGS. Tale norma, intitolata “Dichiarazioni lesive”, al primo ed al secondo comma stabilisce che Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Presupposti, dunque, per attribuire rilevanza disciplinare alle dichiarazioni rese dal Presidente E. sono il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e la relativa idoneità lesiva, la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico (Decisione 0009/TFNSD – 2021-2022). Quanto al primo presupposto, la circostanza che le dichiarazioni siano state pubblicate sul social network Facebook attribuisce certamente alle stesse il carattere di dichiarazioni pubbliche. Ciò in quanto la pubblicazione di un post su un social network è idonea a raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone ed a favorire la diffusione del messaggio. Per ciò che concerne il presupposto della lesività della dichiarazione del Presidente E., la sua portata va valutata in relazione ai limiti della legittima manifestazione del diritto di critica. È pacifico, difatti, che il diritto di critica, quale espressione del principio costituzionalmente garantito della libertà di manifestazione del pensiero, deve essere bilanciato con i diritti individuali della persona, di pari rango costituzionale, tra i quali il diritto all'onore ed alla reputazione. Il diritto di critica, pertanto, non può essere esercitato in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo lo stesso essere contemperato con quello dell’altrui reputazione, prestigio ed onore. Sussiste certamente un superamento dei limiti innanzi detti tutte le volte in cui le espressioni utilizzate travalichino il limite della continenza, sostanziandosi non in un mero dissenso motivato e manifestato in termini misurati e corretti, bensì in attacchi gratuiti ed immotivati nonché in insinuazioni ed allusioni volte al mero discredito dei destinatari. Alla stregua di tali principi, il Collegio ritiene sussistere, nella fattispecie in esame, anche il secondo dei suddetti presupposti, ossia l’idoneità lesiva delle dichiarazioni rese dal Presidente E.. Le dichiarazioni dallo stesso pubblicate su Facebook, difatti, travalicano il limite della continenza, contenendo espressioni denigranti ed offensive idonee certamente a ledere il prestigio, l’onore e la reputazione non solo del Presidente della Lega Pro, dott. …., ma anche della Procura Federale. In particolare, tali dichiarazioni, oltre a contenere espressioni assolutamente dispregiative ed offensive rivolte direttamente alla Procura Federale ed al dott…., quali “siete il peggio dell’Italia”, sono formulate in maniera tale, attraverso riferimenti ed accostamenti allusivi e tendenziosi, da ingenerare nel lettore una falsa percezione della realtà, ledendo in tal modo il prestigio ed il decoro dei destinatari delle accuse. Scrivere, difatti, “Iniziano i metodi stile Unione sovietica da parte di … e dalla sua Procura Federale” oppure “come tutte le porcate e i favori che vi fate a vicenda” significa infondere nel lettore della notizia il falso convincimento in ordine ad una mancanza di trasparenza, imparzialità e correttezza nei rapporti tra il Presidente della Lega Pro e la Procura Federale. In altri termini, gli accostamenti allusivi e tendenziosi nonché le espressioni utilizzate dal Presidente Erba, lungi dal sostanziarsi in un mero dissenso motivato, disvelano una finalità lesiva dell’onore, del prestigio e del decoro sia del Presidente della Lega Pro e sia della Procura Federale. Ciò ancor più in considerazione del fatto che tali dichiarazioni provengono da un Presidente di una società sportiva, il quale, proprio per il suo ruolo, avrebbe dovuto tenere, così come richiesto dall’ordinamento sportivo, un comportamento improntato a lealtà e correttezza.

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0087/CFA del 19 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria n. 79 del 7.4.2022;

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale-SSDARL Atheltic Club Albaro-sig. S.M.I.

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta l’inibizione di mesi 2 per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere reso, in sede di commento dopo la gara Athletic Club Albaro – Cadimare Calcio del 30/01/2022 valevole per il girone B del campionato di Eccellenza, le seguenti dichiarazioni alla testata giornalistica “…… di Genova”: “Gli ultimi due arbitraggi sono stati davvero vergognosi... Quello di oggi ci ha ridotti in nove uomini nell'ultima parte della gara senza nessun motivo, per una doppia ammonizione ridicola, dopo aver favorito il loro primo gol con una punizione inesistente. Un arbitro di Spezia contro una squadra spezzina... La settimana scorsa un arbitro che per ennesima volta ci fa finire in 10 la partita. E' l'ora di finirla, perché noi siamo una squadra educata di persone per bene e meritiamo altrettanto rispetto”, ritenute lesive dell’onore, del prestigio e del decoro propri del direttore di gara dell’incontro appena citato, nonché più in generale della intera categoria arbitrale. Ammenda di € 400,00 alla società…Dalla piana lettura del documento in parola, emergono, quindi, diversi indizi univocamente orientati nel senso della riconducibilità all’I. delle parole riportate: il titolo, primo e secondo sottotitolo dell’articolo giornalistico pubblicato in forma di post online, l’utilizzo di un carattere grafico diverso (corsivo) nel testo che segue il titolo e i due sottotitoli e, infine, l’impiego, in detto testo, della prima persona plurale, circostanza quest’ultima sintomatica di un discorso pronunciato direttamente dalla persona cui le parole vengono riferite. A fronte della pluralità e della univocità degli elementi appena enunciati non può attribuirsi, ad avviso di questa Corte, soverchio rilievo né al mancato impiego delle virgolette all’inizio e alla fine del testo (di certo, per convenzione, il segno grafico di generale, ma non esclusivo, impiego per riportare un discorso diretto) né alla circostanza che non vi è alcun dato nell’articolo da cui inferire che l’Imperato abbia rilasciato un’intervista alla testata giornalistica. Ai rilievi appena formulati va aggiunta, altresì, la considerazione che l’Imperato non ha provveduto nell’immediatezza del fatto a smentire tali dichiarazioni o a disconoscerne la paternità, ma si è attivato in tal senso solo a seguito del deferimento, cosicché l’articolo in esame non risulta attualmente più raggiungibile sul sito della testata giornalistica (il relativo link non è più attivo),  ma ciò è avvenuto a distanza di un non trascurabile lasso temporale. D’altra parte, è noto che, nell’ambito della giustizia sportiva, lo standard probatorio richiesto, ai fini della affermazione della denunciata violazione di norme dell’ordinamento sportivo, si pone ad un livello inferiore rispetto a quello prescritto nell’ambito della giustizia ordinaria e, in particolare, nell’ambito del processo penale, di tal che, per poter ritenere sussistente una violazione è sufficiente che la stessa risulti provata non già oltre ogni ragionevole dubbio, ma, più semplicemente, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità. In altre parole, nell'ambito della giustizia sportiva “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito disciplinare né il superamento del ragionevole dubbio come nel penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e precisi e concordanti in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto” (TNAS Lodo 5.11.2010 n.2419, cfr. anche CFA, sez. I, decisione n.63/CFA 2021-2022, nonché CFA, Sezioni Unite, decisione n. 12/CFA/2021-2022; sez. I, n. 24/CFA/2021-2022; n. 35/CFA/2021-2022; n. 53/CFA/2021-2022). Ciò posto, la Corte Federale osserva che la riscontrata pluralità di elementi gravi precisi e concordanti - tutti innanzi evidenziati - induce a ritenere detto standard probatorio sicuramente raggiunto nella vicenda in esame e ad affermare conseguentemente la riconducibilità delle affermazioni riportate dalla testata giornalistica “….” a ….. nella sua qualità di Dirigente della SSDARL Athletic Club Albaro. Affermata, dunque, a seguito della disamina dei segnalati elementi indiziari, la paternità delle dichiarazioni in contestazione in capo al predetto Imperato, nessun dubbio sussiste circa il carattere offensivo delle stesse, atteso il loro contenuto fortemente lesivo dell’onore, del prestigio e del decoro del direttore di gara impegnato nell’incontro tra la squadra della SSDARL Athletic Club Albaro e la Cadimare Calcio del 30/01/2022, ma anche della intera categoria arbitrale (cfr. in particolare, le seguenti parole. “[…] Gli ultimi due arbitraggi sono stati davvero vergognosi... Quello di oggi ci ha ridotti in nove uomini nell'ultima parte della gara senza nessun motivo, per una doppia ammonizione ridicola, dopo aver favorito il loro primo gol con una punizione inesistente. Un arbitro di Spezia contro una squadra spezzina... La settimana scorsa un arbitro che per ennesima volta ci fa finire in 10 la partita. E’ l'ora di finirla […]). L’offensività delle dichiarazioni in esame si connota peculiarmente perché esse valgono a minare la reputazione e l’onore non solo del direttore della specifica gara e dell’intera categoria arbitrale, ma addirittura dell’intero sistema di designazione degli arbitri (cfr., in particolare, le seguenti parole. “[…] Un arbitro di Spezia contro una squadra spezzina […]), in misura tale da far dubitare della trasparenza e la genuinità del risultato sportivo dell’intero campionato e ad alterare il normale livello di fiducia degli appassionati, in particolare, e della pubblica opinione, in generale, nella correttezza della condotta delle istituzioni sportive. Né, d’altra parte, le dichiarazioni in esame possono ricondursi alla espressione del diritto di critica, per il cui legittimo esercizio, devono sussistere – secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità) e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass., sez. III, 18/10/2005 n. 20140; Cass. civ., Sez. III, 10/07/2008, n. 18885; Cass. civ., Sez. III, 06/08/2007, n. 17172; Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 28411). La Corte Federale, nell’aderire all’insegnamento della Corte di Cassazione, peraltro già richiamato, condiviso e fatto proprio in precedenti pronunce (cfr. n.62/CFA/2021-2022; n.41/CFA/2021-2022; n. 10/CFA/2021/2022; CFA, sez. IV, 10/11/2020 n. 49; CFA, sez. I, 14/06/2013, ricorrente U.S. Città di Palermo s.p.a.) osserva che gli indicati canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce), i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, vanno poi riguardati, con riferimento all’ordinamento sportivo, alla luce degli specifici doveri - connotati da una più significativa ed intensa valenza - che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art.4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. Sussiste, inoltre, nel caso di specie il carattere pubblico delle dichiarazioni, specificamente indicato nel deferimento della Procura Federale che ha dedotto la violazione dell’art.23, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva (cfr. “Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti  nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”), atteso che le stesse sono state rese ad una testata giornalistica online e quindi ad un mezzo di informazione che si rivolge ad una platea indistinta e potenzialmente illimitata di utenti (cfr. TFN, Sezione Disciplinare, decisione n.70/FRN-SD/2021-2022).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 143/TFN - SD del 11 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7617/303 pf 21-22/GC/ep del 5 aprile 2022 nei confronti dei sigg.ri R.F. e S.E. - Reg. Prot. 138/TFN-SD

Massima: Prosciolto il Presidente della società dalla violazione dell’art. 4 co.1 del CGS per aver in concorso tra di loro, postando di concerto sulla piattaforma di messaggistica istantanea denominata Whatsapp, il seguente messaggio - poi inoltrato e ricevuto a/da più persone - <F. ha vinto il ricorso al Tribunale Civile. Z.ha fatto un abuso. Chiederà 300.000 euro di danni a Z. e al Comitato> (messaggio corredato anche da una immagine fotografica raffigurante la stampa di una pec inviata, in data 11.11.21, dalla cancelleria della Sez.5^ del Tribunale Ordinario di Napoli Nord all’indirizzo: …...it), divulgato una informazione non veritiera e tale da ingenerare nei destinatari e potenziali lettori della stessa il falso convincimento che il Tribunale Civile di Napoli Nord avesse dichiarato soccombenti il Presidente del CR Campania Dott. ….. e il Comitato medesimo nell’ambito di una controversia civile (rectius: ricorso) promossa innanzi a quella Autorità giudiziaria dal …..stesso. Con conseguente grave pregiudizio e discredito per l’immagine e il decoro propri, sia del Presidente Z. sia, dell’istituzione calcistica periferica da esso rappresentata. E ciò in quanto per tali fatti va sanzionato il dirigente della società con mesi 2 di inibizione essendo stato egli l’auore materiale della divulgazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 140/TFN - SD del 11 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7114/504 pf21-22/GC/blp del 21 marzo 2022 nei confronti del sig. G.B. - Reg. Prot. 121/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione ed ammenda di € 5.000,00 al Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS perché  nella sua veste e qualità di Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A, durante la partecipazione ad una riunione tecnica sulle licenze nazionali cui erano presenti in collegamento da remoto più persone (per lo più dirigenti e operatori tecnici dei 20 clubs di Serie A) e nel commentare la manifestata volontà della FIGC di modificare a far tempo dalla prossima stagione sportiva il sistema del cd “indice di liquidità” (facendolo diventare una condizione da rispettare per ottenere la licenza nazionale e, quindi, per poter consentire alle società di iscriversi al campionato), ha arrecato grave offesa al prestigio, alla reputazione, all’onorabilità e alla credibilità propri della FIGC e dei suoi organi di governo e rappresentanza”, per avere “grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri della FIGC e dei suoi organi di governo e rappresentanza proferendo le seguenti testuali parole: <quelli che vogliono introdurre l’indice di liquidità fanno uso di sostanze stupefacenti pesanti>”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 135/TFN - SD del 2 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7491/537 pf21-22/GC/blp del 31 marzo 2022 nei confronti del sig. T.V. e della società ASD Ecocity Futsal Genzano - Reg. Prot. 134/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS per aver, in data 11/03/2022 successivamente alla avvenuta notificazione in pari data da parte della Procura Federale di un provvedimento di Comunicazione Conclusioni Indagini adottato a carico del medesimo nell’ambito di altro e diverso procedimento disciplinare per dichiarazioni lesive proferite nei confronti della Divisone Calcio a 5 e del suo Presidente (proc. 530pf21-22 avente ad oggetto: “Dichiarazioni disciplinarmente rilevanti rese dal sig. ….. – Presidente della ASD Ecocity Futsal Genzano – nei confronti del Presidente della Divisone Calcio a 5”), nuovamente leso il prestigio, il decoro e l’onorabilità propri, della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale e del Presidente della stessa (avv. …. postando su di un profilo Facebook dal nickname ….. ad esso direttamente riconducibile le seguenti testuali parole: «Dire la verità riguardo la federazione calcio a 5 e dire che sono degli incapaci e gente leccaculo, mi citano con lettere degli avvocati per diffamazione???? Allora confermo che siete degli incapaci e leccaculo tutti…Voglio un’altra lettera degli avvocati...daje….così non compro più la carta igienica...io con il calcio a 5 non ci mangio come tutti voi...la passione per colpa degli incapaci passa...(…) nella mia vita non vado sotto il culo di nessuno tantomeno da voi …» (post pubblicato in data 12/03/2022)Tale condotta, peraltro, è stata reiterata nel tempo, atteso che il sig. …., nonostante la notifica di una comunicazione di conclusione indagini per fatti del medesimo tenore, ha posto nuovamente in essere, a distanza di poco tempo, la stessa condotta, dimostrando di essere completamente indifferente rispetto ai provvedimenti federali. Ciò rende particolarmente grave il comportamento tenuto dall’incolpato e conduce a ritenere opportuno un trattamento sanzionatorio maggiormente afflittivo, rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 129/TFN - SD del 22 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7235/530 pf21-22/GC/gb del 24 marzo 2022 nei confronti del sig. V.T. e della società ASD Ecocity Futsal Genzano - Reg. Prot. 126/TFN-SD

Massima: Mesi 5 di inibizione al Presidente della Società per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 23 comma 1 CGS, per aver postato il 6 marzo e 7 marzo 2022 sul suo profilo Facebook, riconoscibile dal nick name usato “….”, ad esso riconducibile, le seguenti testuali parole riferite agli esiti della gara SS Lazio Calcio a 5 – ASD Ecocity Futsal Genzano: “non commento mai le partite giocate, ma ieri gli arbitraggi si sono superati nella serie (scandalosi e incapaci) … sono arroganti e prepotenti … sono incapaci come gli uffici del calcio a 5 … dal loro presidente ai loro collaboratori” (post del 6 marzo) …. “gli arbitri sono padroni del nostro destino ed io ancora butto i soldi per questi incapaci. Il presidente B. (della Divisione Calcio a 5: ndr) sta rovinando questo sport …. ci sono troppi (omissis) …” (post del 7 marzo)….È noto il principio, sedimentato nell’orientamento di questo Tribunale in relazione all’art. 23 comma 1 CGS, che la dichiarazione resa da soggetto dell’ordinamento federale è considerata lesiva allorquando offende la reputazione di persone, società o organismi operanti nell’ambito del Coni, della Figc, della Uefa o della Fifa ed è resa pubblicamente, intendendosi per tale la dichiarazione che è suscettibile, attraverso il mezzo utilizzato per la sua diffusione, di essere percepita anche potenzialmente da più persone; essa inoltre non dev’essere smentita o rettificata dal suo autore a mezzo di pubblica dissociazione. Nel caso in esame è certo che il deferito, con le espressioni usate, ha pubblicamente espresso giudizi e rilievi lesivi tanto della classe arbitrale, quanto della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale, financo del suo presidente (avv. …..), travalicando così la semplice critica e/o la facoltà di esprimere una opinione; il tutto attraverso Facebook, che è mezzo idoneo a rendere conosciute e/o conoscibili da parte di più persone ciò che in esso viene pubblicato. La provata (e non contestata) responsabilità personale del Tuccillo (che non si è costituito, né ha inteso partecipare all’udienza) induce questo Tribunale, in applicazione dell’art. 12 comma 1 CGS, a rivedere l’entità delle sanzioni che sono state richieste, aumentando la durata della inibizione a carico del T. da 3 a 5 (cinque) mesi e diminuendo l’importo dell’ammenda a carico della Società da 900,00 ad 600,00

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0070/CFA del 14 Marzo 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Molise, di cui al Com. Uff. n. 75 del 2 febbraio 2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/F.C.D. Calcio Termoli 1920

Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT che aveva prosciolto la società ed irrogata alla stessa l’ammenda di € 700,00 a titolo di responsabilità diretta per le violazioni commesse dal proprio presidente il quale inviando una PEC al collegio Arbitrale della LND dal contenuto diffamatorio nei confronti dei componenti ha integrato la violazione dell’art. 4 CGS, ma non anche dell’art. 23 CGS per la mancanza del presupposto della “pubblicità”…..Quanto al carattere pubblico delle dichiarazioni rese dal signor C., non pare tuttavia possibile, come vorrebbe invece la Procura, riconoscere automaticamente il carattere pubblico di una PEC inviata all’indirizzo funzionale del collegio arbitrale. Il reclamo si limita a citare genericamente, senza indicare alcuna sentenza specifica, giurisprudenza della Suprema Corte relativa alla compatibilità dell’utilizzo della PEC con la configurazione del reato di diffamazione. Il Collegio osserva che sul punto assume specifico rilievo quanto precisato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. pen., sez. V, sent. n. 34831 del 2020) secondo cui: - l'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della "comunicazione con più persone" anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza: è quanto accade, ad esempio, in ipotesi di trasmissione di un messaggio di posta elettronica al responsabile di un pubblico ufficio per motivi inerenti la funzione svolta che, per necessità operative del servizio o dell'ufficio, non resta riservato tra il mittente ed il destinatario ed è, pertanto, destinato ad essere visionato da più persone, salva l'esplicita indicazione di riservatezza; - le comunicazioni trasmesse a mezzo PEC costituiscono un particolare tipo di posta elettronica, che consente di assegnare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento; - dal punto di vista dell'utente, la casella di posta elettronica certificata non si differenzia, dunque, da una normale casella di posta elettronica, se non per ciò che riguarda il meccanismo di comunicazione e la presenza delle ricevute inviate dai gestori PEC al mittente e al destinatario; - le caratteristiche della PEC richiamate non escludono di per sè la potenziale accessibilità a terzi, diversi dal destinatario, delle comunicazioni, attenendo la certificazione ai soli elementi estrinseci della comunicazione e non già alla esclusiva conoscenza per il destinatario della e-mail originale; - nondimeno, l'utilizzazione della PEC richiede un rafforzato onere di giustificazione riguardo all'elemento soggettivo del reato di diffamazione, in specie relativamente alla prevedibilità in concreto dell'accessibilità di terzi al contenuto dichiarativo, laddove il mittente opti per siffatto tipo di comunicazione proprio al fine della prova della ricevuta, avente valore legale, da parte del destinatario; - indici rivelatori, in tal senso, possono essere desunti dalla conoscenza delle prassi in uso al destinatario, ovvero dalla natura stessa dell'atto, se destinato all'esclusiva conoscenza del medesimo o se, invece, finalizzato all'attivazione di poteri propri di quest'ultimo che, necessariamente, implichino l'accessibilità delle informazioni da parte di terzi. A tali principi non può che aderire anche il Collegio, attesa la specifica attenzione che pone il CGS alla violazione disciplinare equivalente alla fattispecie di diffamazione. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. In più, l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato. La presenza di ben due disposizioni specifiche relative a violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire alle violazioni in questione, sebbene in linea generale non tenda a tipizzare gli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1, che si fonda su principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva. Invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. Tale impostazione costituisce evidentemente una forma di tutela rafforzata per l’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (v. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022; n. 41/CFA/2021-2022). La Corte non può quindi che confermare, anche nel presente giudizio, la peculiare cura che è e deve essere assicurata in ordine al rapporto tra tutela della reputazione ed estensione del diritto di critica nell’ambito dell’ordinamento federale. Una volta precisata e ribadita l’importanza della tutela della reputazione nell’ordinamento sportivo, occorre chiedersi se, nel caso di specie all’esame del Collegio, in cui è in discussione la lesione della reputazione di soggetti appartenenti all’ordinamento federale tramite PEC, sia stato soddisfatto – in analogia con quanto indicato dalla Cassazione - il rafforzato onere di giustificazione riguardo all'elemento soggettivo dell’illecito sportivo, relativamente alla prevedibilità in concreto dell'accessibilità di terzi al contenuto dichiarativo. A tale interrogativo, ad avviso del Collegio, deve essere data risposta negativa in relazione alle caratteristiche specifiche del presente caso. Proprio perché si tratta, in ossequio all’insegnamento della Suprema Corte, di un onere di giustificazione rafforzato, non sono sufficienti i riferimenti svolti in argomento dalla Procura federale che, invertendo l’onere della prova, deduce nel reclamo (pag. 4), dalla mancanza di qualsivoglia elemento da cui poter trarre certo convincimento che il messaggio inviato dal sig. C. all’indirizzo PEC del Collegio Arbitrale L.N.D. possa essere stato letto solo ed esclusivamente dal destinatario (nel caso di specie peraltro un collegio giudicante), la conseguenza che le dichiarazioni in esso contenute potessero (evenienza astratta) essere conosciute da più persone. Né è sufficiente a soddisfare l’onere probatorio rafforzato il generico riferimento all’accesso all’indirizzo PEC dell’organo giudicante. Va quindi disatteso il motivo del reclamo con cui è avversata la decisione del Tribunale federale territoriale laddove ha escluso il carattere pubblico della comunicazione via PEC, nel caso di specie. Con l’esclusione del carattere pubblico viene meno la stessa illiceità del comportamento di cui all’art. 23, comma 1, del CGS.…Circa il carattere lesivo delle dichiarazioni, coglie invero nel segno il reclamo, laddove sostiene che in ogni caso il comportamento contestato al sig. Castelluccio avrebbe mantenuto la propria valenza disciplinare, in quanto comunque in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4, comma 1, del CGS e, quindi, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto riqualificare il fatto contestato in maniera chiara nel capo di incolpazione, irrogando la sanzione rapportata alla diversa e più tenue violazione comunque rinvenibile. Il Collegio ribadisce che il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/20212022). Costituisce comunque presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (v. ad es. CFA, n. 18/CFA/2021-2022/B). Laddove – come nel caso di specie – non sia stata dimostrata la sussistenza dei requisiti che configurano tale illecito, rimane da riscontrare se gli elementi comunque acclarati della fattispecie (le dichiarazioni rese) possano costituire l’illecito di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, vera e propria fattispecie a casistica aperta. E infatti, l’art. 4, comma 1, del CGS, e il conseguente dovere di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, laddove non sia possibile riconoscere, come nel caso in esame, la sussistenza degli elementi propri dell’illecito di cui all’art. 23 del CGS, conserva efficacia di disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta – come nel caso di specie – l’applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità. L’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento (in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo). Ebbene, nella controversia in esame, gli espliciti riferimenti del sig. C. a condotte criminose asseritamente poste in essere dagli interlocutori, privi di qualsivoglia argomentazione, connotate da una forma inappropriata e priva dei caratteri di continenza indicati da consolidata giurisprudenza (v. ad es. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022, sez. IV, n. 49/2020-2021; Corte di giustizia federale, sez. I, n. 23/2013/2014, Corte di Cassazione, Sez. V pen., sent. n. 17259/2020), configurano una palese violazione del dovere di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità, previsto dall’art. 4, comma 1, del CGS. Il Tribunale federale territoriale non ha tenuto conto di tale profilo che, invece, configura una violazione di un dovere che, come si è detto, implica l’assunzione di una responsabilità rafforzata in capo a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo e che deve contraddistinguere sia la pratica sportiva sia le condotte di dirigenti e operatori, in applicazione della fattispecie aperta prevista dall’art. 4, comma 1, del CGS. Il Collegio ritiene utile integrare le considerazioni che precedono con una annotazione aggiuntiva, che attiene a una valutazione circa l’effettivo rispetto dei principi di lealtà e probità nel corso del tempo….In conclusione, nei termini e per le ragioni esposte, il reclamo va accolto e, in riforma della decisione reclamata, va applicata la sanzione di 700 euro a carico della società in relazione alla violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS.

 

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0069/CFA del 2 Marzo 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0088/TFN-SD del 26.01.2022

Impugnazione – istanza: Sig. L.D.

Massima: …..questa Corte, con semplice intento nomofilattico e dunque pro futuro, ritiene di dover affermare la propria giurisdizione su fattispecie qual è quella che fa da sfondo al reclamo de quo, concernente una vicenda di istigazione alla violenza perpetrata attraverso un social network (nel caso di specie “Facebook”). L’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, testualmente esige il rispetto dei “ principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto COMUNQUE RIFERIBILE all’attività sportiva”. Si tratta, quindi, di una clausola molto ampia, suscettibile di ricomprendere nel proprio spettro applicativo molteplici fattispecie, non soltanto quelle attinenti allo svolgimento stricto sensu dell’attività sportiva, ma anche quelle concernenti “rapporti” ad essa comunque riconducibili. In quest’ultimo quadro definitorio, rientra senz’altro la vicenda del commento pubblicato dal signor ….. nell’ambito di una conversazione sul social network Facebook, avente ad oggetto la chiusura dei varchi che erano stati abusivamente aperti da alcuni ragazzi nella struttura sportiva data in concessione alla società A.C.D. Viole. Chiusura che non era stata affatto apprezzata da alcuni genitori dei giovani che abitualmente si addentravano nella struttura de qua, al fine di giocare delle partite di calcio all’interno della stessa. In tale contesto polemico s’inserisce il commento pubblicato dal signor …. ed evidentemente rivolto ai soggetti che di tale chiusura si erano fatti carico, ossia i responsabili della società A.C.D. Viole. Commento che certamente esorbita da quei canoni di lealtà, correttezza e probità che presiedono ai rapporti tra soggetti appartenenti al mondo dello sport e di cui l’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva costituisce il presidio normativo.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0065/CFA del 08 Febbraio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Quarta Sezione - con la decisione n. 121 del 30 dicembre 2021, concernente la decisione della Corte Federale d'Appello n.0012/CFA/2021-2022 del 30.08.2021

Impugnazione – istanza: Giudizio di rinvio C.O.N.I - sig. M.Z.

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia in quanto - la Corte d’appello non aveva indicato né gli anni nei quali il credito avrebbe dovuto essere svalutato nè la misura della svalutazione e, sebbene tale profilo non poteva incidere sulla responsabilità dell’indagato come accertata, per averne fatto uno degli elementi su cui fondare la sanzione irrogata, la Corte era tenuta ad una maggiore precisazione nella descrizione della condotta omessa - la Corte ha riformato la decisione del TFN irrogando al presidente del Comitato regionale Lazio della L.N.D. l’inibizione di mesi 5 per la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. della FIGC, nella parte in cui impone ai soggetti coinvolti nell’attività sportiva (come elencati all’art. 2 del medesimo Codice) l’osservanza dei “principi della lealtà, correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”….Il sig. Z., in qualità di presidente del Comitato regionale Lazio della L.N.D., aveva concesso alla sua partecipata L.N.D. Lazio s.r.l. (della quale il Comitato era unico socio) un finanziamento ammontante ad 1.011.094 che quest’ultima aveva versato nel 2012 alla società cooperativa …. 80 a titolo di caparra nell’ambito di una convenzione finalizzata alla realizzazione di una nuova sede e di un nuovo impianto sportivo istituzionali; caparra garantita da fideiussione rilasciata a beneficio della L.N.D. Lazio s.r.l. da …..Società cooperativa. L’operazione immobiliare, tuttavia, non giungeva mai a compimento e quando, nel 2015, L.N.D. Lazio s.r.l. richiedeva alla …. 80 la restituzione della caparra ed esercitava il diritto di escussione della fideiussione, la cooperativa rifiutava mentre il garante si opponeva, e solo all’esito di un giudizio civile intentato presso il Tribunale di Roma era pronunciata condanna alla restituzione della caparra (oltre agli interessi), detta improcedibile la domanda di condanna al pagamento delle somme garantite per intervenuto sottoposizione del garante alla procedura della liquidazione coatta amministrativa…..Non è qui importante stabilire se l’accantonamento sia avvenuto nel rispetto dei principi contabili – ovvero, detto più chiaramente, quale percentuale del credito dovesse essere accantonata (ossia la percentuale di svalutazione del credito per annualità) – poiché quel che risulta decisivo è che il sig. Z. non ha rappresentato con sufficiente chiarezza nei documenti che accompagnavano il bilancio la probabilità, che nel corso degli anni diventava sempre più significativa, che il credito vantato nei confronti della società partecipata fosse non più recuperabile. È mancata, cioè, una adeguata chiarezza nella descrizione del reale stato patrimoniale, tanto più necessaria per l’entità del credito. In breve, i destinatari del bilancio, e, dunque, in primo luogo, i membri del Comitato – oltre che, naturalmente, la Lega e le società aderenti – non hanno potuto aver contezza degli effetti deleteri per le casse dell’ente che andavano manifestandosi in relazione all’investimento operato nella partecipata. Con la conseguenza, che sempre deriva da una rappresentazione contabile non sufficientemente trasparente, dell’aggravarsi della situazione, senza la possibilità dell’assunzione di tempestive misure per farvi fronte. Le predette considerazioni portano conferma della responsabilità del sig. Z. per le irregolarità contabili che gli sono state contestate. Resta da dire, in attenuazione della responsabilità del sig. Z., che in vicende simili è difficile stimare le effettive probabilità di recupero del credito per l’assoluta imprevedibilità delle sopravvenienze fattuali con alternanza di eventi contrastanti, alcuni potenzialmente vantaggiosi (non è senza significato rammentare che è ancora pendente un giudizio amministrativo intentato da …. contro Roma Capitale che, in caso di esito positivo, potrebbe portare quest’ultima ad essere nuovamente solvibile, con aumento delle possibilità di recupero del credito); è questa ragione che giustifica una riduzione della sanzione già irrogata nella misura di cinque mesi (anziché sei).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 94 del 10/11/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con C.U. n. 106/CFA - Sezioni Unite del 3 agosto 2020 e, completa di motivazioni, con C.U. n. 115/CFA - Sezioni Unite del 10 agosto 2020 con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dal ricorrente avverso la decisione n. 158/TFN-SD del 6 luglio 2020 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC - che aveva irrogato, a carico del dott. M., la sanzione di 4 mesi di inibizione - ha aumentato la misura della predetta sanzione da 4 a 6 mesi, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

Impugnazione Istanza: A.M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Respinto il ricorso e confermata la decisione della CFA che ha sanzionato il Presidente della Divisione Calcio a 5 LND con l'inibizione di mesi 6….Osserva, …. il Collegio che il secondo motivo di gravame - rubricato “erronea e falsa qualificazione della comunicazione del 20 Febbraio 2020” - non è proponibile nella presente sede di legittimità, poiché, in primo luogo, concretizza una violazione dell’art. 54, primo comma, del Codice della Giustizia Sportiva CONI e dell’art. 12bis dello Statuto del CONI, i quali sanciscono le caratteristiche del giudizio innanzi al Collegio come a critica vincolata, mediante la proposizione di un ricorso esclusivamente ed inderogabilmente sulla scorta di due categorie di vizi, ossia la violazione di norme di diritto e/o l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. L’individuazione del motivo da parte del ricorrente, Dott. Montemurro, esula da dette categorie normative e, per tale ragione, risulta inammissibile. La rilevata inammissibilità del secondo motivo di gravame - estesa anche al successivo terzo motivo - discende, inoltre, dal contenuto e dalla tecnica di formulazione del motivo, che mira ad ottenere dal Collegio un sindacato ad esso inesorabilmente precluso. In argomento si richiama la decisione n. 61/2019, con la quale l’odierno Decidente ha statuito che “esula dal sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport la rivalutazione del materiale probatorio (nella fattispecie la nota del 20 febbraio 2020 ed il file video/audio, n.d.r.), di esclusiva competenza del giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritiene più attendibili” (Collegio di Garanzia dello Sport, IV Sez., n. 61 del 26 luglio 2019; cfr., ex multis, Collegio di Garanzia n. 73/2021 cit.).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0012/CFA del 31 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare n. 0014 del 23 luglio 2021

Impugnazione – istanza: Sig. M.Z./Procura Federale

Massima: Accolto il ricorso e per l’effetto rideterminata in mesi 6 la sanzione dell’inibizione di 9 inflitta al  Presidente del Comitato regionale Lazio FIGC LND, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. con riferimento a quanto disposto dagli artt. 15 dello Statuto L.N.D., 12 del Regolamento della L.N.D. e 9, commi 3 e 4, delle Norme procedurali per le assemblee elettive L.N.D. (C.U. n. 130/A del 4.12.2021, all. A), con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), b) e i), del C.G.S. in quanto, nella sua qualità di vertice apicale del Comitato regionale Lazio della L.N.D. e quindi di soggetto avente, oltre a obblighi di vigilanza e di controllo, la diretta e immediata responsabilità della corretta gestione contabile/amministrativa del Comitato stesso, aveva omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a tutelare e garantire il Comitato regionale Lazio nell’ambito dell’investimento del valore nominale di oltre 1 milione di euro (per l’esattezza di € 1.011.094) effettuato nell’anno 2012 (per il tramite della controllata LND Lazio Srl avente quale unico socio la L.N.D. nella sua articolazione Comitato regionale Lazio e quale Presidente del relativo consiglio di amministrazione proprio M.Z.) in favore della società cooperativa C.R.A.R. 80 (attualmente posta in liquidazione), per la realizzazione di una nuova sede e di un nuovo impianto sportivo istituzionali, opere mai realizzate in quanto sul terreno individuato quale sito per la costruzione delle stesse insisteva un vincolo paesaggistico/urbanistico ostativo a qualsivoglia edificazione. Per l’effetto, favorendo un ingiustificato depauperamento delle risorse economiche del Comitato regionale Lazio per l’intero importo dell’anzidetto investimento (omettendo, peraltro, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della controllata LND Lazio Srl di provvedere ad escutere tempestivamente la fidejussione rilasciata dalla …. a garanzia della prefata somma ricevuta per la realizzazione della nuova sede del Comitato regionale Lazio) nonché, compiendo, anche successivamente, reiterate irregolarità nella predisposizione dei bilanci periodici del Comitato (per il quadriennio 2017/2020) tali da dare una erronea rappresentazione dello stato patrimoniale di quest’ultimo. In particolare, omettendo nelle poste di siffatti bilanci periodici di “svalutare” completamente il credito (pari ad oltre 1 milione di euro) vantato verso la controllata LND Lazio Srl per il finanziamento delle ridette opere di realizzazione della nuova sede del Comitato regionale Lazio affidate alla ….. e mai realizzate, attesa l’impossibilità sopravvenuta di poter recuperare, anche solo parzialmente, detto credito in ragione della aver quest’ultima società cessato qualsivoglia attività e, pertanto, non avendo la stessa più alcuna risorsa economica. Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale al Comitato regionale Lazio, di aver commesso il fatto abusando del proprio ruolo istituzionale e con violazione dei doveri - specie di controllo e vigilanza - derivanti e conseguenti all’esercizio del ricoperto incarico funzionale - istituzionale, nonché, dell’aver agito al fine di assicurare a sé un ingiusto vantaggio quale quello di riottenere la conferma alla presidenza del Comitato regionale Lazio anche attraverso l’appostamento di voci di bilancio non veritiere (mancata “svalutazione” del credito vantato verso la controllata LND Lazio Srl) in quanto tali da rappresentare una falsa realtà, ovvero, da nascondere l’insuccesso dell’iniziativa legata alla costruzione della nuova sede istituzionale e la conseguente perdita della somma di oltre 1 milione di euro al fine versata dalle varie società affiliate al Comitato regionale Lazio. ….La responsabilità del sig. Z. in ordine ai fatti ascrittigli risulta provata con sufficiente certezza, in ragione del ruolo apicale rivestito e delle funzioni ad esso correlate sia nel CR Lazio, che nella LND Lazio Srl. Del resto, in quanto firmatario delle note integrative al bilancio presenti in atti, il deferito risulta essere pienamente a conoscenza della situazione patrimoniale sopra esposta; né la eventuale corresponsabilità di altri soggetti (componenti del Consiglio di Presidenza, componenti del Collegio dei Revisori dei conti), allo stato non deferiti, appare circostanza idonea ad escludere la sua personale responsabilità, né i tentativi giudiziari promossi nei confronti del Comune di Roma appaiono idonei a far venire meno la responsabilità per i descritti fatti. Nella determinazione della sanzione devono prendersi in considerazione alcuni elementi di fatto e di diritto idonei a modificarne, in diminuzione, l’ammontare rispetto a quanto indicato nella decisione adottata dal Tribunale federale. Deve, infatti, considerarsi che: i fatti rilevanti, dovendosi tenere conto solo di quelli indicati nell’atto di deferimento, sono in parte differenti da quelli descritti nella decisione impugnata; si tratta in ogni caso di condotta colposa e non dolosa del reclamante il quale, in seguito a un investimento di carattere aleatorio e al verificarsi di alcune sopravvenienze fattuali che hanno reso particolarmente complessa la vicenda, non ha tenuto la condotta concretamente esigibile a un diligente amministratore; la situazione si è rivelata eccezionalmente complessa a causa delle vicende amministrative e burocratiche che hanno interessato il bene da acquistare e a causa della sopravvenuta incapienza del fideiussore. In ogni caso, da un differente punto di vista, non si può trascurare che la vicenda è di grande impatto sociale ed economico e ha determinato una probabile perdita della somma di circa un milione di euro per il CR Lazio. In conformità con quanto evidenziato dal Tribunale federale, al contrario, non sono emersi adeguati elementi istruttori per ritenere provate le circostanze aggravanti dedotte nell’atto di deferimento. In ragione delle modalità di svolgimento dei comportamenti contestati, infatti, tanto la qualifica di Presidente del CR Lazio, quanto il danno procurato al Comitato, rappresentano elementi costituitivi della fattispecie, nel mentre non risulta provato che tali fatti, già nel lontano 2012, siano stati preordinati al fine di conseguire un ulteriore mandato presidenziale a distanza di circa dieci anni. Ne discende che la sanzione della inibizione deve essere determinata in mesi 6.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 24/TFN - SD del 6 Settembre 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 992/627pf20-21/GC/blp del 6.8.2021 nei confronti del Sig. C.P. - Reg. Prot. 19/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127, comma 1, C.G.S. – F.I.G.C. il Presidente del Comitato Regionale Marche è sanzionato con mesi 4 di inibizione per: a) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 30, comma 6, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 53 delle N.O.I.F., per non aver provveduto ad attivare, nel mese di marzo 2019, il prelievo coattivo tramite l’invio di un ispettore dei crediti vantati dal Comitato Regionale Marche nei confronti delle società morose Santa Maria Appartente (per euro 2.226,87) e Sangiorgese 1922 (per euro 2.566,50), nonostante la Segreteria del Comitato Regionale Marche lo avesse tempestivamente reso edotto del persistente stato di morosità attraverso la sottoposizione alla firma delle rispettive richieste e, in generale, per aver adottato una modalità di recupero dei crediti vantati dal Comitato Regionale Marche nei confronti delle società morose improntata ad intrattenere informali rapporti personali con i dirigenti delle società interessate piuttosto che applicare le ordinarie procedure in uso presso il Comitato, esponendo in tal modo il bilancio del Comitato ad un maggior rischio d’inesigibilità dei crediti medesimi che, per le società Virtus Fabriano e Futsal Fabriano, si è poi realizzato nell’impossibilità di recupero essendo dette società divenute nel frattempo inattive; b) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 28, comma 2, lett. b) e c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver consentito l’iscrizione della società Virtus Team Soc. Coop. al campionato di competenza per la stagione 2019/2020 nonostante il suo stato di morosità ed il parere contrario espresso dal Consiglio di Presidenza e pur consapevole della circostanza che il Presidente della Virtus Team Soc. Coop., Sig. …., aveva già ricoperto in precedenza la medesima carica per due altre società morose (Virtus Fabriano e Futsal Fabriano) nei confronti delle quali i crediti vantati sono divenuti inesigibili a seguito della loro sopraggiunta inattività.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 14/TFN - SD del 23 Luglio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12939 /481pf20-21/GC/gb del 18 giugno 2021 nei confronti di M.Z. - Reg. Prot. 142/TFN-SD

Massima: Mesi 9 di inibizione al Presidente del Comitato Regionale Lazio FIGC - LND per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS con riferimento a quanto disposto dagli artt. 15 dello Statuto LND, 12 del Regolamento della LND e 9, commi 3 e 4, delle Norme procedurali per le Assemblee Elettive LND (C.U. n. 130/A del 4.12.2021, all. A) in quanto, nella sua qualità di vertice apicale del Comitato Regionale Lazio della LND e quindi di soggetto avente, oltre a obblighi di vigilanza e di controllo, la diretta e immediata responsabilità della corretta gestione contabile/amministrativa del Comitato stesso, ha omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a tutelare e garantire il Comitato Regionale Lazio nell’ambito dell’investimento del valore nominale di oltre 1 milione di euro (per l’esattezza di euro 1.011.094) effettuato nell’anno 2012 (per il tramite della controllata LND Lazio Srl avente quale unico socio la LND nella sua articolazione Comitato Regionale Lazio e quale Presidente del relativo consiglio di amministrazione proprio …) in favore della società cooperativa ….. (attualmente posta in liquidazione), per la realizzazione di una nuova sede e di un nuovo impianto sportivo istituzionali, opere mai realizzate in quanto sul terreno individuato quale sito per la costruzione delle stesse insisteva un vincolo paesaggistico/urbanistico ostativo a qualsivoglia edificazione. Per l’effetto, favorendo un ingiustificato depauperamento delle risorse economiche del Comitato Regionale Lazio per l’intero importo dell’anzidetto investimento (omettendo, peraltro, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata LND Lazio Srl di provvedere ad escutere tempestivamente la fidejussione rilasciata dalla …… a garanzia della prefata somma ricevuta per la realizzazione della nuova sede del Comitato Regionale Lazio), nonché compiendo, anche successivamente, reiterate irregolarità nella predisposizione dei bilanci periodici del Comitato (per il quadriennio 2017/2020) tali da dare una erronea rappresentazione dello stato patrimoniale di quest’ultimo. In particolare, omettendo nelle poste di siffatti bilanci periodici di “svalutare” completamente il credito (pari ad oltre 1 milione di euro) vantato verso la controllata LND Lazio Srl per il finanziamento delle ridette opere di realizzazione della nuova sede del Comitato Regionale Lazio affidate alla …… e mai, come ripetuto, realizzate, attesa l’impossibilità sopravvenuta di poter recuperare, anche solo parzialmente, detto credito in ragione della aver quest’ultima società cessato qualsivoglia attività e, pertanto, non avendo la stessa più alcuna risorsa economica. Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale al Comitato Regionale Lazio, di aver commesso il fatto abusando del proprio ruolo istituzionale e con violazione dei doveri - specie di controllo e vigilanza - derivanti e conseguenti all’esercizio del ricoperto incarico funzionale - istituzionale, nonché, dell’aver agito al fine di assicurare a sé un ingiusto vantaggio quale quello di riottenere la conferma alla Presidenza del Comitato Regionale Lazio anche attraverso l’appostamento di voci di bilancio non veritiere (mancata “svalutazione”, come ridetto, del credito vantato verso la controllata LND Lazio Srl) in quanto tali da rappresentare una falsa realtà, ovvero, da nascondere l’insuccesso dell’iniziativa legata alla costruzione della nuova sede istituzionale e la conseguente perdita della somma di oltre 1 milione di euro al fine versata dalle varie società affiliate al Comitato Regionale Lazio….Alla luce di quanto esposto ai punti che precedono, il Collegio ritiene che la responsabilità del Presidente …. in ordine ai fatti ascrittigli risulti provata con sufficiente certezza, in ragione del ruolo apicale rivestito e delle funzioni ad esso correlate sia nel CR Lazio, che nella LND Lazio Srl. Del resto, in quanto firmatario delle note integrative al bilancio presenti in atti, il deferito risulta essere pienamente a conoscenza della situazione patrimoniale sopra esposta; né la eventuale corresponsabilità di altri soggetti (componenti del Consiglio di Presidenza, componenti del Collegio dei Revisori dei conti), allo stato non deferiti, appare circostanza idonea ad escludere la sua personale responsabilità. Quanto alle sanzioni da irrogare nei confronti dell’incolpato, in minus rispetto alla richiesta della Procura federale, si ritengono eque quelle di cui al dispositivo. Ed invero, non possono trovare ingresso nella determinazione della sanzione le circostanze aggravanti contestate dall’organo requirente. In ragione delle modalità di svolgimento dei comportamenti contestati, infatti, tanto la qualifica di Presidente del CR Lazio, quanto il danno procurato al Comitato, rappresentano elementi costituitivi della fattispecie, nel mentre non risulta provato che tali fatti, già nel lontano 2012, siano stati preordinati al fine di conseguire un ulteriore mandato presidenziale a distanza di circa dieci anni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 10/TFN - SD del 20 Luglio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12837/480 pf20-21/GC/gb del 15 giugno 2021 nei confronti di M.Z., D.S. e A.L. - Reg. Prot. 141/TFN-SD

Massima: Il presidente del Comitato Regionale viene prociolto dalla violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e i), del CGS per aver provveduto, abusando del proprio ruolo istituzionale nonché sfruttando il “know-how” (patrimonio di conoscenze) derivante e collegato all’esercizio del proprio officio, prima della formale apertura della campagna elettorale in vista della Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche elettive del Comitato Regionale Lazio in programma alla data del 09.01.2021, ovvero, prima dell’avvenuta pubblicazione alla data del 21.12.2020 del C.U. n. 152 contenente l’indicazione dell’elenco nominativo delle società affiliate al Comitato Regionale Lazio aventi diritto di voto (rectius: a prendere parte all’Assemblea Elettiva), ad inviare a ben 124 società tra queste ultime - in data 17.12.2020 e a mezzo pec - una lettera ad egli direttamente riconducibile (in quanto inoltrata dall’indirizzo di posta elettronica ....@peceasy.it, stampata su carta allo stesso intestata e dal medesimo direttamente sottoscritta) per informarle della propria rinnovata candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale Lazio e con allegato il proprio programma elettorale. In tal modo, assicurando a sé un evidente ed ingiusto vantaggio nella competizione elettorale avendo potuto, diversamente dagli altri “competitors” e conseguentemente con pregiudizio per questi ultimi, contattare anticipatamente alla formale apertura della campagna elettorale un numero assai ragguardevole di società aventi diritto di voto (conoscendone i nominativi e i relativi indirizzi di posta elettronica in ragione dell’incarico funzionale al tempo e per lunghi anni ricoperto) per inviare loro il proprio programma elettorale e chiedere loro sostegno alla propria rinnovata candidatura. Anche il Consigliere (uscente) del Comitato Regionale e la Responsabile (uscente) del Calcio Femminile del Comitato Regionale vengono prosciolti dalla medesima contestazione.……Dirimente per la disamina della posizione dei deferiti, ad avviso del Tribunale, è l’impossibilità di individuare nella normativa vigente un momento di “formale apertura” della campagna elettorale relativo alle Assemblee dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti nonchè la regolamentazione del suo svolgimento o durata. Nessuna disposizione sul punto si rinviene nel regolamento inerente le norme procedurali per le Assemblee elettive, nè nel C.U. n. 151 del 18.12.2020, richiamato in udienza, che si limita ad indicare la data dell’assemblea e il relativo ordine del giorno. Neppure detto momento può venir individuato nel successivo C.U. n. 152 del 21.12.2020 con cui è stato pubblicato l’elenco delle società aventi diritto al voto atteso che, da un lato, come rilevato dalle difese e dichiarato dal Segretario del Comitato (cfr. dich. G.in atti), detta pubblicazione non era imposta da alcuna disposizione, dall’altro, erano le regole procedurali per le Assemblee elettive (di cui al C.U. n. 153 LND del 4.12.2020) e non l’elenco ad individuare le società che avrebbero potuto esercitare il voto nell’assemblea convocata per il 9.1.2021. Da ciò si deduce che la conoscenza delle cennate regole procedurali ben avrebbe potuto consentire la loro individuazione. Considerata l’assenza di un momento di formale apertura della campagna elettorale e di una disciplina particolare della sua durata e svolgimento, i contatti tra i soggetti candidandi e le società future elettrici devono considerarsi legittimi anche se avvenuti in epoca anteriore la conoscenza della data dell’assemblea. Del resto, una disposizione che vietasse tali contatti si porrebbe in contraddizione con la possibilità dei potenziali candidati di farsi conoscere ed illustrare le proprie idee, i programmi e le iniziative alle affiliate con evidente pregiudizio anche di queste ultime di poter scegliere il soggetto per loro migliore…Va poi rilevato, a conferma di quanto sinora detto, come risulti documentata in atti la circostanza che proprio l’autore dell’esposto (cfr. allegati memoria Z., in particolare doc. 4) e la potenziale candidata al Settore Femminile (cfr. dichiarazioni M. in atti) abbiano anch’essi pacificamente preso contatti, in epoca anteriore al C.U. n. 151 del 18.12.2020, con alcune delle società affiliate inviando, almeno L., di un programma elettorale via email, ancorché in forma embrionale. Da quanto sopra deriva l’irrilevanza, sul piano disciplinare, della condotta ascritta al deferito Z.cui viene imputato di aver inviato ad alcune società, con email in data 17.12.2020, una lettera per informarle della propria rinnovata candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale Lazio e con allegato il proprio programma elettorale. Anche a voler prescindere dal fatto che la comunicazione contestata risulta inviata non solo a società ma anche a persone fisiche e ad indirizzi di posta non certificati (cfr. mail 17.12.2020 in atti), l’informazione relativa alla volontà di candidarsi e l’illustrazione del proprio programma costituiscono, ad avviso del Tribunale, legittimo esercizio di un diritto, estrinescatosi con condotta speculare a quella dell’autore dell’esposto e concorrente alla medesima carica che fin dall’autunno precedente all’assemblea aveva annunciato la propria candidatura sia pubblicamente sia direttamente via email alle società (cfr. email del 31.11.2020, doc. 4 memoria Z.). Quanto ai destinatari dell’email contestata, risulta documentato in atti (cfr. nota tecnica 6.7.2021 dell’Ufficio Ced LND) come i dati relativi alle società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti fossero all’epoca accessibili attraverso il portale a disposizione delle società che partecipano alle competizioni, organizzate tra gli altri dai Comitati Regionali, e che nella scheda relativa alla singola società erano contenuti “tutte le informazioni di contatto”, nonché anche ad appassionati o tifosi attraverso apposita applicazione su telefono cellulare (PlayLND). Con la conseguenza che non è ravvisabile nel caso di specie alcun abuso di informazioni non acquisibili dai concorrenti e in grado di avvantaggiare ingiustamente l’incolpato. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla posizione della deferita L., per la quale la contestazione attiene all’aver preso contatti per l’appoggio della propria candidatura con le sole tre società di calcio femminile che avrebbero avuto diritto di voto nell’assemblea. Ebbene, risulta documentato in atti (cfr. messaggio allegato alla memoria difensiva) come la deferita avesse in realtà preso contatti con tutte le società di calcio femminile affiliate alla LND per il sostegno alla propria candidatura e al proprio programma e ciò in epoca antecedente la convocazione dell’assemblea. Detta condotta, come già illustrato, è ad avviso del Tribunale del tutto legittima e peraltro speculare a quella adottata, per sua stessa ammissione, dalla potenziale concorrente M.cfr. dichiarazioni in atti). Nè alcun profilo di illiceità può essere individuato nel fatto che la deferita sia riuscita ad ottenere la delega dalle sole tre società aventi diritto di voto atteso che, da un lato, come visto, i dati di contatto delle società erano accessibili a chiunque, dall’altro, per espressa previsione del regolamento elettorale della LND di cui al C.U. n. 153 citato, le “Società pure di Calcio Femminile (…) hanno diritto di voto per l’elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei conti e dei Delegati Assembleari del Comitato”. Sicché una minima conoscenza del settore, dopo averle contattate tutte, ha evidentemente consentito di individuarle con precisione. Quanto, da ultimo, alla posizione del deferito S., viene contestato l’invio, in data 18.12.2020, “ad un certo numero” di società aventi diritto al voto, di una email contenente l’invito ad esse rivolto di voler firmare, timbrare e reinviare i “moduli di designazione per la candidatura alla carica regionale di … per il quadriennio olimpico 2021/2024”. Va in primis osservato che la condotta contestata è temporalmente successiva al C.U. n. 151 del 18.12.2020 e alla convocazione dell’assemblea con la pubblicazione della relativa modulistica, momento da ultimo individuato in udienza come “formale apertura” della campagna elettorale. Con la conseguenza che anche solo sotto il profilo temporale la condotta non risulta violare alcuna norma. Quanto ai destinatari dell’email in discussione, va richiamato quanto già osservato in merito alla pubblicità dei criteri per la loro individuazioni, stabiliti nel regolamento della LND, e all’accessibilità della relativa anagrafica, indipendentemente dall’estrazione e alla successiva pubblicazione dell’elenco. Quanto dichiarato dal deferito, vale a dire l’aver individuato la mail alle società delle quale aveva conoscenza diretta, risulta dunque credibile e non smentito da alcuno degli atti del procedimento. In conclusione, la condotta ascritta ai deferiti non assume rilievo disciplinare

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 123/TFN del 16.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 8513/262 pf19-20 GT/ag del 10.01.2020 a carico del Sig. M.C. - Reg. Prot. n. 135/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il Consigliere della Divisone calcio a 5 FIGC - LND è sanzionato con l’ammenda di € 3.000,00 per la violazione dell’art. 4 co. 1 del CGS con l’aggravante di cui all’art. 14 co.1 lett. a) stesso codice per aver divulgato informazioni riservate di cui era venuto a conoscenza in ragione del proprio officio o per meglio dire della propria carica istituzionale di Consigliere della Divisione calcio a 5; più precisamente, per aver inoltrato, in data 25.07.2019 e senza alcuna preventiva autorizzazione, alla società ASD Prato calcio a cinque (sulla casella di posta elettronica apicellapalapratosrl@gmail.com direttamente riconducibile al Sig. …. quale Presidente di quest’ultima società) una mail in precedenza (alla data del 11.07.19) inviata dalla Segreteria della Divisione Calcio a 5 a tutti i Consiglieri della Divisione (e pertanto anche al Sig. … nella sua ridetta qualità all’indirizzo di posta elettronica di questi 035marco@gmail.com) contenente informazioni riservate riguardanti un aggiornamento in merito alla situazione delle domande di ripescaggio per la partecipazione ai diversi campionati nazionali organizzati dalla Divisone Calcio a 5 pervenute da parte di talune società interessate (tra cui proprio la ASD Prato calcio a cinque con riferimento al campionato di serie A2) alla data del 10.07.19, fissata, con Com. Uff. 1147 del 12.6.19, quale termine ultimo per la presentazione delle relative domande. In tal modo consentendo alla ASD Prato calcio a cinque di venire a conoscenza del fatto che, come indicato nella richiamata mail, la stessa, unitamente ad altre due società, risultava aver presentato nei termini la propria domanda di ripescaggio per il Campionato Nazionale Serie A2 s.s.2019/20 (al riguardo, infatti, nella ridetta mail era dato testualmente leggere: Serie A2 3 domande completate nei termini (Real San Giuseppe/Futsal Regalbuto/Prato)).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 115 CFA del 10 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 158/TFN-SD del 06 Luglio 2020, con cui il Tribunale ha accolto il deferimento nei confronti del Dott. A.M. e, per l'effetto, ha irrogato nei confronti del medesimo la sanzione della inibizione di mesi 4

Impugnazione Istanza: Sig. A.M.- Procura Federale

Massima: Aggravata la sanzione a mesi sei di inibizione al Presidente della Divisione Calcio a 5 LND per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e quindi dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, per aver reso noto, a mezzo telefonata, al sig. … (Presidente della SSDARL Latina Calcio a 5), l’esclusione disposta dalla CoViSoD dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 2019/2020 della società ASD Maritime Futsal Augusta, quando tale informazione era ancora riservata, e comunque in epoca antecedente alla pubblicazione del relativo Com. Uff. di esclusione dal campionato di competenza, a seguito dell’istruttoria della CoViSoD….Orbene va considerato, in primo luogo, che i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari presenti negli altri giudizi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi. Ciò è quanto ribadito, di recente, dalla decisione del Consiglio di Stato n. 534 del 22 Gennaio  2020, “vista anche la natura degli organi della giustizia sportiva (su cui da ultimo, v. Cons. Stato, V, 22 Agosto 2018, n. 5019)”. Peraltro, nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva è venuto meno anche il riferimento diretto alle norme del processo civile che era presente nel sesto comma dell’art. 2 del CGS previgente. L’attuale art. 2 stabilisce che “per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI” e che “fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.”. Orbene, la tesi del reclamante non è condivisibile in forza dei principi, che è necessario ribadire in questa sede, che caratterizzano il processo davanti agli organi di giustizia sportiva, e che promanano direttamente dall’art. 50 CGS, per cui “gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44”; ad essi (comma 3) “sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine”. Si tratta, in pratica, di un metodo acquisitivo assai ampio, basato sull’interazione tra poteri del giudice sportivo e poteri della Procura Federale, ai quali va aggiunto il potere dispositivo della parte di allegare prove anche “raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.” (art. 57 CGS). L’ingresso della cd. prova atipica, unitamente ai numerosi mezzi di prova di cui all’elencazione, non tassativa, del capo V, è quindi la dimostrazione della estrema versatilità degli strumenti probatori a disposizione del giudice sportivo; il che, sotto il profilo della valutazione della prova, ha come diretta conseguenza l’enunciazione del principio di libertà valutativa del giudice ai sensi dell’art. 57 CGS, sia per ciò che concerne le prove assunte d’ufficio sia per quanto riguarda le prove allegate dalle parti, e, di conseguenza, della mancanza di una gerarchia tra le prove e tra i mezzi deputati alla loro assunzione. A ben vedere – e in ogni caso - la disposizione di cui all’art. 57 del CGS – quanto ai poteri di valutazione delle prove da parte del giudice – appare più ampia di quanto previsto nell’art. 116 del c.p.c. In primo luogo, difatti, la disposizione del CGS, allorché prevede che gli organi di giustizia sportiva possono “liberamente valutare” le prove fornite dalle parti, appare di maggiore latitudine rispetto a quella del codice di procedura civile secondo cui il giudice deve valutare le prove “secondo il suo prudente apprezzamento”. Inoltre non è presente nel Codice di giustizia sportiva l’eccezione “salvo che la legge disponga altrimenti”, che è invece presente nel Codice di procedura civile, restando quindi estraneo al processo sportivo, pertanto, almeno in via tendenziale, il sistema delle prove legali poiché si vuole che il giudice possa indagare la verità dei fatti, senza alcun limite imposto dall’ordinamento. Resta in ogni caso applicabile anche al processo sportivo il principio processual-civilistico secondo cui le prove come tali, una volta acquisite od assunte, non importa per iniziativa di chi, sono sottoposte all'apprezzamento del giudice, senza che la loro provenienza lo possa condizionare in un senso o nell'altro. Questo ragionamento è volto a confutare la prospettazione, fatta propria dalla difesa del Montemurro, che negando valore confessorio “tipico” (ossia, giudiziale) alla dichiarazione contenuta nella nota del 20 Febbraio  2020, per mancanza sia del requisito soggettivo (volontà confessoria) che oggettivo (pregiudizio a se stesso e vantaggio per l’altro), la ritiene non legittimamente utilizzabile come motivazione per il deferimento. È infatti evidente - ma ciò è perfettamente evincibile dalla decisione impugnata - che alla nota del 20 Febbraio  la Procura Federale prima e il Tribunale Federale poi hanno attribuito il valore di confessione stragiudiziale, quindi di prova atipica, stante l’inequivocabilità delle dichiarazioni del soggetto deferito, che non ha mai contestato l’esistenza della telefonata intercorsa con il …, e anzi ha chiaramente ammesso l’ingenuità commessa e la violazione della normativa sulla riservatezza, che è stato l’oggetto della successiva, inevitabile contestazione. A tal fine, quindi, è del tutto irrilevante che la nota in questione venga qualificata come “interna” o confidenziale”, posto che, una volta che essa è stata trasmessa, lo stesso giorno, dal Presidente della LND alla Procura Federale, essa assume valenza esterna e diventa essa stessa la notizia dell’illecito, indipendentemente dal valore confessorio che il dichiarante volesse o meno attribuirvi. Ciò vale a ritenere motivata e coerente la decisione del Tribunale Federale di valorizzare al massimo i contenuti della nota del 20 Febbraio  2020, a firma del …., in relazione alla violazione all’art. 4, comma 1, del CGS sul dovere di lealtà e probità, e quindi di riservatezza, che competeva al reclamante in forza dell’importante ruolo ricoperto, anche in ragione del fatto che la rivelazione è stata fatta con il dichiarato scopo di avvantaggiare la società del … nei futuri movimenti di mercato di calciatori. La nota, peraltro, contiene l’ammissione di responsabilità pacificamente rilevante per l’ordinamento sportivo, in quanto la divulgazione di informazioni apprese in via riservata e rivelate in anteprima ad altro soggetto, che da queste ne poteva trarre un evidente vantaggio a discapito di altri soggetti operanti nel medesimo contesto sportivo, è chiaramente un comportamento che una volta ammesso, indipendentemente dalla forma, non può non assurgere a fatto che la Procura federale prima, e il Tribunale Federale poi, devono poter valutare nella sua oggettiva portata antisportiva. Una volta chiarito questo aspetto, ossia che le dichiarazioni del …, di cui alla nota del 20 Febbraio , sono di per sé sufficienti a fondare la decisione del Tribunale federale, emerge da sé l’irrilevanza delle ulteriori argomentazioni difensive contenute nel reclamo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 158/TFN del 06.07.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13054/922pf19-20/GC/blp del 08.06.2020 nei confronti dei sig.ri A. M., G. L. S. e della società SSDARL Latina Calcio a 5 - Reg. Prot. n. 176/TFN-SD)

Massima: Il Presidente della Divisione Calcio a 5 LND è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà correttezza e probità sportiva, avendo reso noto, a mezzo telefonata, al sig. … (Presidente della SSDARL Latina Calcio a 5), l’esclusione disposta dalla CoViSoD dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 2019/2020 della società consorella ASD Maritime Futsal Augusta, quando tale informazione era ancora riservata, ovvero in epoca antecedente alla pubblicazione del relativo Com. Uff. di esclusione dal campionato di competenza, a seguito dell’istruttoria della CoViSoD. Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il presidente della società è sanzionato con mesi 4 e giorni 10 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà correttezza e probità sportiva, avendo utilizzato una informazione riservata appresa, a mezzo telefonata, dal Presidente della Divisione Calcio a 5, sig. Andrea Montemurro, relativa alla esclusione disposta dalla CoViSoD della ASD Maritime Futsal Augusta  dal  Campionato  Nazionale  di  Calcio  a  Cinque  di  Serie  A  2019/2020,  in epoca  precedente  rispetto  alla pubblicazione del relativo Com. Uff. di esclusione, traendone vantaggio – consistente nella possibilità di contattare, in anticipo rispetto ad altre società di Futsal, e conseguentemente di tesserare tre giocatori della ASD Maritime Futsal Augusta - e per aver promesso, nel corso della medesima telefonata, al M…. una utilità sotto forma di “regalo”. La società che ha patteggiato è sanzionata € 3.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 121 - TFN del 10.03.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10019/306 pf 19-20 GC/ma del 06.02.2020 a carico del Sig. J.M.M. - Reg. Prot. 147/TFN-SD)

Massima: E’ improcedibile il deferimento per invio delle comunicazioni presso la società che ha fatto presente di non aver potuto consegnare al calciatore le comunicazioni relative al procedimento disciplinare, in quanto non aveva avuto più modo di reperire il calciatore a seguito del suo svincolo, non essendo a conoscenza dei suoi recapiti e del suo domicilio attuale….Ciò non consente, quindi, l’utile trattazione del procedimento, la cui eventuale pronuncia nel merito sarebbe inutiliter data, non essendo stato il deferito postato a conoscenza del deferimento, con conseguente impossibilità di difendersi. Del resto, non sono stati forniti elementi di segno contrario rispetto a quanto dichiarato dalla Società. Pertanto, il deferimento va dichiarato improcedibile.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 0038/CFA del 23 Dicembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione n. 53/TFN –SD 2019/2020, pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, assunta nella riunione del 14 Novembre 2019 e pubblicata il 20 Novembre 2019, concernente l’irrogazione della sanzione per quindici giorni in seguito a deferimento per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva

Impugnazione Istanza: (SIG. C.M./PROCURA FEDEARLE) n. 70/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il Consigliere della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti per aver proomosso sul proprio profilo del social Istagram un sondaggio pubblicizzando lo stesso anche attraverso il proprio profilo Facebook nel quale appariva, come sfondo, il logo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, senza autorizzazione.

 

DECISIONE C.F.A. –  SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0017/CFA del 31 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, assunta con dispositivo depositato in data 20.09.2019 e con motivazioni depositate in data 24.09.2019 – Decisione n. 9/TFN-SD 2019/2020, Deferimento n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.08.2019, Reg. Prot. 39/TFN-SD e notificata a mezzo p.e.c. in data 24.09.2019 che, in parziale accoglimento del deferimento, ha irrogato all’incolpato la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione

Impugnazione Istanza: SIG. D.L.F./ PROCURA FEDERALE) n. 45/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato con l’inibzione di mesi 4 il presidente del Collegio dei Revisori dei conti della LND per “la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), sia in via autonoma che in relazione ai principi sanciti dall’art. 22 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti (per mero errore materiale indicato nella Comunicazione di Chiusura delle Indagini come art. 24 dello stesso testo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti), che prevede e delinea i compiti e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti prevedendone l’assoluta indipendenza nonché i poteri ispettivi e di controllo sull’attività economica e finanziaria della stessa, per avere lo stesso nel periodo dal 24.7.2017 al 29.3.2019, nonostante le sue cariche di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti e di Presidente del Collegio Sindacale della L.N.D. Servizi Srl, svolto attività di gestione e di amministrazione in relazione alla stipulazione, esecuzione e risoluzione, nonché scelta di altro contraente, nell’ambito dei contratti stipulati dalla L.N.D. Servizi Srl con la … Spa, che prevedevano l’acquisto di beni da parte della Lega Nazionale Dilettanti e la cessione dell’utilizzo del simbolo della stessa; il Dott. .., in particolare, intratteneva per tutto il periodo indicato vari e costanti contatti con la … Spa, dapprima finalizzati alla stipulazione dei contratti, poi alla loro esecuzione, ed infine alla risoluzione degli stessi ed alla scelta di nuovo e diverso contraente con il quale stipulare nuovi contratti per i medesimi beni e servizi.”…

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 11/TFN del 3.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento  n. 2819/375 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 a carico di M.A. Reg. Prot. 44/TFN-SD

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Ammenda di € 4.000,00 (così commutati giorni 20 di inibizione)  al Presidente della Divisione Calcio a 5, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del previgente CGS (ora art. 4, comma 1), e dell’art. 60 del Regolamento Amministrativo e Contabile (RAC), in relazione anche all’art. 77 del medesimo Regolamento, per aver assunto direttamente impegni di spesa eccendenti il limite di € 20.000,00 (ventimila/00) senza la necessaria delega da parte del Consiglio di Presidenza e quindi in carenza di poteri, in quanto privo della necessaria e specifica preventiva autorizzazione, con particolare riferimento alle attività di gestione.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 23/CFA del 27/09/2019 motivi rif COM. UFF. 009 SEZ. UNITE del 17.07.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68/TFN del 17.6.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. G.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11862/289 PF 18-19 GP/MS/BLP DEL 19.4.2019

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il presidente del CR Camapnia per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (in seguito C.G.S.) per avere lo stesso, in occasione dell’Assemblea Straordinaria sopra ricordata, secondo la ricostruzione dell’incolpazione, sfruttato in maniera non corretta la propria posizione di  Presidente,  proseguendo  la riunione ancorché invalida per assenza del quorum, proferendo nel corso di tale indebita prosecuzione espressioni denigratorie dell’operato della Lega Nazionale Dilettanti (in seguito L.N.D.), ipotizzando un non corretto utilizzo, da parte di quest’ultima, delle risorse economiche  provenienti  dalle  Società affiliate, nonché impedendo di accedere al microfono e prendere la parola alla dott.ssa ….

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 9/TFN del 24.9.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.8.2019 a carico di F.D.L. - Reg. Prot. 39/TFN-SD)

Massima: Mesi 4 di inibizione al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti e Presidente del Collegio Sindacale della L.N.D. Servizi Srl, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), sia in via autonoma che in relazione ai principi sanciti dall’art. 22 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti (per mero errore materiale indicato nella Comunicazione di Chiusura delle Indagini come art. 24 dello stesso testo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti), che prevede e delinea i compiti e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti prevedendone l’assoluta indipendenza nonché i poteri ispettivi e di controllo sull’attività economica e finanziaria della stessa, per avere lo stesso nel periodo dal 24.7.2017 al 29.3.2019, nonostante le sue cariche di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti e di Presidente del Collegio Sindacale della L.N.D. Servizi Srl, svolto attività di gestione e di amministrazione in relazione alla stipulazione, esecuzione e risoluzione, nonché scelta di altro contraente, nell’ambito dei contratti stipulati dalla L.N.D. Servizi Srl con la … Spa, che prevedevano l’acquisto di beni da parte della Lega Nazionale Dilettanti e la cessione dell’utilizzo del simbolo della stessa; il Dott. .., in particolare, intratteneva per tutto il periodo indicato vari e costanti contatti con la …Spa, dapprima finalizzati alla stipulazione dei contratti, poi alla loro esecuzione, ed infine alla risoluzione degli stessi ed alla scelta di nuovo e diverso contraente con il quale stipulare nuovi contratti per i medesimi beni e servizi….Occorre preliminarmente rilevare che le funzioni del Collegio dei revisori sono disciplinate dall’art. 12 del Regolamento LND (e non dall’art. 14, come richiamato dalla difesa che, invece, riguarda le funzioni del Collegio dei Revisori dei Comitati Regionali) e dall’art. 86 del Regolamento amministrazione e contabilità liddove sono evidenziate anche le modalità di esercizio dell’attività di controllo sull’attività economico-finanziaria dell’ente. Costituisce principio cardine dell’attività di controllo dei revisori, il divieto di ingerenza nell’amministrazione attiva dell’ente. Infatti, nei collegi di revisione degli enti pubblici l’art. 20 comma 5 del D.lgs 30 giugno 2011, n. 123 prevede espressamente che “…I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici….”. Anche per i revisori legali l’art. 10 del D.lgs 39/2010, quale espressione di un principio generale e fondamentale prevede che “…. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonchè qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”. Orbene, il coinvolgimento nei processi decisionali ovvero l’intervento nella gestione dell’ente non implica necessariamente l’adozione concreta di un atto deliberativo, bensì anche il mero coinvolgimento in attività ad esso propedeutiche. Tale netta separazione è oltremodo confermata proprio dalle considerazioni formulate dalla difesa al riguardo. Non vi è dubbio, infatti, che le norme citate a comprova del fatto che gli organi di revisione possano svolgere attività gestionali hanno natura eccezionale e di stretta interpretazione e sono volte ad evitare, in caso di decadenza degli organi direttivi, la paralisi dell’attività dell’ente. Solo in quei casi tassativi e per gli atti di ordinaria amministrazione, l’attività gestionale è assicurata dal Collegio dei revisori dei conti. Nel contesto ordinario in cui si trova la LND, pertanto, il Collegio ritiene che i rapporti non negati intercorsi fra il De Luca e i rappresentanti della società .. si pongano in violazione di tale divieto. Infatti si ritiene che l’attività di controllo, anche qualora improntata ad ottica collaborativa, debba esplicarsi nei soli confronti dell’ente con le modalità previste dalla disciplina di settore, vale a dire interfacciandosi con i soli organi amministrativi dell’ente e non già mediante contatti con imprese terze, decisamente non coinvolte né coinvolgibili nell’espletamento delle attività tipiche del Collegio dei revisori. In disparte la documentazione presentata dalla società denunciante e posta a corredo del deferimento, sia nelle dichiarazioni dei Componenti del consiglio direttivo (vedasi allegato 2 della memoria difensiva), sia nelle dichiarazioni rese dal .. all’Organismo di Vigilanza della LND si dà contezza dei rapporti tenuti dal .. con la società in questione. Infatti l’Organismo di Vigilanza riferisce testualmente che “..Il Dott. …ha riferito, preliminarmente di aver svolto con la Società una mera attività di controllo interno di gestione in ragione di quanto contenuto nell’art. 49 del Regolamento amministrativo contabile della LND (RAC). Nello specifico il Dott. .. ha riferito di aver assistito i preposti uffici della Lega Nazionale Dilettanti nei rapporti con il fornitore Advanced Distribution al fine di monitorare l’impegno di spesa ed il rispetto delle selezioni attivate. Su quest’ultimo punto il Dott. .. ha evidenziato che nel Regolamento per l’Attività Negoziale della LND, all’art. 8 è previsto che per i contratti di sponsorizzazione “è ammesso il ricorso alla trattativa privata diretta con i singoli operatori del settore. Inoltre il Presidente ha reso noto l’Organismo di vigilanza circa le problematiche tecniche, contrattuali e giudiziali sorte nel corso della stagione con la fornitura dei palloni da parte della …n, che si sono risolte in via transattiva in data 14 marzo 2019”. Anche i componenti del Consiglio Direttivo, poi, hanno evidenziato che “..la condotta….posta in essere dal Dr. …, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti FIGC-LND nell’ambito dei rapporti con la A.D. Spa è in ogni caso del tutto compatibile con il ruolo da questi ricoperto; in particolare deve rilevarsi come il Dott. … veniva in contatto con il signor Giovanni Battista Lanfranco e con un certo signor …, nell’adempimento esclusivo delle proprie funzioni di autocontrollo interno di gestione, così come rappresentato dall’art. 49 del Regolamento amministrativo contabile della LND e, quindi diversamente dalla prospettazione della missiva, si trattava del corretto e ligio espletamento del proprio ruolo e della propria carica volta anche al controllo sulle procedure dei rapporti in essere e da assumere e con specifico riferimento agli impegni di spesa.” Orbene, tali attività, tuttavia, non rientrano nelle prerogative e nei compiti del Collegio dei revisori, ma attengono ad attività sicuramente di natura gestoria propedeutiche ovvero quantomeno funzionali all’attivazione dei provvedimenti di natura decisionale. Anche l’art. 49 del RAC della LND, richiamato nei documenti difensivi non rientra fra le funzioni del Collegio dei revisori. Infatti lo stesso prevede che “…Il Presidente della LND, su proposta del Consiglio di Presidenza e/o del Collegio dei Revisori, può attivare tutte le procedure atte ad una migliore forma di autocontrollo di gestione interna”. Appare evidente che tale eventualità, attivabile dal Presidente su proposta del Consiglio di Presidenza ovvero del Collegio dei Revisori (e non già dal solo Presidente) e sulla cui costituzione nulla è stato prodotto dalla parte, riguarda la possibilità di prevedere una forma di controllo di gestione più efficace e non certo quello sull’attività economico-finanziario in capo al Collegio dei Revisori. Il controllo di gestione che, come è noto, è attività completamente diversa dall’attività demandata all’organo di revisione è disciplinato dagli art. 83, 84 ed 85 del RAC ed è affidato alle strutture interne dell’ente, così come previsto dall’art. 83, rientrando chiaramente fra le prerogative degli uffici amministrativi interni, ruolo decisamente incompatibile con quello di revisore dell’ente come delineato negli articoli indicati del regolamento della LND. D’altronde, se così non fosse, sarebbe alquanto anomalo e violativo del principio di indipendenza dell’organo di revisione, prevedere la possibilità che il Presidente possa indirizzare il Collegio dei revisori o anche solo un revisore stesso ad avviare delle particolari e specifiche forme di controllo ulteriori rispetto a quelle ad essi intestate dalla norma generale, atteso che l’indipendenza del ruolo del revisore dall’organo di gestione è un cardine fondamentale per la corretta attività dell’ente. Pertanto, l’aver effettuato la predetta attività assistenziale agli organi dell’ente (che ben avrebbe dovuto essere effettuata dal competente ufficio legale ovvero da altri uffici amministrativi interni) mediante contatto con i rappresentanti dell’ente si appalesa, a parere di questo Tribunale, come un’indebita ingerenza nell’attività decisionale della LND, nell’ambito di funzioni non intestate, né intestabili al Collegio dei revisori ed in palese conflitto di funzioni fra controllore e controllato. Giova rilevare, inoltre, che agli atti non risulta alcun verbale degli incontri avuti in espletamento di tale compito, né risulta essere stata depositata agli atti alcuna valutazione collegiale effettuata nell’espletamento delle attività sopra indicate sebbene l’art. 87 del RAC preveda che per ogni operazione, anche quelle individuali, debba sempre essere redatto verbale. Pertanto si appalesa contraddittoria, rispetto a quanto esposto dal … innanzi all’Organismo di Vigilanza, la tesi sostenuta nella memoria difensiva liddove questi, nel disconoscere le mail che si assumono inviate dai rappresentanti della società all’indirizzo mail del dominio lnd.it perché asseritamente mai ricevute, dà rilevanza all’unica mail del 17 maggio 2018 con la quale ha risposto ad una richiesta di incontro dell’amministratore delegato della società denunciante, evidenziando di essersi limitato a fissare la data dell’incontro stesso per il giorno 29 maggio 2018, ore 10.30. Al riguardo ha affermato di aver risposto a tale sollecitazione su precisa richiesta del Segretario amministrativo della LND, che avrebbe preteso che il .. fornisse la sua disponibilità all’incontro per una valutazione della “congruità” dell’offerta ai fini della successiva certificazione da consegnare per i contributi a carico della mutualità. Infatti, in disparte la circostanza che non si comprende per quale motivo tale attività di controllo che, invero, deve essere effettuata a rendicontazione ed in piena autonomia, debba essere posta in essere alla presenza dell’impresa fornitrice, non è dato comprendere per quale motivo la segretaria amministrativa, “pretenda” che il deferito partecipi ad un incontro di natura chiaramente gestionale e fissi anche la data del predetto incontro. Dalla mail in questione, datata 17 maggio 2018, non disconosciuta nel contenuto dal deferito, inviata al … e per conoscenza alla segretaria amministrativa, invero, si apprende che “A seguito dell’incontro avvenuto presso i Suoi uffici con il nostro consulente Dott. …, al quale è stato comunicato che la nostra offerta è risultata la più conveniente fra quelle da Voi ricevute…” La mail prosegue chiedendo un ulteriore incontro, poi fissato per il 29 maggio 2018, per procedere ai dettagli operativo- esecutivi della fornitura (avviare il ciclo produttivo) e per concordare anche il successivo intervento promozionale previsto nella proposta contrattuale. Orbene tale mail, avente come destinatario principale il …, appare inequivocabilmente far riferimento ad aspetti gestionali sui quali si ritiene che il deferito non avrebbe potuto in alcun modo interloquire. Pertanto il Tribunale ritiene che in presenza di una missiva di tal genere il .., in ragione del suo ruolo di Presidente del Collegio dei revisori e, fra l’altro, senza alcun coinvolgimento degli altri componenti, non avrebbe dovuto, proprio in ragione della piena autonomia delle proprie funzioni, in alcun modo cedere alle pretese della segretaria ammnistrativa atteso che la congruità dei costi del contratto che, fra l’altro, dal tenore della mail sembrerebbe essere già stato aggiudicato, ben avrebbe potuto (rectius dovuto) essere valutata in altra sede. Ad ogni buon conto tale affermazione stride con quella fornita all’Organismo di Vigilanza, secondo la quale il deferito avrebbe fornito assistenza ai preposti uffici della LND per monitorare l’impegno di spesa ed il rispetto delle procedure di selezione avviate. Tali elementi sono sufficienti ai fini della sussistenza, con riferimento alle condotte sopra rilevate, degli elementi costitutivi dell’illecito contestato. A corredo di quanto sopra, tuttavia, si evidenzia che nei documenti allegati all’atto di deferimento, il cui contenuto non è stato contestato dal deferito (la cui contestazione riguarda unicamente la loro ricezione al proprio indirizzo, ma non agli altri indirizzi indicati, fra cui, in alcuni casi, quello della segreteria della LND), si fa riferimento ad interazioni avute fra i rappresentanti dell’impresa ed il … ed altri rappresentanti della LND (nota del 24 Luglio 2017 indirizzata al Dott. .. in cui si parla di un colloquio avut con il …, incontro del 30 gennaio 2019 volto a risolvere alcune problematiche contrattuali sfociate, poi, nella transazione stipulata il 13 marzo 2019), idonei a supportare il quadro sopra delineato ed a confermare, se mai ce ne fosse bisogno, il ruolo gestionale svolto dal .. all’interno dell’apparato della LND. Anche con riferimento al ruolo svolto dal … nel corso della seduta del Consiglio direttivo del 29 gennaio 2019, nel quale lo stesso ha proceduto a confrontare l’offerta presentata dalla . con quella presentata dalla …, il Tribunale nutre più di un dubbio. Infatti, pur non dubitando del fatto che la proposta sia stata presentata dal …, le questioni prospettate dal…non si soffermano sugli aspetti di regolarità della procedura e della sua conformità alle norme regolamentari, per i quali pure si nutre più di un dubbio in ragione della evidente caratterizzazione quantitativa del contratto quale fornitura rispetto alla componente attiva legata alla sponsorizzazione dei palloni, con conseguente obbligo di ricorrere alle procedure di gara di cui agli artt. 74 e seguenti del Regolamento Amministrazione e contabilità della LND (non a caso al termine della discussione il consiglio direttivo delibera l’affidamento della “fornitura di palloni” e non già la stipula di un contratto di sponsorizzazione). Sebbene tale ultima circostanza non sia stata contestata dalla Procura Federale, il Tribunale ritiene che il …, (dal verbale del Consiglio Direttivo non si evince, fra l’altro, che lo stesso abbia condiviso tale orientamento e tali valutazioni con gli altri componenti del Collegio dei Revisori), si è limitato ad illustrare le caratteristiche dell’offerta (fra l’altro comparando due offerte di due anni diversi) sotto l’aspetto meramente tecnico-gestionale, nell’espletamento, fra l’altro di compiti non previsti dagli articoli 86-87 ed 88 del RAC LND, orientando, in tal modo, la scelta del Collegio direttivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 5/TFN del 13.9.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento della Procura Federale n. 2041/437 pf18-19 GT/MS/blp del 8.8.2019 a carico di V.A. - Reg. Prot. 35/TFN)

Massima: Giorni 20 di inibizione al Segretario del Comitato Regionale Campania,  per la violazione degli art. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del CGS, per avere pubblicato ufficialmente su apposito C.U. la composizione dei gironi e del calendario della cosiddetta Attività Mista (Campionato Juniores Regionale Under 19 e Terza Categoria Under 19) stagione sportiva 2018/19, omettendo di far esaminare preventivamente e far sottoscrivere il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 02.10.18 da parte del Presidente del C.R. Campania della FIGC LND all’epoca dei fatti, Dott. …, o in ogni caso, da parte di chi ne assumeva le veci all’atto dell’assenza del Presidente stesso…In mancanza di precise disposizioni sul punto, si osserva che nella prassi si verificano casi di verbali cd. “tempestivi” e verbali la cui sottoscrizione da parte del segretario e del presidente viene spostata ad un momento successivo, comunque precedente quello delle successive riunioni. Il secondo caso è quello che qui interessa e, sul punto, non vi è dubbio che il verbale del 2.10.2018 manchi della sottoscrizione del Presidente del CR e/o di chi, nel momento in cui questi si è allontanato, ne ha assunto le veci. A  tale  proposito,  a  nulla  rileva  che  il  presidente  in  carica  al  momento  dello  svolgimento  dell’assemblea  si  sia successivamente dimesso unitamente ad altri consiglieri, così provocando la decadenza dell’intero Consiglio. La circostanza non esimeva il Segretario del Consiglio dall’acquisizione della sottoscrizione dell’organo di presidenza del Consiglio. In disparte la circostanza che le dimissioni sono intervenute successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, vi è che la firma avrebbe ben potuto essere acquisita prima della stessa pubblicazione, nel mentre non risulta nemmeno che sia stata acquisita in un secondo momento, se pure successivamente alle intervenute dimissioni, dal momento che si trattava di certificare quanto avvenuto in vigenza dell’incarico, circostanza legittimante la sottoscrizione postuma del verbale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 05 Luglio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.T. (all’epoca dei fatti delegato per la provincia di Caserta della Lega Nazionale Dilettanti) - (nota n. 13952/385 pf18-19 GP/MS/blp del 5.6.2019).

Massima: Il Delegato Provinciale di Caserta e Consigliere del Comitato Regionale Campania è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 28/06/2018, proferito al sig. …, consigliere del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti della LND, la seguente frase minacciosa rivolta nei confronti del sig. …, vice Presidente dello stesso Organo: “Come ben sai ci verranno ad ispezionare ed oltretutto li accompagnerà il tuo amico Z.. Se venisse a Caserta gli romperei la testa”…..In sintesi: la locuzione è stata indubbiamente pronunciata, oltre tutto mai smentita dall’interessato, per cui resta agli atti quale prova inconfutabile della colpevolezza. Sotto il profilo della comparazione con la contestata norma, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità risiede nella sola esplicazione lessicale della infelice espressione, non già nel suo contorno, per cui il deferimento ex art. 1 bis, co. 1 del CGS permane in ogni sua componente ai fini del giudizio di sostanziale condanna a carico del prevenuto. Ciò nonostante appare altrettanto indubitabile che ruotano intorno all’evento una serie di circostanze esimenti in grado di lenire la evidente portata antigiuridica della frase. La difesa e il deferito stesso hanno infatti sottolineato come si fosse trattato di uno sfogo proferito in un contesto amicale e senza alcuna volontà di porre in atto la minaccia, descrivendo il comportamento alla stregua di una concepibile, quanto momentanea alterazione caratteriale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 68/FTN del 17 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. - (nota n. 11862/289 pf18-19 GP/MS/blp del 19.4.2019).

Massima:  Il presidente  del  Comitato  Regionale  Campania della Lega Nazionale Dilettanti è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere lo stesso, in occasione dell’assemblea straordinaria elettiva del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, sfruttando in maniera non corretta la propria posizione e per giunta in assenza di valida costituzione dell’assemblea stessa, proferito pubblicamente dal palco le seguenti espressioni ingiustamente denigratorie dell’operato della Lega Nazionale Dilettanti e che ipotizzano un non corretto utilizzo, da parte della stessa, delle risorse economiche provenienti dalle società affiliate: “non mi è stato difficile capire che mi era stata costruita una gabbia per dire qua abbiamo una testa di legno ma facciamo quello che diciamo noi”; “io combatterò gli sperperi che si fanno a Roma perché i vostri soldi che pagate non vengono consumati dal Comitato Regionale della Campania”; “a Roma alla Lega Nazionale Dilettanti ci sono più impiegati che nei ministeri in camere così piccole ci sono tre dipendenti figuratevi che io aspetto da un mese una tele … una comunicazione di dare una psw ad un dottore commercialista che lavora nell’ufficio amministrativo e manco quella a tutt’oggi è arrivata perché probabilmente sono oberati ... e allora noi di cosa dobbiamo parlare in una epoca nella quale la politica ci ha insegnato ultimamente che la gente è stanca in Federcalcio”; “e poi dobbiamo vedere che in altri posti si vanno a fare vacanze si vanno a fare foto si vanno a fare convocazioni inutili di gente che non ha titolo a girare in Italia e quelli sono sempre soldi vostri perché i soldi vostri passano al Comitato della Campania e dopo due giorni stanno alla Lega Nazionale dilettanti a Roma ...”; “fortunatamente io ho vissuto sempre d’altro e continuo a vivere d’altro il problema può essere per qualcuno che di calcio vive e probabilmente non conosce nemmeno il verbo lavorare che cosa significa …”; “perché al Comitato ci voleva una testa di legno ...”; “ricordatevi che io sono abituato a camminare con la mia macchina e sono abituato a camminare con un collaboratore che dipende da me non ho altri collaboratori che probabilmente vanno a prendere a portare e ad accompagnare ed anche qua sono molto critico con Roma perché un momento in cui bisogna fare dei risparmi dobbiamo risparmiare tutti anche la macchina presidenziale alla Lega Nazionale Dilettanti di Roma un bel Mercedes con 2 autisti sempre a disposizione …”; “è chiaro se una decisione dipende dai numeri io ho una maggioranza che non è una mia maggioranza è una maggioranza di qualcuno che ha costituito una maggioranza all’interno del consiglio direttivo con l’intento di bloccare … ...“; “le società di calcio devono continuare a pagare salatissimi cartellini se devono pagare salatissime quote d’iscrizione per mantenere in piedi e me ne assumo tutte le responsabilità dipendenti la cui metà già basterebbe rispetto al numero elevatissimo che ci sono …”; “ma scherziamo il costo dei cartellini a che cosa arriva e nessuno prende provvedimenti perché le loro spese i loro sfizi aumentano sempre  di  più  ...”;  “assemblee  come  queste  finivano tutti con cene e cenette che sempre voi pagavate perché è questo che vi voglio spiegare …”; “il Comitato Regionale della Campania non deve rappresentare una federazione di assistenza così come capita in altri posti dove ci sono figli, nipoti, i figli dei figli, i cugini dell’amante e tutto il resto …”; “mi riferisco al dottor Giuseppe Aversano probabilmente non si voleva Aversano in quel posto perché ci doveva essere qualcuno che doveva guadagnare dei soldi nello stesso posto …”; violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere lo stesso, in occasione dell’assemblea straordinaria elettiva del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, sfruttando in maniera non corretta la propria posizione e per giunta in assenza di valida costituzione dell’assemblea stessa, dopo aver pronunciato un discorso di circa venti minuti, impedito di fatto di prendere la parola alla consigliera del Comitato Regionale Campania della L.N.D., sig.ra Giuliana Tambaro, frapponendosi fisicamente alla stessa per non consentirle l’utilizzo del microfono posto sul palco, afferrandolo e sottraendo lo stesso alla disponibilità della dirigente appena indicata…..Va aggiunto che l'obbligo di comportarsi secondo tali principi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, in aggiunta a quello di osservare le norme e gli atti federali, costituisce una regola fondante del diritto sportivo, richiamata per nomenclatura già da altre fonti normative, oltre che norma di chiusura del sistema sanzionatorio, che armonizza ed evita lacune di tutela per tutte le violazioni non tassativamente regolate. Si è in presenza, come autorevolmente sostenuto, di una clausola elastica prescrivendo un comando capace di adattarsi anche ai più radicali cambiamenti del contesto in cui si inserisce. In sostanza "gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l'attività sportiva" (Collegio di Garanzia, Sezione consultiva, parere n. 5/2017). "L'assenza di collegamento di questa ipotesi di responsabilità disciplinare con qualche concreto pregiudizio esclude, inoltre, l'esigenza che, ai fini dell'esistenza della violazione, sia ravvisato un nesso di causalità tra il comportamento attribuito al deferito e specifici eventi dannosi" (Collegio  di Garanzia,  Seconda Sezione, decisione n. 49/2016). Nel caso di specie le condotte realizzate dal deferito, sopra riferite e commentate, costituiscono una compressione  dei valori cui si ispira la pratica sportiva, inaccettabili a maggior ragione nell'ambito sportivo, in aperta violazione dell'art. 1bis, comma 1, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/FTN del 16 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico) - (nota n. 10462/475 pf18-19 GC/AA/mgdel26.3.2019).

Massima: Il legale della Lega Italiana Calcio Professionistico è sanzionato con mesi 1 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS con riferimento all’art. 21, comma 1, lett. cc), già art. 13, comma 1, lett. v), del vigente Statuto della Lega Pro, per aver in più occasioni, tra il mese di Febbraio e il mese di Giugno dell’anno 2015 e senza alcuna previa delibera autorizzativa da parte del Consiglio Direttivo, disposto personalmente l’utilizzo di somme di denaro appartenenti alla Lega Pro per effettuare pagamenti per complessivi € 277.000,00 a saldo di fatture per compensi professionali in favore di due legali che lo avevano in precedenza assistito in taluni procedimenti penali a proprio carico….Va sul punto premesso come l’art. 13, comma 1, lett. v) dello Statuto allora vigente prevedesse, quale attribuzione del Consiglio Direttivo e non del Presidente, l’affidamento di “incarichi speciali e mandati professionali” e la determinazione degli “eventuali compensi”. La norma (peraltro trasferita anche nell’attuale Statuto) imponeva che la decisione  sul conferimento dell’incarico professionale, ma soprattutto sulla  spesa allo stesso connessa, provenisse dall’organo collegiale, anche per evidenti ragioni di trasparenza. Ebbene, l’istruttoria del dibattimento penale svoltosi a carico dell’odierno deferito dinanzi al Tribunale di Firenze ha consentito di accertare che non vi sono state deliberazioni del Consiglio Direttivo in relazione non solo (e non tanto) all’individuazione dei difensori da incaricare per  la difesa (l’art. 96 cpp prevede per vero che la nomina del difensore nel procedimento penale sia effettuata dall’indagato e solo in casi particolari da soggetti diversi) quanto piuttosto alla ratifica dell’incarico conferito dall’indagato, alla determinazione del relativo compenso e, circostanze ancora più rilevante, del relativo pagamento. Contrariamente alla previsione statutaria, dunque, il Consiglio Direttivo non si è mai formalmente espresso né in ordine all’incarico né alla relativa spesa. E se è certamente vero che le testimonianze dei consiglieri in atti hanno evidenziato come la nomina del difensore di cui trattasi fosse certamente nota al Consiglio Direttivo e nessuno dei relativi membri abbia mai obiettato alcunché, ciò non è affatto sufficiente ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta contestata al deferito. A fronte di una mancata presa di posizione formale dell’organo deputato alla determinazione della spesa per la difesa nell’ambito del più volte ricordato procedimento penale, l’allora Presidente avrebbe dovuto - prima di vistare e dar corso al saldo delle relative note - sottoporre al Consiglio Direttivo le note proforma in questione, onde ottenere l’autorizzazione all’impegno delle finanze della Lega Pro per il relativo ammontare. Non avendo proceduto in tal senso, le disposizioni di pagamento operate, quand’anche riferibili ad attività svolte nell’interesse della Lega Pro, non possono dirsi effettuate secondo le disposizioni statutarie. La condotta assume rilievo disciplinare sotto il profilo della violazione dei principi di lealtà, probità  e  correttezza:   il  mancato   rispetto  della  previsione,   certamente  nota   all’allora Presidente, della necessità della deliberazione collegiale sulla materia in questione ha infatti privato il Consiglio dall’esercizio di una propria prerogativa, vale a dire della possibilità di valutare (ed in ipotesi contestare e non autorizzare) i pagamenti in questione, di ammontare di sicuro rilievo per le casse della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 74/CFA del 29 Dicembre 2017 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI – Seconda Sezione - Decisione n. 83/2017 del 13.11.2017

Impugnazione – istanza: C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 1 C.G.S. C.O.N.I. A SEGUITO ALL’ACCOGLIMENTO E DELLA DECLARATORIA DI NULLI DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE E NULLI DELLA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO NEI CONFRONTI DEL SIG. REPACE LUIGI, SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLOSEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 020/CFA DELL1.8.2017

Massima: La Corte, all’esisto del giudizio di rinvio, proscioglie il Presidente del C.R. Umbria da ogni addebito ovvero dalla violazione dell’art. 1 bis, co. 1, del CGS, ovvero del dovere, facente capo a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale, di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, nella propria qualità di vertice apicale del sopradetto Comitato Regionale e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione economico, contabile e amministrativa del Comitato da esso presieduto: - omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad assicurare e garantire che la “Cassa” del C.R. Umbria venisse, effettivamente, in osservanza a quanto stabilito dal vigente R.A.C. (Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D.), gestita e tenuta dal Responsabile Amministrativo del Comitato, o da altro soggetto a ciò funzionalmente delegato (che nel caso di specie era ed è il Segretario), e non, invece, come nella prassi corrente, dalla dipendente non già del C.R. Umbria, ma, della Calcio Umbria Srl, con conseguente, di fatto, grave ed evidente demansionamento del nominato Responsabile Amministrativo; - omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad impedire o, comunque, non consentire che la dipendente prestasse (e presti) quotidianamente, in modo pressoché esclusivo, la propria attività lavorativa per e presso il C.R. Umbria anziché per e presso la Calcio Umbria Srl, Società della quale risulta essere formalmente dipendente, con conseguente esposizione del C.R. Umbria al potenziale rischio di vedersi avanzare dalla ridetta dipendete una richiesta di assunzione a tempo indeterminato e, per l’effetto, possibile grave nocumento economico per lo stesso in ragione degli eventuali emolumenti e contributi previdenziali arretrati da dover corrispondere in favore della anzidetta; indottofacendo esercizio della propria posizione di sovraordinazione gerarchica e benché, al momento,  peraltro inibito, ma, continuando di fatto a svolgere le proprie funzioniil Responsabile Amministrativo del C.R. Umbria, referente unico della contabilità interna del Comitato, ad assentarsi per ferie in occasione delle due ispezioni programmate dall’O.D.V. (Organismo di Vigilanza della L.N.D.) presso il C.R. Umbria per le date del 12/07/16 e 02/08/16, così da far in modo che lo stesso non fosse personalmente presente in sede al momento delle verifiche ispettive condotte dall’O.D.V.; posto in essere comportamenti contrari alle diposizioni contrattuali in ordine allo svolgimento del rapporto di lavoro (orario e mansioni), ovvero, vessatori, demansionanti, emarginati e finanche mobbizzanti nei riguardi di taluni dipendenti del C.R. Umbria (segnatamente i nominati – omissis - e – omissis -: il primo, di fatto esautorato dei propri compiti di Responsabile Amministrativo, la seconda, invece, impiegata di concetto con compiti di Responsabile dell’ufficio Tesseramenti messa ad operare presso il magazzino del CR Umbria) tali, non solo, da non garantire presso quest’ultimo (inteso come luogo di lavoro) la sussistenza di condizioni ambientali del tutto rispettose della dignità umana, con, per l’effetto, esposizione del Comitato al potenziale e grave rischio di azioni risarcitorie ad opera dei soggetti-dipendenti vessati e mobbizzati, ma, vieppiù, da appalesarsi come certamente contrari al richiamato Codice Etico della L.N.D. - F.I.G.C. e , specificatamente, all’art. 2.1 che stabilisce l’impegno al rispetto della persona umana e all’art. 2.6 il quale statuisce che la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione deve essere improntata al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e delle loro professionalità. Per quanto rileva in questa sede il sig. – omissis -  è incolpato di aver omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad assicurare e garantire che la Cassa” del C.R. Umbria venisse, effettivamente, in osservanza a quanto stabilito dal vigente R.A.C. (Regolamento amministrativo contabile della L.N.D.), gestita e tenuta dal responsabile amministrativo del Comitato, sig. – omissis -, o da altro soggetto a c funzionalmente delegato (che nel caso di specie era il segretario sig. – omissis - a), e non, invece, come nella prassi corrente, dalla sig.ra  – omissis -, soggetto quest’ultimo, peraltro dipendente non già del C.R. Umbria, ma, della Calcio Umbria srl, con conseguente, di fatto, grave ed evidente demansionamento del nominato responsabile amministrativo.  I nodi principale da sciogliere ai fini della decisione del presente procedimento disciplinare attengono, dunque, al comportamento del deferito in ordine alla istituzione (o mancata istituzione) della cassa del Comitato regionale UmbriaLND, al ruolo effettivamente svolto dal responsabile amministrativo, sig. – omissis -  (con i connessi possibili riflessi in termini di eventuale demansionamento), ed a quello svolto dai sig.ri  – omissis - e  – omissis -. Orbene, nella prospettiva rivalutativapropria di questa sede ed effetto del mandato di riesame conferito dalla pronuncia del Collegio di Garanzia per lo sport del Conidel materiale probatorio acquisito al giudizio, come integrato con gli esiti dell’istruttoria documentale di questa fase del procedimento, che gettano anche un fascio di luce sulle complessive risultanze probatorie già acquisite, questa Corte, ritiene dover, anzitutto, muovere dallo specifico contesto normativo di riferimento, frutto di contrastanti visioni interpretative tra accusa e difesa. Il TFN ha ritenuto, come detto, palese la violazione dell'art. 54 del Regolamento amministrativo e contabile della LND, laddove sarebbe prevista la formale istituzione del servizio di cassa, con conseguente comunicazione, unitamente al provvedimento di nomina del cassiere, al Consiglio di presidenza. Ha, ancora, ritenuto, il Tribunale, che l'incarico di cassiere debba, essere necessariamente conferito al responsabile amministrativo, salvo casi eccezionali, e, qualora la figura di cassiere non coincida con quella del responsabile amministrativo, che ogni pagamento eseguito dal cassiere deve essere autorizzato dal responsabile amministrativo. La Corte ha, poi, considerato la mancata istituzione di un servizio di cassa interno così come previsto dall’art. 54 del RAC, non già una esimente, bensì una più grave responsabili per mala gestio. Così recita la predetta norma: «Il Presidente può istituire un servizio di cassa interno conferendo l’incarico di cassiere al Responsabile amministrativo ed in casi eccezionali ad altro soggetto a ciò delegato [] Qualora la figura del cassiere non coincida con quella del Responsabile amministrativo, ogni pagamento eseguito dal cassiere dovrà essere autorizzato dal Responsabile amministrativo e comprovato da idonea documentazione contabile che evidenzi almeno la certezza del costo, il soggetto che l’ha sostenuto e l’inerenza all’attivi per la quale è stato liquidato». Orbene, ritiene questo Collegio che una lettura piana della lettera dell’art. 54 del Regolamento amministrativo e contabile della Lega nazionale dilettanti, alla luce del complessivo materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, non possa far ritenere del tutto condivisibile una siffatta conclusione. Infatti, anzitutto, la disposizione appena citata sembra qualificare l’istituzione della cassa in termini di facoltà e non già di vero e proprio obbligo: ne consegue che, la circostanza della mancata istituzione della cassa, confermata anche dalla richiamata attestazione del Collegio dei revisori dei conti, in sé e perconsiderata, non può costituire il presupposto per ritenere violata la disposizione regolamentare di cui trattasi. Ciò rilevato in via preliminare e sul piano giuridico, occorre sottoporre a verifica specifica l’assunto della pubblica accusa federale secondo cui la cassa fosse in realtà gestita non dal responsabile amministrativo, sig. – omissis -, bensì dalla sig.ra – omissis -. Ora, ribadito che l’istituzione della cassa si pone come prerequisito per la configurabilità di una tale responsabilità in capo al presidente – omissis -, ritiene, questa Corte, che, anche laddove la cassa possa ritenersi essere stata effettivamente istituita oppure laddove si volesse ritenere equiparato, agli effetti sportivo-disciplinari qui in rilievo, il servizio “cassa” (rectius: pagamenti e movimentazione denaro contante), alla formale istituzione della cassa vera e propria, in fatto non possono ritenersi provati, in modo certo e, comunque, sufficiente, le circostanze oggetto dell’accusa. Premesso, in tale direzione, che come prescrive la norma di cui all’art. 54 Rac, la gestione della cassa è normalmente affidata al responsabile amministrativo, ma può essere in via eccezionale delegata ad altro soggetto, appare anzitutto comprovato, nel caso di specie, come il sig. – omissis -, responsabile amministrativo del Comitato, come sembra evincersi dalla documentazione in atti, sia dipendente part-time e non a tempo pieno. Ciò comporta, inevitabilmente, che un servizio cassa / contanti / pagamenti di una struttura articolata e complessa quale quella di un Comitato regionale non possa tollerare oltremodo “sospensioni” del relativo funzionamento, dovute, nella circostanza, alla materiale assenza (per ragioni legate, come detto, al suo orario di lavoro) del soggetto al quale, in prima battuta, dovrebbe esserne attribuita la responsabilità. Pertanto, che altro soggetto delegato avesse competenza sul predetto servizio non può rappresentare, ancora una volta, in sé e perconsiderato, motivo per l’affermazione della responsabilità in ordine alla relativa violazione contestata al presidente – omissis -. Ciò detto, dal complessivo esame dalle risultanze probatorie in atti, come in questo giudizio di rinvio integrate, deve ritenersi che il suddetto servizio sia stato legittimamente affidato al sig. – omissis -, segretario del Comitato e non già alla sig.ra – omissis -, come invece assunto dalla Procura federale. Del resto, inequivoche appaiono, sul punto, già le stesse dichiarazioni dell’interessato sig. – omissis -: Tutti i pagamenti vengono preparati dal responsabile amministrativo che poi me li consegna ed io provvedo ai pagamenti. A domanda dell’Ufficio (ndr Procura federale) se tali prassi sia seguita anche per i pagamenti inferiori ai 200 euro rispondo che prendo la somma occorrente dalla cassa, provvedo ai piccoli pagamenti e quando rientro in ufficio li consegno al responsabile amministrativo per l’inserimento in prima nota” (verbale audizione Procura federale 8.11.2016). Afferma, inoltre, il sig. – omissis -, che la cassetta chiusa a chiave è ubicata nella stanza del responsabile amministrativo e di essere egli stesso a detenerne la chiave. Quanto all’attività della sig.ra – omissis -  non può ritenersi in alcun modo dimostrato il suo ruolo di effettivo gestore, specie a titolo di responsabile, della cassetta valori / contanti o servizio cassa che dirsi voglia. La sig.ra – omissis - è dipendente del Calcio Umbria s.r.l. ed a tale titolo lavora nei medesimi locali ove è ubicato il Comitato regionale Umbria. La sua attività risulta essenzialmente consistere nella registrazione delle “fatture delle visite mediche e delle altre spese ed entrate della Calcio Umbria s.r.l., come anche affermato dal sig. – omissis -, presidente del consiglio di amministrazione della predetta società (cfr. verbale in data 8.11.2016 audizione innanzi Procura federale). La stessa, sentita dalla Procura federale in data 25.11.2016, conferma di occuparsi degli aspetti basilari della contabili, gestisco i rapporti con i clienti ed i fornitori. Ora, appare pacifico che la sig.ra – omissis -  svolgesse attività lavorativa a favore del Comitato regionale. In tal senso, ad esempio, il sig. Valerio Branda, a proposito di quella che etichetta quale collaborazione a titolo di cortesia”, afferma, tra l’altro: ci una mano a tenere la cassa e a rispondere al telefono anche perché il numero telefonico è unico per il Comitato regionale e per il Calcio Umbria s.r.l.; talora ci una mano a controllare i documenti o a scrivere delle lettere perc è pratica e capace” (verbale audizione Procura federale 8.11.2016). Quanto specificamente alla gestione servizio cassa, alla domanda del rappresentante della Procura federale se fosse vero che le era stata affidata la gestione del contante e dei piccoli pagamenti del Comitato regionale Umbria, la sig.ra  – omissis -  risponde con un netto “no, non è vero”, precisando di non fare pagamenti e che è il sig. Branda ad avere le chiavi della cassetta “dove sono depositati contanti e assegni (cfr. verbale audizione innanzi alla Procura federale del 25.11.2016). Siffatte considerazioni trovano oggi solida conferma nella documentazione dimessa dal deferito  – omissis -  e, segnatamente, nella nota dd 4 dicembre 2017 a firma del responsabile del personale della LND, dalla quale si evince, al didi ogni possibile residuo dubbio, che la sig.ra – omissis -  sia stata autorizzata all’uso del programma ACG, nonché, tra l’altro, alla “immissione, gestione e controllo ricevute con relativa movimentazione di denaro direttamente dalla predetta Lega. Premesso che detta materiale attività non sembra possa, comunque, farsi rientrare tra quelle di esclusiva competenza generalmente riservata al tenutario della cassa, la circostanza che, di fatto, la sig.ra  – omissis -  coadiuvasse nell’attività del Comitato, per compiti semplici e di tipo per lo più praticooperativo (e, verosimilmente, come dalla stessa dichiarato, in via “del tutto volontaria, spontanea e gratuita”), a quanto sembra emergere dagli atti, e che in tale contesto aiutasse talvolta anche il sig.  – omissis - per piccole operazioni materiali, per lo più di conteggio, relative alla cassa (cfr. verbale 8.11.2016 di audizione sig. – omissis -  innanzi alla Procura federale) non appare certamente direttamente attribuibile al pres. – omissis -, ma, semmai, ad altri e, comunque, è perfettamente legittima alla luce della autorizzazione di cui sopra è cenno. Quanto alla asserita cattiva gestione nell’uso del denaro contanti non è dato, in atti, rinvenire alcuna prova del fatto che siano stati effettuati pagamenti per contanti per importi superiori ad euro 200, mentre, con riferimento alla giacenza da contenersi nel limite di euro 2.000, le evidenze contabili a disposizione non confortano l’assunto accusatorio, essendo, evidentemente, naturale”, in difetto di specifico divieto regolamentare, che in alcune occasioni (ad esempio, pagamento in contanti di importo vicino o superiore al predetto limite) la giacenza possa superare la soglia imposta, a condizione che detta giacenza superiore non resti mantenuta ad esaurimento della stessa, ma sia, al più presto e comunque in tempi ragionevolmente contenuti, eliminata, eventualmente per il tramite di apposito versamento in banca. Orbene, non vi è prova alcuna e, tantomeno, specifica che tale limite ragionevole di tempo sia stato superato o che il superamento della giacenza di cassa fosse situazione di ordine sistematico e non già eccezionale e/o provvisoria. Per queste ragioni, in definitiva, la Corte ritiene che, in relazione agli specifici fatti contestati con il capo a) dell’incolpazione di cui al deferimento della Procura federale, alcuni di essi non costituiscono violazione disciplinare, di altri non se ne possa affermare la responsabilità del sig. – omissis -, mentre altri ancora non possono, con ragionevole sereni, considerarsi sufficientemente dimostrate, come meglio sopra precisato.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 020/CFA del 01 Agosto 2017 (motivazioni)

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. REPACE LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA F.I.G.C. - L.N.D.) AVVERSO LE SANZIONI: -    INIBIZIONE DI MESI 18; - AMMENDA 3.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS,  COMMA  1  C.G.S.   NOTA  N. 6005/307 PF16-17 GP/GT/VG DEL 3.12.2016

Massima: La Corte riduce al Presidente del C.R. Umbria l’inibizione a mesi 15, in quanto più congrua, con conferma dell’ammenda per avere, in violazione dell’art. 1 bis, co. 1, del CGS, ovvero del dovere, facente capo a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale, di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, nella propria qualità di vertice apicale del sopradetto Comitato Regionale e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione economico, contabile e amministrativa del Comitato da esso presieduto: - omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad assicurare e garantire che la “Cassa” del C.R. Umbria venisse, effettivamente, in osservanza a quanto stabilito dal vigente R.A.C. (Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D.), gestita e tenuta dal Responsabile Amministrativo del Comitato, o da altro soggetto a ciò funzionalmente delegato (che nel caso di specie era ed è il Segretario), e non, invece, come nella prassi corrente, dalla dipendente non già del C.R. Umbria, ma, della Calcio Umbria Srl, con conseguente, di fatto, grave ed evidente demansionamento del nominato Responsabile Amministrativo; - omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad impedire o, comunque, non consentire che la dipendente prestasse (e presti) quotidianamente, in modo pressoché esclusivo, la propria attività lavorativa per e presso il C.R. Umbria anziché per e presso la Calcio Umbria Srl, Società della quale risulta essere formalmente dipendente, con conseguente esposizione del C.R. Umbria al potenziale rischio di vedersi avanzare dalla ridetta dipendete una richiesta di assunzione a tempo indeterminato e, per l’effetto, possibile grave nocumento economico per lo stesso in ragione degli eventuali emolumenti e contributi previdenziali arretrati da dover corrispondere in favore della anzidetta; indottofacendo esercizio della propria posizione di sovraordinazione gerarchica e benché, al momento,  peraltro inibito, ma, continuando di fatto a svolgere le proprie funzioniil Responsabile Amministrativo del C.R. Umbria, referente unico della contabilità interna del Comitato, ad assentarsi per ferie in occasione delle due ispezioni programmate dall’O.D.V. (Organismo di Vigilanza della L.N.D.) presso il C.R. Umbria per le date del 12/07/16 e 02/08/16, così da far in modo che lo stesso non fosse personalmente presente in sede al momento delle verifiche ispettive condotte dall’O.D.V.; posto in essere comportamenti contrari alle diposizioni contrattuali in ordine allo svolgimento del rapporto di lavoro (orario e mansioni), ovvero, vessatori, demansionanti, emarginati e finanche mobbizzanti nei riguardi di taluni dipendenti del C.R. Umbria (segnatamente i nominati – omissis - e – omissis -: il primo, di fatto esautorato dei propri compiti di Responsabile Amministrativo, la seconda, invece, impiegata di concetto con compiti di Responsabile dell’ufficio Tesseramenti messa ad operare presso il magazzino del CR Umbria) tali, non solo, da non garantire presso quest’ultimo (inteso come luogo di lavoro) la sussistenza di condizioni ambientali del tutto rispettose della dignità umana, con, per l’effetto, esposizione del Comitato al potenziale e grave rischio di azioni risarcitorie ad opera dei soggetti-dipendenti vessati e mobbizzati, ma, vieppiù, da appalesarsi come certamente contrari al richiamato Codice Etico della L.N.D. - F.I.G.C. e , specificatamente, all’art. 2.1 che stabilisce l’impegno al rispetto della persona umana e all’art. 2.6 il quale statuisce che la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione deve essere improntata al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e delle loro professionalità.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 80/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  LUIGI REPACE (allepoca dei fatti Presidente del C.R. Umbria F.I.G.C. L.N.D.), VALERIO BRANDA (allepoca dei fatti Segretario del C.R. Umbria F.I.G.C. L.N.D.) - (nota n. 6005/307 pf 16-17 GP/GT/vg del 3.12.2016).

Massima: Il Presidente del C.R. Umbria è sanzionato con l’inibizione di mesi 18 ed euro 3.000,00 di ammenda per avere, in violazione dell’art. 1 bis, co. 1, del CGS, ovvero del dovere, facente capo a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale, di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, nella propria qualità di vertice apicale del sopradetto Comitato Regionale e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione economico, contabile e amministrativa del Comitato da esso presieduto: - omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad assicurare e garantire che la “Cassa” del C.R. Umbria venisse, effettivamente, in osservanza a quanto stabilito dal vigente R.A.C. (Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D.), gestita e tenuta dal Responsabile Amministrativo del Comitato, o da altro soggetto a ciò funzionalmente delegato (che nel caso di specie era ed è il Segretario), e non, invece, come nella prassi corrente, dalla dipendente non già del C.R. Umbria, ma, della Calcio Umbria Srl, con conseguente, di fatto, grave ed evidente demansionamento del nominato Responsabile Amministrativo; - omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad impedire o, comunque, non consentire che la dipendente prestasse (e presti) quotidianamente, in modo pressoché esclusivo, la propria attività lavorativa per e presso il C.R. Umbria anziché per e presso la Calcio Umbria Srl, Società della quale risulta essere formalmente dipendente, con conseguente esposizione del C.R. Umbria al potenziale rischio di vedersi avanzare dalla ridetta dipendete una richiesta di assunzione a tempo indeterminato e, per l’effetto, possibile grave nocumento economico per lo stesso in ragione degli eventuali emolumenti e contributi previdenziali arretrati da dover corrispondere in favore della anzidetta; indottofacendo esercizio della propria posizione di sovraordinazione gerarchica e benché, al momento,  peraltro inibito, ma, continuando di fatto a svolgere le proprie funzioniil Responsabile Amministrativo del C.R. Umbria, referente unico della contabilità interna del Comitato, ad assentarsi per ferie in occasione delle due ispezioni programmate dall’O.D.V. (Organismo di Vigilanza della L.N.D.) presso il C.R. Umbria per le date del 12/07/16 e 02/08/16, così da far in modo che lo stesso non fosse personalmente presente in sede al momento delle verifiche ispettive condotte dall’O.D.V.; posto in essere comportamenti contrari alle diposizioni contrattuali in ordine allo svolgimento del rapporto di lavoro (orario e mansioni), ovvero, vessatori, demansionanti, emarginati e finanche mobbizzanti nei riguardi di taluni dipendenti del C.R. Umbria (segnatamente i nominati – omissis - e – omissis -: il primo, di fatto esautorato dei propri compiti di Responsabile Amministrativo, la seconda, invece, impiegata di concetto con compiti di Responsabile dell’ufficio Tesseramenti messa ad operare presso il magazzino del CR Umbria) tali, non solo, da non garantire presso quest’ultimo (inteso come luogo di lavoro) la sussistenza di condizioni ambientali del tutto rispettose della dignità umana, con, per l’effetto, esposizione del Comitato al potenziale e grave rischio di azioni risarcitorie ad opera dei soggetti-dipendenti vessati e mobbizzati, ma, vieppiù, da appalesarsi come certamente contrari al richiamato Codice Etico della L.N.D. - F.I.G.C. e , specificatamente, all’art. 2.1 che stabilisce l’impegno al rispetto della persona umana e all’art. 2.6 il quale statuisce che la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione deve essere improntata al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e delle loro professionalità.

Massima: Il Segretario del C.R. Umbria, soggetto svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale ex art. 1 bis, co. 5, del CGS, è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 ed euro 300,00 per la violazione dell’art. 1, co. 1 bis, del CGS, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza: - omesso, nella propria veste di soggetto fattualmente deputato alla tenuta della “Cassa” del C.R. Umbria, di attenersi nell’assolvimento di tale incarico alla procedura prevista dal R.A.C. (Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D.) e, segnatamente dall’art. 54 di quest’ultimo (il quale impone che qualora la figura del Cassiere non coincida con quella del Responsabile Amministrativo ogni pagamento eseguito dal primo deve essere, necessariamente e preventivamente autorizzato dal secondo), ovvero, per aver mancato di far sottoporre ogni pagamento da egli eseguito in veste di “Cassiere” alla preventiva e necessaria autorizzazione ad opera del Responsabile Amministrativo del C.R. Umbria, quale referente unico della contabilità interna del Comitato.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 073/CFA del 01 Dicembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 090/CFA del 19 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione - Decisione n. 49/2016 del 18.10.2016

Impugnazione – istanza: 1. COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORTDEL CONI – GIUDIZIO DI RINVIO, EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C., IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. P.V. SEGUITO DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 12/CFA DEL 28.7.2016

Massima: La Corte, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, conferma nel giudizio di rinvio la sanzione inflitta al deferito. Questa Corte evidenzia di essere pervenuta alla decisione di confermare la sanzione di sei mesi di inibizione, inflitta in primo grado, nonostante il proscioglimento del – omissis -, in grado di appello, dai capi b), c)e d) di imputazione, in considerazione della gravità dei fatti e del loro correlato disvalore sul piano disciplinare-sportivo, tenute anche presenti le inevitabili ricadute della vicenda sia in termini di lesione di immagine per la FIGC, sia in termini di offesa alla credibilità del sistema sportivo nel suo complesso considerato. I fatti contestati nel capo di incolpazione sub a), sono, all’evidenza, gravi, avuto riguardo anche al ruolo apicale rivestito dal sig. – omissis - ed alle funzioni allo stesso attribuite, per la carica, dall’ordinamento federale. Peraltro, nella prospettiva della individuazione della giusta remunerazione sanzionatoria qui in rilievo, questa Corte non può non tenere conto, da un lato, della sostanziale consapevolezza dello stesso sig. – omissis - della situazione di criticità di molti profili della gestione amministrativo-finanziaria del Comitato regionale Campania dallo stesso presieduto, dall’altro, del prolungato arco temporale di riferimento nel corso del quale sono state poste in essere le condotte omissivo-commissive contestate. In considerazione di tali ragioni, questa Corte è, pertanto, pervenuta a quella decisione (sanzione mesi 6 di inibizione) poiché ha ritenuto che l’imputazione di cui al capo a) del deferimento dovesse essere sanzionata in modo più grave rispetto a quanto fatto dal TFN, anche alla luce delle richieste formulate dalla Procura federale all’esito del dibattimento del primo grado di giudizio che, è bene rammentarlo, aveva chiesto al TFN di applicare al sig. Pastore la sanzione complessiva di anni 1 (uno) e mesi 3 (tre) di inibizione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.042/TFN del 20 Dicembre 2016 

Impugnazione Istanza: (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco), E.B. (Presidente del Comitato regionale Piemonte V.A. – L.N.D.), P.S. (Delegato della Delegazione Provinciale di Asti del C.R. Piemonte V.A. – L.N.D.), la Società ASD COLLINE ALFIERI DON BOSCO - (nota n. 3356/1076 pf15-16 GP/gb del 04.10.2016).

Massima: Il Presidente del Comitato regionale Piemonte V.A. viene prosciolto dall’accusa di aver violato l’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 59, comma 1, delle NOIF e agli artt. 28, comma 2, lett. a), e 31, commi 1, 2, 4 e 9, del Regolamento della LND, perché, a seguito della presentazione della richiesta del 23.02.2016 di variazione del campo di gioco da parte della Società per le gare ufficiali della categoria Giovanissimi, omettendo di disporre i necessari e tempestivi controlli al fine di verificare la regolarità del campo in erba artificiale in Asti, indicato nella predetta richiesta, consentiva, attraverso la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali n. 52 del 25.02.2016 e n. 56 del 10/03/2016, che la Società medesima disputasse, sul detto campo di gioco, risultato non omologato, la gara del Campionato Regionale Giovanissimi. Ed invero, la posizione del deferito Sig. – omissis - deve essere valutata alla luce del comportamento sicuramente collaborativo, propositivo e virtuoso da lui tenuto nella vicenda. Egli, nel momento stesso in cui ha ricevuto la segnalazione dall’ufficio (15 marzo 2016), immediatamente ha dato avvio agli atti di sua competenza (vedi tempistica delle e-mails di corrispondenza e delle relative note di interlocuzione), al fine di verificare come stessero le cose e porvi opportuno e tempestivo rimedio, così disvelando una condotta soggettiva improntata alla massima diligenza. Altrettanto immediata e tempestiva, tenuto conto della contestualità dei fatti, del loro incedere e della complessità delle verifiche, è stata l’assunzione da parte del deferito dei successivi provvedimenti ripristinatori. Riprova ne è, il fatto che nel giro di pochi giorni dalla richiesta della Società sportiva furono emessi i Comunicati Ufficiali del 31 marzo 2016 con i quali venne definitivamente ripristinata la regolarità del terreno di giuoco. Sul piano commissivo, dunque, non è imputabile al Sig. – omissis - alcuna condotta infrattiva. Neppure il Collegio ritiene che sia imputabile al Sig. Bacchetta, argomentando dalle medesime ragioni dianzi esposte, alcuna condotta negligente e/o colpevolmente omissiva in ordine ai controlli sulla dichiarazione resa dalla Società sportiva. Potrebbe obiettarsi, invero, che il personale addetto all’Ufficio non abbia usato la dovuta diligenza nell’esame della richiesta di variazione del campo, per cui di tale condotta omissiva ne potrebbe rispondere il Sig. – omissis -nella sua qualità di Presidente del Comitato, cui l’Ufficio appartiene. Il Collegio ritiene che tale circostanza - seppure non di secondo piano nell’ambito del rapporto di servizio interno al Comitato, avuto riguardo all’espletamento dei compiti che incombono sul prestatore di lavoro che ha la responsabilità dell’Ufficio - non è tuttavia idonea a far sì che la condotta omissiva raggiunga un sufficiente, apprezzabile livello di colpa soggettiva in capo al Sig. – omissis -, disciplinarmente rilevante, tenuto conto che nessuna omissione è rimproverabile al deferito alla luce della tempistica degli atti da lui adottati e della impossibilità da parte dello stesso di evitare l’evento nella immediatezza del suo verificarsi. Il Collegio ritiene, in conclusione, che nella particolare fattispecie la condotta palesata dal Sig. Bacchetta non si elevi a concausa efficiente nella produzione dell’illecito disciplinare, sia sotto il profilo commissivo che omissivo. Il presidente del sodalizio, invece, è responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 59, comma 1, delle NOIF e agli artt. 28, comma 2, lett. a), e 31, commi 1, 2, 4 e 9, del Regolamento della LND, perché, con comunicazione del 23.02.2016, richiedeva al Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta la variazione del campo di gioco della Società per le gare ufficiali della categoria Giovanissimi, indicando il campo in erba artificiale di Via Fregoli in Asti privo di omologazione e omettendo di specificare detta circostanza, nonché perché consentiva che la Società medesima disputasse sul predetto campo di gioco la gara del Campionato Regionale Giovanissimi Colline e le gare del Campionato Provinciale Giovanissimi Fascia B.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Seconda Sezione: Decisione n. 49 del 18/10/2016www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale della F.I.G.C., pubblicata, in motivazione, sul C.U. n. 12/CFA del 28 luglio 2016

Parti: Vincenzo Pastore/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il ricorrente si duole che la decisione impugnata abbia “fatto un ragionamento ‘generalista’, senza esaminare le singole posizioni, soprattutto quella relativa al Pastore”. In particolare, osserva che la Procura della Repubblica di Napoli lo ha ritenuto estraneo ai fatti contestati al responsabile amministrativo del C.R. Campania, al punto da configurarlo quale persona offesa.   Da qui la deduzione dell’asserita violazione dell’art. 39 C.G.S.- CONI (non indicato, peraltro, nell’epigrafe del motivo), che regola l’efficacia delle sentenze penali di condanna e di assoluzione nell’ambito del giudizio disciplinare. Ripercorre, inoltre, il ricorrente le discipline affidate al regolamento della L.N.D. ed al regolamento amministrativo contabile della stessa per rilevare, anzitutto, che egli non avrebbe commesso alcuna violazione disciplinare e, ai fini della censura di legittimità, che la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione sul punto. In contrario è, tuttavia, sufficiente rilevare che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, imposti dall’art. 1 bis C.G.S. – FIGC, non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni, ma, proprio per l’elasticità dei parametri valutativi, ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo. Essa, dunque, configura una ipotesi residuale di responsabilità. L’assenza di collegamento di questa ipotesi di responsabilità disciplinare con qualche concreto pregiudizio esclude, inoltre, l’esigenza che, ai fini dell’esistenza della violazione, sia ravvisato un nesso di causalità tra il comportamento attribuito al deferito e specifici eventi dannosi. La decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, con motivazione adeguata, ha ritenuto che il comportamento omissivo del ricorrente ha configurato una violazione del citato art. 1 bis C.G.S. - FIGC, la cui elasticità precettiva sottrae, in assenza di irragionevolezza o contraddittorietà, la decisione a censura di legittimità.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 28 Luglio 2016

Impugnazione Istanza: (186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.F. (all’epoca dei fatti Delegato Provinciale LND di Salerno – CR Campania) - (nota n. 15004/611 pf15-16/SP/gb del 16.06.2016).

Massima: Il Delegato Provinciale LND di Salerno – CR Campania è sanzionato con l’inibizione di anni 1 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver posto in essere un comportamento nei confronti del sig. – omissis -, all’epoca dei fatti vice delegato provinciale di Salerno, incompatibile con il ruolo istituzionale ricoperto venendo meno in tal modo all’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali e di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e più precisamente perché in data 15.11.2015, nei locali della delegazione provinciale di Salerno della L.N.D.- C.R. Campania, aveva un diverbio con il sig. – omissis -, vice delegato provinciale di Salerno al termine del quale lo spintonava facendolo cadere in terra e procurandogli un trauma lombare, guaribile in cinque giorni come da referto del pronto soccorso.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.069/TFN del 18 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.P. (all’epoca dei fatti Delegato della Delegazione Provinciale di Catania della FIGC e allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.) - (nota n. 9684/359 pf15-16 AM/SP/ma del 17.3.2016).

Massima: Il Delegato della Delegazione Provinciale di Catania della FIGC e allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. è sanzionato con l’inibizione di anni 5 per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del CGS e dell'art. 10 comma 2 delle NOIF perché in data 05/10/15 in località ...omissis..., all'interno della propria autovettura, compiva atti sessuali con ...omissis... minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, offrendogli in cambio un corrispettivo in denaro, il tutto come emerso dalle indagini effettuate e dagli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Catania nonché per aver gettato discredito sulle Istituzioni Federali in virtù della carica rivestita in seno alla FICG all'epoca dei fatti in cui la condotta è stata commessa. L'evento oggetto della incolpazione è stato ampiamente acclarato, così come lo status di rilievo che il deferito assumeva all'interno dell'ordinamento della FIGC, circostanza questa che rende ancor più grave la portata della violazione, per cui il deferito va sanzionato sia perché in data 05/10/15, in località ...omissis..., e all'interno della propria autovettura, compiva atti sessuali con ...omissis..., minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni offrendo in cambio un corrispettivo in denaro (in conformità alle ragioni apprese anche nel Procedimento penale acquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania); e sia perché il medesimo ha gettato indubbio discredito alle Istituzioni Federali a causa del suo comportamento, in virtù della carica rivestita in seno alla FICG (all'epoca dei fatti in cui la condotta è stata commessa) di Presidente della Delegazione Provinciale di Catania della FIGC e allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.064/TFN del 24 Marzo 2016

Impugnazione Istanza:  (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.B. (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Lombardia) - (nota n. 5216/644 pf14-15 SP/gb del 25.11.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento il presidente del Comitato Regionale Lombardia è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione per rispondere la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, con riferimento alla violazione degli artt. 70, 71, 73, 74,75,77 e 78 del Regolamento Amministrativo Contabile della Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso di attivare le rituali procedure di scelta del contraente afferente alla scelta dell’agenzia turistica per la sistemazione alberghiera dei partecipanti al Torneo delle Regioni 2015 ed alla relativa sottoscrizione del contratto di fornitura dei servizi, ponendo così in essere un comportamento contrario ai principi generali di chiarezza, efficienza e trasparenza amministrativa a cui deve conformarsi l’attività negoziale della LND.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 51 del 12/07/2017

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., Sezioni Unite (disp. C.U. n. 103/CFA del 10 febbraio 2017 e motivazioni C.U. n. 112/CFA del17 marzo 2017), con la quale, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, è stata rideterminata in mesi 21 la sanzione dell’inibizione comminata al dott. Pastore Vincenzo, già presidente del Comitato Regionale Campania L.N.D..

Parti: Vincenzo Pastore/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia conferma la delibera della CFA che ha sanzionato il Presidente del Comitato Regionale Campania LND  (dal 5 dicembre 2012 al 14 settembre 2015), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS/FIGC ovvero del dovere di comportarsi, in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, contraddistinto da «molteplici criticità, favorite da diffuse condotte omissive e da criteri di inadeguatezza organizzativa, tali da aver condotto al commissariamento di quel Comitato». In particolare per: omessa adozione di iniziative finalizzate al riversamento alla FIGC degli importi dovuti a titolo di sanzioni disciplinari irrogate dagli organi della giustizia sportiva a carico di tesserati e società affiliate; omessa adozione di iniziative finalizzate alla restituzione, in favore di cinque società affiliate, degli importi per crediti esigibili, dalle stesse vantati nei confronti del Comitato; omessa assunzione di iniziative volte a contrastare preventivamente il fenomeno dei giocatori non tesserati, consentendo di fatto alle società, che non disponevano del numero minimo di giocatori, di far scendere in campo calciatori non tesserati…..Con il terzo motivo, il ricorrente, dopo aver accennato critiche alla quantificazione della sanzione (oggetto dell’ultimo motivo), sostiene che la decisione della CFA sarebbe errata: quanto al capo A) perché, a suo dire, la Corte, avendo escluso la responsabilità diretta del dott. – omissis - per i mancati riversamenti alla FIGC degli importi dovuti dal C.R. a tesserati e società affiliate, e avendo affermato la sua responsabilità in termini di omessa adozione di misure preordinate ad evitare tali irregolarità, avrebbe operato un mutamento del capo d'incolpazione; quanto al capo B), ossia quello relativo alla omessa adozione di iniziative volte a consentire la restituzione, da parte del Comitato, di crediti esigibili di alcune società affiliate, la Corte non avrebbe considerato che il Pastore, con il suo operato, altro non avrebbe fatto che mantenere nelle casse della Federazione le somme spettanti alle Società, in doverosa attesa della verifica dei reali importi dovuti. Il motivo, così come formulato, come già accennato al precedente punto 6, è inammissibile. Invero, con  tali  doglianze,  il  ricorrente  non  censura  affatto  l’assenza  o  l’insufficienza  della motivazione data dalla Corte Federale di Appello sui punti in esame, ma ne contesta i sottostanti accertamenti di merito. Osserva il Collegio che la motivazione resa sul punto dalla Corte risulta più che convincente e adeguatamente esplicitata, di talché la decisione impugnata si presenta immune da vizi. è consentito al Collegio, attesa la richiamata natura di mera legittimità del giudizio innanzi a questo Organo, riesaminare la vicenda nel merito. In ogni caso il motivo è anche infondato. Invero, come schematizzato innanzi per facilitare la lettura, i capi di incolpazione di cui al deferimento 1 del 30 giugno 2016, residuati all’esito della decisione della CFA, sono: capo A), omessa adozione di iniziative finalizzate al riversamento alla FIGC degli importi dovuti a titolo di sanzioni disciplinari irrogate dagli organi della giustizia sportiva a carico di tesserati e società affiliate; capo B), omessa adozione di iniziative finalizzate alla restituzione, in favore di cinque società affiliate, degli importi per crediti esigibili, dalle stesse vantati nei confronti del Comitato. In proposito la Corte, nell’impugnata decisione, ha testualmente affermato: “Ritiene, pertanto, questa Corte, che la contestazione di cui al capo di incolpazione sub. a) sia fondata e bene abbia fatto il TFN ad affermarne la responsabilità del deferito. L'appellante ha violato l'art. 1 bis del vigente CGS ed i sottesi principi di lealtà, probità e correttezza, per aver omesso di assumere, nello svolgimento dello specifico incarico assunto, le doverose iniziative utili ai fini di una migliore gestione finanziaria o di un maggior controllo delle operazioni relative ai fondi movimentati (e non movimentati) dal Comitato regionale. Omesse iniziative ed insufficienti controlli che hanno, peraltro, reso, appunto, possibile, il mancato versamento alla FIGC delle somme di cui si è detto e/o, di fatto, agevolato la condotta violativa dei responsabili amministrativo-finanziari del Comitato. Ed in tal senso deve essere, quantomeno in parte, corretta/integrata la motivazione di cui alla impugnata decisione di prime cure. Resta da chiarire che non si intende in alcun modo concludere per l'affermazione di una generale, quanto generica, responsabilità da posizione apicale, non codificata nel nostro ordinamento giuridico, così come non prevista da quello settoriale sportivo. questa Corte intende autorizzare una inammissibile inversione dell'onere della prova, chiedendo, di fatto, all'incolpato di dimostrare di aver fatto tutto quanto dallo stesso dovuto per evitare il fatto dannoso. Secondo questa Corte, infatti, si versa in ipotesi di illecito omissivo, consistente nel mancato rispetto dei doveri imposti dall'art. 1 bis CGS/FIGC e, segnatamente, dell'obbligo di improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, probità e correttezza. Il rimprovero che si muove all'appellante, atteso il ruolo dallo stesso rivestito e le funzioni svolte, è quello di non aver compiuto quelle azioni possibili (di gestione e di controllo) allo stesso richieste e dallo stesso dovute. Quest'ultimo requisito, quello della doverosità del comportamento, differenzia, come noto, l'omissione dalla semplice inerzia improduttiva di effetti giuridicamente rilevanti. L'appellante, in relazione al proprio ruolo, incarico e mandato, aveva, ovviamente per il periodo durante il quale ha assunto la qualifica di presidente, la possibilità concreta di agire, di operare un diverso, più penetrante, più intenso controllo sulla gestione complessiva dei fondi del Comitato, in generale, e sulla gestione amministrativo-finanziaria, in particolare”. Dopodiché la Corte passa ad esaminare puntualmente i singoli fatti emersi nel corso del giudizio. Ciò posto, questo Collegio osserva che la decisione impugnata non è certamente stigmatizzabile per difetto di motivazione. Al contrario, la motivazione esiste, è prodiga di analisi dei fatti e di considerazioni in diritto: il che la rende immune da vizi. Il fatto, poi, che le conclusioni in fatto e in diritto cui sono giunte le SSUU della CFA non siano condivise dal ricorrente, da una parte e in generale, certamente non rende censurabile il decisum per difetto di motivazione; dall’altra, nello specifico, rende inammissibile il motivo di ricorso innanzi a questo Organo di giustizia, innanzi al quale, come già detto, si celebra un giudizio di mera legittimità…..Per le stesse ragioni, che non si ripetono in ossequio alle doverose esigenze di sintesi che devono presiedere alla stesura di tutti gli atti giurisdizionali, è inammissibile il quarto motivo, con il quale il ricorrente afferma che in tale giudizio la Corte avrebbe compiuto un vero e proprio “pasticcio giuridico”, essendo, a suo dire, tornata a giudicare sul punto dell’omessa vigilanza sui tesseramenti, già deciso dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare, con pronuncia di proscioglimento. Dal tenore del motivo, come innanzi tratteggiato, emerge invero, con tutta evidenza, come il ricorrente tenda a ripercorrere i fatti di causa, offrendone una lettura che, ovviamente, non coincide con quella data dalla Corte Federale di Appello. Secondo la tesi prospettata in ricorso, la Corte Federale avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile per culpa in vigilando, responsabilità che, tuttavia, in questa fattispecie non era contestata e per la quale egli era già stato, comunque, sanzionato. Ciò avrebbe comportato anche la violazione del divieto del bis in idem. A sostegno delle superiori affermazioni, il ricorrente richiama i fatti: la circostanza che all'Ufficio Tesseramenti era preposto un responsabile, il sig. – omissis -, unico soggetto tenuto a conoscere la posizione di tesseramento dei calciatori e a riferirla; avrebbe addirittura ritenuto non provata la circostanza, documentalmente dimostrata, che dell’Ufficio Tesseramenti si occupava il sig. – omissis -; inoltre il dato che, al momento dell'iscrizione al campionato, la LND FIGC ed i Comitati Regionali richiedono la sussistenza soltanto di alcuni requisiti, quali la disponibilità del campo ed il pagamento delle tasse, mentre, quanto al tesseramento, lo esigono solo per l'allenatore e non anche per i calciatori. Si tratta di argomentazioni con le quali, in sostanza, il ricorrente tende inammissibilmente a sostituire le proprie valutazioni a quelle date dalla CFA; a ciò si aggiunga, come fattore dirimente di chiusura, che si è in presenza di censure di merito, il cui esame è precluso a questo Collegio, in quanto Giudice di legittimità.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 112/CFA del 17 Marzo 2017 (motivazioni)

Decisione impugnata: Delibera  del Tribunale Federale  Nazionale  – Sezione  Disciplinare -  Com. Uff. n. 13/TFN del 14.9.2016 - Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. PASTORE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 18 E DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 15710/2885PF 15-16/SP/BLP DEL 30.6.2016 (Delibera  del Tribunale Federale  Nazionale  – Sezione  Disciplinare -  Com. Uff. n. 13/TFN del 14.9.2016)

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. PASTORE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1545/744 PF15-16 SP/CC DEL 3.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. PASTORE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1950/811 PF15-16 SP/BLP DEL 18.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

Massima: La Corte, riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 9, 10  e 11, in parziale accoglimento ed in applicazione del vincolo della continuazione, ridetermina nella complessiva misura della inibizione per mesi 21 la sanzione inflitta al reclamante (mesi 19 per la violazione decisa dal  TFN con Com. Uff. n. 13/TFN del 14.9.2016, mesi 2 per la violazione decisa dal  TFN con Com. Uff. Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016, ne bis in idem  per la violazione decisa dal  TFN con Com. n. 35/TFN del 30.11.2016). Dunque all’esito del procedimento il l Presidente del Comitato Regionale LND-FIGC Campania dal 5 dicembre 2012 al 14 settembre 2015 risulta responsabile della art. 1 bis CGS  per aver: - omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa, volta e finalizzata a dar luogo alla puntuale rimessa alla FIGC delle somme dovute dal Comitato per “sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale” (ora Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare), favorendo, in tal modo, una ingiustificata esposizione del Comitato, per quegli importi, verso la Federazione; - «omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a consentire di procedere alla restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; A.S.D.US Scafatese Calcio; A.S.G. Nocerina Srl; SS Cavese 1919 Srl e SSD. Puteolana 1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da quelle somme, propri di queste ultime»; per aver omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa diretta ad evitare che un numero rilevante di calciatori partecipasse a gare ufficiali senza averne titolo perché privi di tesseramento. Ritiene, pertanto, questa Corte, che la contestazione di cui al capo di incolpazione sub. a) sia fondata e bene abbia fatto il TFN ad affermarne la responsabilità del deferito. L’appellante ha violato l’art. 1 bis del vigente CGS ed i sottesi principi di lealtà, probità e correttezza, per aver omesso di assumere, nello svolgimento dello specifico incarico assunto, le doverose iniziative utili ai fini di una migliore gestione finanziaria o di un maggior controllo delle operazioni relative ai fondi movimentati (e non movimentati) dal Comitato regionale. Omesse iniziative ed insufficienti controlli che hanno, peraltro, reso, appunto, possibile, il mancato versamento alla FIGC delle somme di cui si è detto e/o, di fatto, agevolato la condotta violativa dei responsabili amministrativo- finanziari del Comitato. Ed in tal senso deve essere, quantomeno in parte, corretta/integrata la motivazione di cui alla impugnata decisione di prime cure. Resta da chiarire che non si intende in alcun modo concludere per l’affermazione di  una generale, quanto generica, responsabilità da posizione apicale, non codificata nel nostro ordinamento giuridico, così come non prevista da quello settoriale sportivo. questa Corte intende autorizzare una inammissibile inversione dell’onere della prova, chiedendo, di fatto, all’incolpato di dimostrare di aver fatto tutto quanto dallo stesso dovuto per evitare il fatto dannoso. Secondo questa Corte, infatti, si versa in ipotesi di illecito omissivo, consistente nel mancato rispetto dei doveri imposti dall’art. 1 bis CGS e, segnatamente, dell’obbligo di improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, probità e correttezza. Il rimprovero che si muove all’appellante, atteso il ruolo dallo stesso rivestito e le funzioni svolte, è quello di non aver compiuto quelle azioni possibili (di gestione e di controllo) allo stesso richieste e dallo stesso dovute. Quest’ultimo requisito, quello della doverosità del comportamento, differenzia, come noto, l’omissione dalla semplice inerzia improduttiva di effetti giuridicamente rilevanti. L’appellante, in relazione al proprio ruolo, incarico e mandato, aveva, ovviamente per il periodo durante il quale ha assunto la qualifica di presidente, la possibilità concreta di agire, di operare un diverso, più penetrante, più intenso controllo sulla gestione complessiva dei fondi del Comitato, in generale, e sulla gestione amministrativo-finanziaria, in particolare. In particolare, il presidente – omissis -, in relazione al periodo di propria competenza “gestoria”, aveva l’obbligo, ex art. 1 bis CGS, non già e non solo di svolgere (per il tramite dei soggetti istituzionalmente preposti o all’uopo incaricati) tutte le verifiche di rito previste dai regolamenti federali e di Lega, ma anche il dovere di operare, quantomeno, un controllo di ordine sistematico e complessivo sulla gestione dei fondi movimentati dal Comitato dagli stessi presieduto e, con riferimento allo specifico capo di incolpazione qui in esame, di verificare il mancato riversamento alla FIGC delle somme a questa dovute (e dalla stessa più volte richiesta) e provvedere in modo idoneo per assicurare l’adempimento. Aveva l’onere specifico di avvedersi, specie alla luce della esperienza maturata all’interno del Comitato, della ampia, forse eccessiva libertà di “movimento” accordata al responsabile amministrativo del Comitato regionale che, pur non essendo né il presidente, appunto, ma neppure il segretario del Comitato, disponeva, di fatto, grazie ad un controllo a maglie larghe, dei fondi del Comitato stesso, quasi in posizione autoreferenziale, senza che l’appellante, nel periodo di presidenza, abbiano avvertito l’esigenza di chiedere  contezza dell’andamento complessivo della gestione finanziaria. Tutto questo il presidente – omissis - non ha fatto e non è sufficiente, a titolo di scriminante, sostenere che sono stati effettuati gli ordinari controlli previsti dalla vigente regolamentazione. «I Presidenti dei Comitati regionali», del resto, «rappresentano anche e direttamente la stessa FIGC sul territorio, svolgendo in un certo senso una sorta di funzione “prefettizia” in favore del governo centrale della FIGC. Non a caso, l’art. 20, comma 3, dello Statuto Federale prevede che i Presidenti dei Comitati regionali della LND partecipino di diritto all’Assemblea della FIGC (seppur, ovviamente, senza diritto di voto)» (TNAS, lodo 20 maggio 2010 – Guardini c/ FIGC). Anche, poi, a voler seguire l’assunto difensivo dell’appellante, delle due l’una: o il responsabile dell’ufficio amministrativo non era tenuto a riferire a nessuno del proprio operato e a darne conto (ed allora il presidente risponde, sempre ex art. 1 bis CGS, per non aver organizzato in modo adeguato la struttura amministrativa di cui lo stesso era comunque responsabile) oppure lo stesso era effettivamente tenuto a riferire e a dare conto del proprio operato agli organi di vertice, responsabili del Comitato (e, in questo caso, appunto, il presidente – omissis - è di certo responsabile quantomeno a titolo di culpa in vigilando; titolo, quest’ultimo, sufficiente a pervenire alla affermazione di responsabilità dell’odierno deferito per violazione dell’art. 1 bis CGS, per come anche affermato dal TNAS, lodo 20 maggio 2010 – Guardini c/ FIGC). Del resto, è rinvenibile, nella fattispecie, un rapporto di preposizione e supremazia equiparabile a quella gerarchica che sussiste tra i soggetti considerati: e gli organi di vertice del Comitato sono tenuti ad esercitare a pieno il loro poteredovere di direzione e controllo sull'attività cui è adibito il dipendente, senza potersi giovare, peraltro, sotto questo profilo, di una generica prova liberatoria di natura deduttivo-presuntiva. Sussiste, dunque, la responsabilità dell’appellante per le suddette condotte di natura omissiva, essendo rinvenibile, in capo allo stesso, un complesso di poteri di vigilanza ed intervento rimasti privi di concreto ed idoneo esercizio. L’ordinamento federale, infatti, pretende il compimento dell’azione impeditiva doverosa in capo a soggetti che sono effettivamente dotati di un “potere” sull’accadimento e, accanto ai doveri, di volta in volta, indicati in modo specifico, pone, in capo a tutti gli associati, un generale dovere di comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza, principi, questi, che, nel caso di specie, sono stati di certo violati. Il legislatore federale ha, in altri termini, individuato la rilevanza illecita e, dunque, l’offesa, della condotta, nella prospettiva disciplinare che qui interessa, nel mancato compimento dell’azione dovuta (controllo complessivo e sistematico ed efficace controllo sulla struttura organizzativa di spesa del Comitato, per il presidente), che ha determinato la lesione del bene protetto. Il perdurare della condotta omissiva ha, nel caso di specie, prodotto uno stato di costante violazione dell’obbligo previsto dalla normativa federale e, quindi, di continuativa lesione dei principi codificati dall’art. 1 bis CGS, già expunibile, violazione aggravata dal fatto che tali condotte hanno, poi, anche, in concreto, agevolato la violazione consistente nel mancato riversamento alla FIGC delle somme di cui trattasi. » La decisione impugnata deve, del pari, essere confermata quanto all’affermazione di responsabilità di cui al capob) del deferimento rubricato sub 1) (“…omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a consentire di procedere alla restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; A.S.D.US Scafatese Calcio; A.S.G. Nocerina Srl; SS Cavese 1919 Srl e SSD Puteolana 1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da quelle somme, propri di queste ultime..”). A tal riguardo, nella già ricordata relazione della Procura federale è dato leggere: «… il Comitato regionale Campania ha trattenuto somme relative a società quali US Arzanese srl che vanterebbe un credito di 34.805,07 euro derivante dal deposito della fidejussione e del saldo attivo, relativi alla stagione 2014/15; ASD US Scafatese che vanterebbe un credito di 29.779,48 euro; ASG Nocerina srl che vanterebbe un credito pari a 143.172,13; la SS Cavese che vanterebbe un credito pari a 232.492,72; la SSD  Puteolana 1902 Internapoli che ha chiesto la svincolo della fidejussione proveniente da Dipartimento Interregionale pari a 29.672,06 euro e a cui è stata liquidata la somma di 22.410,20 euro con consequenziale azzeramento dell’estratto conto, pur essendo ancora in attività …». Vaghe e generiche, anzitutto, appaiono le spiegazioni giustificative offerte dal deferito. Già in sede di audizione il dott. – omissis - ha, infatti, sul punto, dichiarato: «… Arzanese e Scafatese riguardano esclusivamente la gestione commissariale in quanto le due società sono retrocesse dal Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva  precedente. Per la Nocerina fu oggetto di corrispondenza e di una riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Campania che definì la linea amministrativa da seguire. Si consideri che ci si è trovati a gestire una situazione molto delicata che poteva investire responsabilità del Comitato che peraltro aveva comunicato alla F.I.G.C., all’atto in cui fu chiesto il parere sull’ammissione ai campionati regionali la cui assegnazione compete alla stessa F.I.G.C.. Il Comitato aveva precisato, anche in Consiglio di Lega […] che, il particolare per il caso della Cavese, i Comitati Regionali non potessero correre il rischio di essere coinvolti in pesanti situazioni debitorie, con potenziali richieste da parte dei creditori tesserati, per importi spaventosamente eccedenti quelli giacenti sul conto delle società nell’ambito del Comitato. Al riguardo, ricordo bene, di aver attivato una corrispondenza puntuale con la Lega Pro e di aver avuto, ripetuti incontri con l’A.I.C… […] con i quali fu individuata una linea equanime al fine della soluzione della pesantissima situazione obiettiva della Cavese medesima. Anche per la Puteolana c’è corrispondenza formale e ricordo bene che il dipartimento Interregionale comunicò per iscritto la posizione contabile della società medesima, si da consentire al C.R. Campania di poter quantificare l’importo che era legittimo ma non obbligatorio restituire ... ». La stessa impostazione di assoluta genericità è rinvenibile nella tesi difensiva  prospettata nell’atto di appello, nel quale si deduce solo, in sostanza, che le criticità di gestione della restituzione delle somme alle società suddette non avrebbero dovuto essere contestate al Comitato regionale Campania e che la presidenza – omissis - ha costantemente salvaguardato  gli  interessi sportivi ed economici delle società del Comitato Campania, mediante azioni di cautela preventiva, e interventi di semplice prudenza amministrativa, tutelandole da possibili pericoli derivanti dalla società provenienti dai campionati nazionali. A dire del reclamante non si è potuto provvedere alla soddisfazione dei crediti (delle anzidette società) di cui tratattasi, in quanto nessuna richiesta era stata formalizzata in tal senso e la dovuta verifica da parte del responsabile amministrativo del Comitato non era ancora ultimata:  era, pertanto, sempre secondo l’assunto difensivo, obbligo evitare di pagare indebitamente somme a titolo di risarcimento danni. A fronte delle suddette generiche asserzioni sta il fatto che l’effettiva debenza, da parte del Comitato, delle somme di cui trattasi alle predette cinque società non è neppure, nel concreto, contestata. A riprova della sussistenza della violazione imputata al presidente – omissis - vi è, inoltre, la dichiarazione del responsabile amministrativo sig. Aversano, che, nel confermare la situazione delle società retrocesse (senza, peraltro, chiarire le ragioni della criticità contestata), precisa che all’Arzatese è stato liquidato un importo di euro 12.000 a parziale soddisfacimento del credito. Da ciò si evince, appunto, che le somme di cui alla relazione commissariale fossero effettivamente dovute alle società di cui trattasi, irrilevanti rimanendo, ai fini del presente procedimento, eventuali esigenze di “prudenza” amministrativa e di sottrazione ad un ipotetico, quanto generico, rischio di esporre, nel caso di loro liquidazione, il Comitato a possibili richieste provenienti da parte di terzi soggetti creditori delle suddette medesime società. Si richiamano, per economicità di esposizione, le considerazioni già esposte in relazione al capo precedente, in ordine alle ulteriori ragioni che conducono all’affermazione di responsabilità del presidente – omissis - anche per le incolpazioni di cui al capo b). …..Appare circostanza pacifica e, comunque, non contestata e, tantomeno, smentita che le società meglio specificate nel deferimento di cui trattasi sia state iscritte a competizioni ufficiali organizzate nell’ambito del Comitato regionale Campania pur in difetto del numero minimo di calciatori tesserati e, ancor meno, di un numero utile di giocatori, ponendo, così, le premesse, perché le società medesime dovessero di fatto avvalersi, per la disputa delle singole gare, di calciatori non tesserati. Fatti, questi, alquanto gravi, laddove si pensi, da un lato, ai rischi per la salute dei medesimi calciatori non tesserati, di volta in volta impiegati in occasione delle singole gare, fatti scendere in campo senza le necessarie coperture assicurative e, ancor prima, senza le dovute e opportune visite mediche; dall’altro, all’alterazione della regolarità dei campionati e delle competizioni sportive cui hanno preso parte le società di cui trattasi. Del tutto sufficiente, a tal riguardo, il materiale probatorio acquisito al procedimento, che appare anche sufficiente, per le valutazioni che seguono, a sostenere l’affermazione di responsabilità del dott. – omissis - sul punto richiesta dalla Procura federale e già riconociuta ed accertata dal Tribunale federale nazionale. Né il reclamante ha fornito diverse utili circostanze di fatto o, nella prospettazione difensiva, offerto una diversa, credibile, ricostruzione alternativa dei fatti di cui trattasi, ponendo, invece, in essere solo il tentativo di distogliere da sé la responsabilità per l’omessa vigilanza e la mancata adozione di condotte ed iniziative concrete (nella sua disponbilità, quale presidente del Comitato) atte a scongiurare il rischio di una gestione irregolare delle iscrizioni delle società ai campionati, per assegnarla, invece, alla LND. Non offre, in altri termini, il reclamante, utili elementi per un diverso convincimento di questa Corte. Del resto, al dott. – omissis - non viene attribuita una specifica responsabilità, a titolo diretto, per i fatti di cui al capo di imputazione di cui trattasi, ma lo stesso viene chiamato a rispondere per aver omesso di assumere quelle iniziative più idonee ad evitare che altri ponessero in essere la violazione in esame. Ciò premesso, correttamente il Tribunale di primo grado ha ritenuto che il reclamante «sia venuto meno al dovere di vigilare sull’operato non certo delle Società che avevano commesso gli illeciti, bensì su quello degli uffici del Comitato, che, a dire dello stesso – omissis -, avevano il compito di verificare il rispetto dei regolamenti. Non può difatti revocarsi in dubbio che se da una parte siffatti uffici dipendono dalla presidenza, dall’altra è compito della presidenza controllare che in ogni singolo ufficio il tutto si svolga nella più stretta osservanza delle regole. E questo certamente non è avvenuto nel caso in esame»…In ogni caso, non vi è dubbio che il reclamante, all’epoca dei fatti presidente del Comitato, era, comunque, tenuto ad effettuare una doverosa vigilanza sulla gestione organizzativo-amministrativa di cui trattasi, essendo, peraltro, il momento della iscrizione delle società ai campionati di fondamentale importanza nell’ambito della complessiva attività istituzionale del Comitato….Ritiene, pertanto, questa Corte, che la contestazione di cui al capo di incolpazione qui in esame sia fondata e bene abbia fatto il TFN ad affermare la responsabilità del deferito. Il reclamante ha violato l’art. 1 bis del vigente CGS ed i sottesi principi di lealtà, probità e correttezza, per aver omesso di assumere, nello svolgimento dello specifico incarico assunto, le doverose iniziative utili ai fini di una migliore gestione del settore del Comitato preposto alla iscrizione delle società ai campionati ed alla relativa organizzazione degli. Omesse iniziative ed insufficienti controlli che hanno, peraltro, reso, appunto, possibile, l’iscrizione di numerose società ai relativi campionati di proprio competenza pur in mancanza di un numero sufficiente di calciatori, e/o, di fatto, agevolato le condotte illecite dei responsabili delle predette medesime società, tra cui quelle di essersi avvalsi, per la disputa delle singole gare, di calciatori non tesserati (e, quindi, non assicurati e senza le prescritte garanzie medico-legali), così, inoltre, alterando il regolare e ordinato svolgimento dei campionati di cui trattasi. Al dott. – omissis - viene correttamente contestata, in sostanza, una condotta (omissiva) generale, ossia il mancato controllo, la mancata predisposizione di tutti quegli strumenti e la mancata adozione di tutte quelle iniziative necessarie o, comunque, opportune al fine di evitare una gestione, delle iscrizioni ai campionatidell’organizzazione degli stessi, irregolare  che ha, poi, effettivamente, causato le disfunzioni e prodotto le violazioni di cui si è detto….Il reclamo merita, invece, accoglimento in relazione al capo subc)(“… omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento da parte del Comitato ai pagamenti in favore dei propri fornitori e collaboratori, dando, per l’effetto, causa all’insorgenza di una rilevante esposizione debitoria del primo nei confronti dei secondi ...”). Con riferimento a siffatta contestazione è dato leggere nella già citata relazione della Procura federale: «… la gestione commissariale fin dal momento del suo insediamento ha riscontrato una consistente esposizione nei confronti dei fornitori e collaboratori. In particolare, le evidenze contabili al 14 settembre u.s., data di insediamento, riportano quanto segue: debiti verso fornitore generico per 67.094,39 euro; debiti per rimborsi Commissari di campo da riaddebitare alla società per 180.000,00 euro; debiti per ufficiali di gara tornei per 55.766,80 euro ...». Su tale aspetto queste le dichiarazioni rese dal sig. Aversano in sede di audizione: «... non conosco nel dettaglio quali siano i fornitori da pagare e i motivi del mancato pagamento di questi. Alla stessa maniera posso dire che i rimborsi ai Commissari di Campo erano all’epoca soggetti a verifiche di rito. La stessa cosa credo riguardi gli Ufficiali di gara Tornei. Vorrei precisare che ad oggi gli importi dei commissari e degli arbitri non sono ancora variati in diminuzione. Per quanto riguarda i fornitori generici posso dire che a memoria sono anche aumentati …». Il dott. – omissis - ha dichiarato, in audizione, di non conoscere i dettagli del fornitore generico, chiarendo però che i fondi per i Commissari da campo e gli Ufficiali di gara risultano debitamente accantonati e come per gli esercizi finanziari precedenti sarebbero stati rimborsati con la consueta tempistica, evidenziando che le dimissioni dell’allora resposabile amministrativo del Comitato hanno comportato un slittamento dei tempi. Il Commissario straordinario del Comitato segnala, nella sua più volte qui richiamata relazione, «i ritardi nei pagamenti […] testimonianza della gestione contabile ed amministrativa inspirata da criteri di inadeguatezza organizzativa e disordine materiale», evidenziando anche «la difficoltà di reperire la contrattualistica e le relative procedure di selezione dei fornitori, la disorganizzazione nella predisposizione dei rimborsi spese e delle diarie dei “Commissari di campo” e,  infine, l’assenza di procedure operative finalizzate alla normalizzazione delle registrazioni contabili delle diverse voci di spesa». A fronte di siffate valutazioni, tuttavia, in atti vi è, eloquente, quanto accertato all’esito delle indagini della Procura federale. Segnatamente, nella relativa relazione conclusiva è dato, sul punto, ad esempio, leggere che «il ritardo nel pagamento dei rimborsi ai Commissari di campo ed agli Ufficiali di gare Tornei erano dovuti alla necessità di verifiche da compiere» e che «anche allo stato attuale si riscontra una situazione analoga. Il ritardo nel pagamento dei fornitori generici non ha registrato, ancora oggi, una consistente variazione in diminuzione nei tempi di adempimento» Se ne deve, dunque, concludere che nessuna specifica responsabilità, neppure omissiva, è imputabile al reclamante per la violazione contestata nel capo di incolpazione sub c), tanto è vero che, ancora oggi i debiti di cui trattasi non risultano soddisfatti, indice evidente della necessità di effettuare opportune verifiche prima di procedere ai pagamenti. Peraltro, dalle risultanze documentali non emerge alcuna diffida di pagamento per le somme di cui trattasi, come neppure alcuna specica richiesta di pagamento risulta essere mai stato formalizzato al Comitato regionale Campania in relazione alle somme di cui trattasi. Il ricorso del dott. – omissis - merita accoglimento anche in relazione al capo di incolpazione di cui alla lett. d)del deferimento rubricato sub 1)(«… omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettiva e concreta attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto in data 26.1.2015 tra il Comitato e la Regione Campania e finalizzato al finanziamento e alla realizzazione di opere di adeguamento e ristrutturazione di n. 6 impianti sportivi campani per un costo stimato in 7 milioni di euro…»). Il dott. – omissis - evidenzia, in sede di audizione, l’impegno da lui profuso quale fautore del Protocollo in parola, la cui concreta mancata attuazione sarebbe dipesa da questioni contingenti e dall’iter burocratico amministrativo che ne causato un inevitabile rallentamento, senza però comprometterne la fattiva realizzazione: «… ho agito con grande impegno quale direttore generale del Calcio Campania srl, con una infinita serie di incontri con sindaci, assessori allo Sport, dirigenti della regione Campania ed amministratori della Regione medesima […] voglio precisare di aver sempre ritenuto questo protocollo d’intesa come un autentico fiore all’occhiello del Comitato…». Nel reclamo chiarisce, poi, che il Protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Campania non prevedeva alcun termine di decadenza («art. 6, secondo cpv: il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà vigente fino alla data di completa realizzazione dell’intervento»). Il Collegio ritiene che in ordine al presente capo di incolpazione sub. d) difettino sufficienti elementi di prova per concludere per l’affermazione di responsabilità del dott. – omissis -. La mancata cantierabilità dei progetti, peraltro, potrebbe essere imputata ad altri Enti, essendo il Comitato regionale Campania, più onerato di una funzione di coordinamento e supporto tecnico, allo scopo di soddisfare le esigenze di base nella realizzazione delle opere. Peraltro, nessun danno (tantomeno, definito, attuale e concreto) risulta imputabile o essere stato imputato al Comitato in relazione alla mancata (o completata) cantierabilità di cui trattasi. Del resto, la stessa relazione della Procura federale conclude evidenziando che «non sono state chiarite le ragioni dei ritardi nell’attuazione del Protocollo d’intesa siglato tra la Regione Campania e Comitato regionale Campania, con il mancato avvio delle programmate ristrutturazioni e degli incassi dei previsti contributi».

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 30 Novembre 2016

Impugnazione Istanza: (42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P. (all’epoca dei fatti Presidente del C.R. Campania – L.N.D.) - (nota n. 1545/744 pf15-16 SP/cc del 3.8.2016).

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale LND-FIGC Campania dal 5 dicembre 2012 al 14 settembre 2015 è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1 bis co. 1 del CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nella propria qualità di vertice apicale del sopradetto Comitato Regionale e dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile - amministrativa del Comitato da esso a quel momento presieduto, per aver: omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad evitare l’insorgenza, o perlomeno, ad eliminare le pregiudizievoli conseguenze di quelle gravi carenze di carattere amministrativo e di evidente disordine contabile rilevate dalla gestione commissariale in parola per come, in specie, compendiate in quel “Verbale di operazioni compiute” steso dalla Guardia di Finanza, in data 16/12/15, all’esito della attività di ispezione e controllo dalla stessa condotta presso la sede del Comitato Regionale Campania al fine di verificare la regolarità delle operazioni bancarie, con specifico riferimento a tutti gli assegni circolari emessi, effettuate dal Comitato stesso, e dalla quale è emersa l’esistenza di ben 313 operazioni per importi non giustificati (per un valore complessivo di € 1.067.098,18) tali da aver nel loro insieme provocato un oggettivo danno economico e patrimoniale, tanto, al Comitato, quanto, più in generale, alla F.I.G.C. Risulta, invece, fondato l’addebito di cui al punto 2 del deferimento. Esso sintetizza, per quanto possibile, la contestazione di culpa in vigilando rivolta alla figura apicale del Comitato. Infatti, le gravi carenze di carattere amministrativo risultano nel “Verbale di operazioni compiute” steso dalla Guardia di Finanza, in data 16/12/15, all’esito della attività di ispezione e controllo dalla stessa condotta presso la sede del Comitato Regionale Campania al fine di verificare la regolarità delle operazioni bancarie, con specifico riferimento a tutti gli assegni circolari emessi, effettuate dal Comitato stesso, e dalla quale è emersa l’esistenza di ben 313 operazioni per importi non giustificati (per un valore complessivo di € 1.067.098,18) tali da aver nel loro insieme provocato un oggettivo danno economico e patrimoniale, tanto, al Comitato, quanto, più in generale, alla F.I.G.C. La fattispecie così formulata, oltre che rendere conto del grave danno causato alle casse del Comitato da un elevato numero di operazioni, risulta non coperta, forse casualmente, dal “decisum” degli altri procedimenti in precedenza richiamati. Non dalla decisione n. 68, perché la culpa in vigilando, in quel caso, è contestata in relazione alla sola appropriazione indebita perpetrata anche in conseguenza dell’omesso controllo; non dalla decisione n. 13 perché la colpa, in quel caso, è configurata come causa efficiente dell’omissione di trasferimenti finanziari alla Lega e/o di pagamenti a collaboratori o fornitori (o, come già detto, a Società creditrici). In nessun caso, tuttavia risulta delineata la fattispecie omissiva della culpa in vigilando in riferimento ad un certo numero di operazioni contabili che hanno comportato un risultato patrimoniale negativo certo e determinato, il che equivale a delineare il dissesto finanziario del Comitato per culpa in vigilando della sua figura apicale. In questi termini il deferimento deve intendersi ampiamente provato, né resistono le difese interposte in senso contrario. Come già si legge nella richiamata decisione n.68 di questo Tribunale, “questo Ordinamento sportivo imponga ai propri tesserati - attraverso la ampia formulazione dell’art. 1 bis – di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità”, giudicando così punibili talune condotte che altri ordinamenti ritengono neutre, o comunque irrilevanti sotto il profilo disciplinare. Ne consegue che le decisioni sanzionatorie di questo Ordinamento non comportano, di per sé, un giudizio di disvalore etico e morale, soprattutto allorché, come nella specie, sono addebitate omissioni nei compiti di vigilanza, e, dunque, la sola infrazione di quella porzione del generale obbligo di correttezza che ricomprende lo svolgimento puntuale e diligente dei compiti affidati. Di contro devesi anche sottolineare, per un verso, come il mancato svolgimento dei propri compiti – pur se qualificato genericamente “colposo” – costituisca, in ultima analisi, un comportamento omissivo volontario (ancorché senza effettiva previsione dell’evento negativo a esso ricollegato, e, comunque, in difetto di ogni intento di realizzarlo), che anche gli altri ordinamenti conoscono e sanzionano (soprattutto in materia “professionale” e societaria), e, per altro verso, come la omissione di un compito di vigilanza può determinare – come è accaduto nella specie – conseguenze assai rilevanti, che, inevitabilmente, si riflettono sul giudizio di gravità in ordine alle omissioni commesse.”

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale LND-FIGC Campania dal 5 dicembre 2012 al 14 settembre 2015 va prosciolto poi dalla contestazione di violazione dell’art. 1 bis CGS per aver omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettivo e concreto impulso alla esazione coatta, ex art. 30 del Regolamento della L.N.D., dell’ingente credito (ammontante alla data del 30/06/15 ad € 1.397.936,31) vantato dal Comitato nei confronti delle Società affiliate (attive e inattive) con conseguente ingiustificata “esposizione” del Comitato per l’intero ammontare di quel credito e reiterata disapplicazione e violazione nella prassi, anche attraverso un sistematico ricorso a forme di rateizzazione dei debiti contratti dalle diverse Società interessate non rispondente alle linee guida emanate dalla L.N.D., della vigente normativa di cui al richiamato Regolamento della L.N.D. che tra le condizioni inderogabili per la iscrizione e partecipazione delle Società ai campionati pone, innanzitutto, “...l’inesistenza (a carico delle stesse) di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali” (art. 28 Reg. L.N.D.). Non è provata la “culpa in vigilando” in relazione al capo di deferimento di cui al punto 1. È infatti provato documentalmente sia l’esistenza di diversi provvedimenti autorizzativi della LND succedutisi nel tempo, che autorizzavano la cancellazione di ingenti importi dal bilancio di esercizio per crediti inesigibili o perenti; è altresì provato che il Consiglio Regionale campano, sotto la guida del Presidente Pastore, abbia conferito incarico al Vice Presidente Avv. Iacoviello di svolgere una disamina completa dei crediti da recuperare ed avviare le conseguenti iniziative di recupero. Pur non essendo certo se tali iniziative siano state poi effettivamente coltivate o abbiano portato frutto, tuttavia le stesse furono deliberate su impulso del Dott. – omissis - cui pertanto, sotto tale profilo, non può essere ritenuto fondato l’addebito di omissione di vigilanza. Allo stesso modo va inquadrata la vicenda delle c.d. “rateizzazione” da parte delle Società delle quote di iscrizione al campionato e/o delle sanzioni pecuniarie. È emerso anche dagli atti di indagine, infatti, che tale prassi fosse tollerata anche dagli Organi della LND che autorizzavano la forzatura del sistema informatizzato per consentire il perfezionamento dell’iscrizione di alcune Società che, non essendo in regola con i pagamenti, si sarebbero viste automaticamente impossibilitate a completare la procedura. Anche sotto questo profilo non vi è prova che tale prassi si sia affermata per colpa esclusiva del – omissis - e non per un concorso di circostanze diffuse e concordate con gli Organi di Lega.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 30 Novembre 2016

Impugnazione Istanza: (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P., J.G.R., P. R., V.R., L.G., G.R., T.R., T.D.L., T.G., F.A., G.C., G.M., A.G., SOCIETÀ AC AIROLA, ASD VIRTUS GROTTAMINARDA e ASD SPORTING CANCELLO ARNONE - (nota n. 1950/811 pf15-16 SP/blp del 18.8.2016).

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale LND-FIGC Campania è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 ed ammenda di € 1.500,00 per aver omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa diretta per evitare che un numero rilevante di calciatori partecipasse a gare ufficiali senza averne titolo perché privi di tesseramento; per aver omesso di informare i competenti organi di giustizia sportiva delle suddette irregolarità di cui ne era venuto a conoscenza, nonché della ulteriore circostanza, di cui ne era al pari a conoscenza, che alcune Società (segnatamente la AC Airola, la ASB Real San Tammaro 2012, la ASB Virtus Grottaminarda, la ASB Sporting Cancello Arnone), al momento della iscrizione al campionato, avevano un numero complessivo di tesserati inferiori a quello necessario per la disputa delle gare, venendo così meno al controllo ed alla vigilanza sul corretto svolgimento dei campionati. Il deferimento Nel corso delle stagioni sportive 2013 - 2014 e 2014 – 2015 nelle attività del Comitato Regionale Campania e più in particolare nell’ambito di campionati e tornei organizzati dallo stesso, venivano riscontrate molteplici irregolarità, che erano principalmente consistite nel fatto che alcune Società si erano iscritte ai campionati di loro competenza con un numero di calciatori tesserati di gran lunga inferiore rispetto al necessario per la disputa delle gare ufficiali, gettando così le premesse per l’utilizzo di calciatori non tesserati e quindi in posizione irregolare, cosa che si era puntualmente verificata. Essendo tale per sommi capi il quadro complessivo scaturito dalle indagini, che avevano preso le mosse da due distinte note degli ex commissari straordinari del Comitato Regionale Campania, la Procura Federale, rilevando la responsabilità da omessa vigilanza della presidenza del Comitato Regionale e la responsabilità da illecito sportivo delle Società e dei dirigenti coinvolti, con atto del 18 agosto 2016 deferiva a questo Tribunale i seguenti soggetti:…Nel corso del dibattimento è emerso, in quanto riferito dalla Procura, che il giudice sportivo territoriale aveva sanzionato tanto le Società che avevano utilizzato calciatori in posizione irregolare ed i rispettivi dirigenti, quanto i calciatori stessi, sicché la contestazione mossa dalla Procura Federale al – omissis -, di non essersi attivato per sottoporre i fatti alla cognizione della giustizia sportiva, può considerarsi superata; non ce ne era stato probabilmente il bisogno, perché i meccanismi sanzionatori si erano già e comunque messi in moto. Del pari assumibile è l’osservazione dell’incolpato che le negatività emerse nel corso delle indagini avevano riguardato un numero esiguo di Società (quattro per l’esattezza) rispetto alla generalità delle Società del Comitato (circa millecinquecento), per cui alcun addebito gli poteva sul punto essere mosso, trattandosi di casi estremamente circoscritti, che non inficiavano il sostanziale corretto svolgimento dell’attività del Comitato. Inoltre, a giudizio dell’incolpato, nessuna norma imponeva alle Società, al momento della loro iscrizione al campionato, di avere un numero minimo di calciatori tesserati, per cui anche sotto questo aspetto non poteva configurarsi una sua personale responsabilità, anche perché nulla poteva far presagire che quelle Società intendessero poi utilizzare in gara calciatori che non avevano tesserato. Ha insistito sul fatto che la competenza al controllo dei tesseramenti non era sua, bensì di altro ufficio del Comitato, sul quale doveva semmai ricadere la responsabilità dell’accaduto; ha precisato che la struttura del Comitato prevedeva, oltre al tesseramento, l’ufficio amministrativo - contabile e la segreteria e che ad ogni ufficio era preposto un dipendente della FIGC - LND, di guisa che, anche nel presente caso, doveva ritenersi applicabile il sedimentato orientamento giurisprudenziale che vuole il diretto coinvolgimento della FIGC - LND nelle ipotesi di illeciti imputabili ai propri dipendenti. In questo contesto, non può tuttavia sfuggire all’attenzione del giudicante che il – omissis - sia venuto meno al dovere di vigilare sull’operato non certo delle Società che avevano commesso gli illeciti, bensì su quello degli uffici del Comitato, che, a dire dello stesso – omissis -, avevano il compito di verificare il rispetto dei regolamenti. Non può difatti revocarsi in dubbio che se da una parte siffatti uffici dipendono dalla presidenza, dall’altra è compito della presidenza controllare che in ogni singolo ufficio il tutto si svolga nella più stretta osservanza delle regole. E questo certamente non è avvenuto nel caso in esame. Nel merito di ogni altro aspetto del deferimento, appare del tutto evidente che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla parte motiva del deferimento stesso, le persone deferite e le loro rispettive Società avevano commesso una serie di illeciti, consistiti nell’avvalersi di calciatori non tesserati per la disputa di gare ufficiali di competizioni organizzate dal Comitato Regionale Campania. Le ricadute negative di tali comportamenti, seppur limitati, avevano comportato un grave pregiudizio al regolare svolgimento dei campionati e, nel contempo, avevano esposto l’intero movimento calcistico regionale ad una intuibile perdita di immagine, tale da coinvolgere anche coloro i quali in questi comportamenti certamente non si erano riconosciuti. Aggiungasi poi che gli stessi calciatori irregolari, in quanto privi di tesseramento, risultavano inevitabilmente non assicurati ed esposti al conseguente rischio della loro incolumità fisica, che, se compromessa, avrebbe potuto causare la proposizione di azioni risarcitorie nei confronti del Comitato Regionale di cui trattasi e della stessa FIGC. Incontestabile ed incontestata la responsabilità di tutti gli altri deferiti, deve essere affermata anche quella facente capo al Pastore, con applicazione delle sanzioni per Società e dirigenti conformi alle richieste della Procura Federale, di minore entità per la posizione del – omissis -, per tutti fatto precipuo riferimento all’art. 1 bis comma 1 CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.013/TFN del 14 Settembre 2016

Impugnazione Istanza: (288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P. (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania) - (nota n. 15710/288 pf15-16 SP/blp del 30.6.2016).

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale LND-FIGC Campania è sanzionato con l’inibizione di mesi 18 ed Euro 5.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nella propria qualità di vertice apicale del sopra detto Comitato Regionale e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile – amministrativa del Comitato da esso in quel momento presieduto per aver:a) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dar luogo alla puntuale rimessa alla FIGC delle somme dovute dal Comitato per “sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale” (ora Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare) favorendo, in tal modo, una ingiustificata esposizione del Comitato, per quegli importi, verso la Federazione; b) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a consentire di procedere alla restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; A.S.D.US Scafatese Calcio; A.S.G. Nocerina Srl; SS Cavese 1919 Srl e SSD Puteolana 1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da quelle somme, propri di queste ultime; c) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento da parte del Comitato ai pagamenti in favore dei propri fornitori e collaboratori, dando, per l’effetto, causa all’insorgenza di una rilevante esposizione debitoria del primo nei confronti dei secondi; d) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettiva e concreta attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto in data 26.1.2015 tra il Comitato e la Regione Campania e finalizzato al finanziamento e alla realizzazione di opere di adeguamento e ristrutturazione di n. 6 impianti sportivi campani (nella specie: Avellino – impianto sportivo al Borgo Ferrovia; Benevento – impianto sportivo in località Avellola; Caserta – impianto sportivo “Salvatore Commaia”; Napoli – Secondigliano – impianto sportivo “Ottimo Barassi”; Salerno – impianto sportivo “XXIV maggio 1999”; San Gregorio Magno (SA) – centro sportivo in località Valle; per un costo stimato in 7 milioni di euro. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito presentava una memoria difensiva.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 10 del 30/01/2017

Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, di cui al Com. Uff. n. 23/CFA del 4 agosto 2016, con motivazioni di cui al Com. Uff. n. 48/CFA, pubblicate in data 14 ottobre 2016

Parti: Vincenzo Pastore/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera della CFA con la quale il Presidente del Comitato Regionale LND-FIGC Campania è stato sanzionato con l’inibizione di anni 1 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver: - assunto, in data 6.12.12, la qualifica di Direttore Generale della Calcio Campania Immobiliare Srl, Società interamente partecipata dal predetto Comitato Regionale, percependo una retribuzione annuale netta pari a € 45.392,00 per l’esercizio 2012/13, e a € 85.000,00, per l’esercizio 2013/14, in relazione allo svolgimento di attività interamente sovrapponibili a quelle allo stesso già demandate in virtù del suo ruolo istituzionale; - gravato la Società di servizi Calcio Campania di “costi per il personale” (al lordo di ritenute previdenziali, assicurative e previdenziali, e dell’accantonamento per TFR) per un importo pari a € 122.560,00 per il 2013 e a € 222.845,00 per il 2014, come da bilanci di esercizio approvati e regolarmente depositati presso la CCIA; costi insussistenti in precedenza alla sua nomina quale Direttore Generale, essendo la Società, fino a quel momento, del tutto sprovvista di dipendenti; - privato la Società partecipata di risorse economiche, in parte derivanti dai canoni di locazione corrisposti dal Comitato Regionale per la propria sede, nonché dai finanziamenti infruttiferi erogati dal medesimo Comitato, destinate al perseguimento delle finalità statutarie della Società di servizi; - agito, in virtù della duplice carica rivestita, in contrasto con i principi di buon andamento e trasparenza della gestione della struttura federale, anche in considerazione dei finanziamenti di cui godeva la Calcio Campania immobiliare per la realizzazione dei propri fini statutari. Infatti, da un attento esame della documentazione allegata in atti, delle disposizioni applicabili al caso de quo e delle argomentazioni assunte tanto dal Tribunale Federale Nazionale che dalla Corte Federale d’Appello, si ritiene di dover condividere le conclusioni cui si è pervenuti nei due precedenti gradi di giudizio. In altri termini, la condotta del dott. – omissis - è stata posta in essere in contrasto con quanto stabilito ex art. 1 bis, comma 1, del CGS, in quanto il ricorrente (già Presidente del Comitato Regionale Campano), assunto il ruolo di Direttore Generale della Calcio Campania Immobiliare S.r.l., ha svolto di fatto un’attività sovrapponibile percependo contemporaneamente emolumenti (e disponendo comunque di ingenti risorse economiche) all’interno di una realtà economico- finanziaria precaria, violando quindi i doveri di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 bis, comma 1, del CGS…. In ogni caso, codesto Collegio non può esimersi dall’osservare come (già giustamente argomentato nei precedenti gradi di giudizio) la condotta posta in essere dal dott. Pastore abbia violato i noti principi di lealtà, correttezza e probità, atteso che lo stesso, essendo già da anni segretario, prima, e Presidente, dopo, del Comitato Regionale Campania, con il nuovo ruolo assunto nella Calcio Campania Immobiliare S.r.l. ha compromesso ancor di più la già grave e nota situazione economico finanziaria della società. Di tutto ciò dà opportunamente conto la motivazione del provvedimento impugnato che non si presta ad alcuna censura. Infine, e per quanto riguarda l’ultimo motivo di ricorso, si osserva come la sanzione impugnata dal dott. – omissis - sia stata debitamente motivata, dal momento che la Corte Federale d’Appello ha posto l’attenzione sulla gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente, sul ruolo di assoluto livello assunto dallo stesso sia all’interno del Comitato Regionale che della società calcistica, sulla conoscenza da parte dello stesso della grave condizione economico-finanziaria delle stessa società e, da ultimo, sulle gravi conseguenze scaturite dall’assunzione dello stesso ai vertici della Calcio Campania Immobiliare S.r.l.

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 04 Agosto 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 14 Ottobre 2016

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 93/TFN del 30.62016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. P.V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 9363/246 PF14-15 SP/GT/GB DEL 9.3.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato il Presidente del Comitato Regionale LND-FIGC Campania con l’inibizione di anni 1 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver: - assunto, in data 6.12.12, la qualifica di Direttore Generale della Calcio Campania Immobiliare Srl, Società interamente partecipata dal predetto Comitato Regionale, percependo una retribuzione annuale netta pari a € 45.392,00 per l’esercizio 2012/13, e a € 85.000,00, per l’esercizio 2013/14, in relazione allo svolgimento di attività interamente sovrapponibili a quelle allo stesso già demandate in virtù del suo ruolo istituzionale; - gravato la Società di servizi Calcio Campania di “costi per il personale” (al lordo di ritenute previdenziali, assicurative e previdenziali, e dell’accantonamento per TFR) per un importo pari a € 122.560,00 per il 2013 e a € 222.845,00 per il 2014, come da bilanci di esercizio approvati e regolarmente depositati presso la CCIA; costi insussistenti in precedenza alla sua nomina quale Direttore Generale, essendo la Società, fino a quel momento, del tutto sprovvista di dipendenti; - privato la Società partecipata di risorse economiche, in parte derivanti dai canoni di locazione corrisposti dal Comitato Regionale per la propria sede, nonché dai finanziamenti infruttiferi erogati dal medesimo Comitato, destinate al perseguimento delle finalità statutarie della Società di servizi; - agito, in virtù della duplice carica rivestita, in contrasto con i principi di buon andamento e trasparenza della gestione della struttura federale, anche in considerazione dei finanziamenti di cui godeva la Calcio Campania immobiliare per la realizzazione dei propri fini statutari.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.093/TFN del 30 Giugno 2016

Impugnazione Istanza:  (161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P. (Presidente del C.R. Campania dal 5.12.2012 al 14.09.2015 - (nota n. 9363/246 pf14-15 SP/GT/gb del 9.3.2016).

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale LND-FIGC Campania è sanzionato con l’inibizione di anni 1 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver: - assunto, in data 6.12.12, la qualifica di Direttore Generale della Calcio Campania Immobiliare Srl, Società interamente partecipata dal predetto Comitato Regionale, percependo una retribuzione annuale netta pari a € 45.392,00 per l’esercizio 2012/13, e a € 85.000,00, per l’esercizio 2013/14, in relazione allo svolgimento di attività interamente sovrapponibili a quelle allo stesso già demandate in virtù del suo ruolo istituzionale; - gravato la Società di servizi Calcio Campania di “costi per il personale” (al lordo di ritenute previdenziali, assicurative e previdenziali, e dell’accantonamento per TFR) per un importo pari a € 122.560,00 per il 2013 e a € 222.845,00 per il 2014, come da bilanci di esercizio approvati e regolarmente depositati presso la CCIA; costi insussistenti in precedenza alla sua nomina quale Direttore Generale, essendo la Società, fino a quel momento, del tutto sprovvista di dipendenti; - privato la Società partecipata di risorse economiche, in parte derivanti dai canoni di locazione corrisposti dal Comitato Regionale per la propria sede, nonché dai finanziamenti infruttiferi erogati dal medesimo Comitato, destinate al perseguimento delle finalità statutarie della Società di servizi; - agito, in virtù della duplice carica rivestita, in contrasto con i principi di buon andamento e trasparenza della gestione della struttura federale, anche in considerazione dei finanziamenti di cui godeva la Calcio Campania immobiliare per la realizzazione dei propri fini statutari.

Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 135/CFA del 26 Maggio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CFA del 28 Luglio 2016

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 68 del 12.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. P.V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA DAL 5.12.2012 AL 14.09.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. B.G.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE MESI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI VICE PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DI PRESIDENZA DAL 5.12.2012 AL 14.09.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. C.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI DEL C.R. CAMPANIA DAL 5.12.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. L.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI DEL C.R. CAMPANIA DAL 5.12.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL SIG. F.P. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI DEL C.R. CAMPANIA DAL 5.12.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB 2 DEL 2.3.2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELL’AVV. C.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA DAL 6.11.2000 AL 5.12.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016

Massima: La Corte, proscioglie i deferiti per i capi b), c), d) dell’incolpazione ritenendo sussistente solo la violazione dell’art. 1 – bis del vigente C.G.S.,di cui al capo: a) tutti i soggetti sopra indicati, omesso – nello svolgimento dell’incarico a ciascuno attribuito – ogni iniziativa utile ad impedire, contrastare o comunque rendere particolarmente difficile l’appropriazione indebita che, allo stato degli atti, parrebbe perpetrata dal Sig. D.C. (quale Responsabile amministrativo del C.R. Campania, nonché di gestore, in totale autonomina, della Cassa contanti del predetto C.R. e diretto referente con l’Azienda di credito incaricata del servizio di tesoreria del C.R. Campani, non soggetto alla giurisdizione Federale), che ha sottratto somme di competenza del C.R. di elevato importo (in corso di definitivo accertamento) con molteplici azioni commesse in un ampio arco di tempo (decorrente presumibilmente dal mese di ottobre 2009), senza che nessuno dei soggetti (Presidente, Vice Presidente, Revisori) competenti ad esercitare su di lui i più opportuni e necessari controlli, in ragione della carica dagli stessi ricoperta e della circostanza che il responsabile dell’Ufficio amministrativo riferisse direttamente a loro in base all’organizzazione interna del Comitato, venendo così meno ai propri ordinari doveri di vigilanza non avendo mai riscontrato nell’illecito comportamento appropriativo, pur reiteratamente posto in essere dall’autore del fatto, aspetti meritevoli di specifico approfondimento, né rivolto allo stesso richiami, contestazioni e/o richieste di produrre documentazione giustificativa del proprio operato, trascurando colpevolmente elementari regole di buona amministrazione e le disposizioni interne della L.N.D. Ne consegue che al Presidente del Comitato Regionale Campania  dal 5/12/2012 al 14/09/2015 è confermata la sanzione dell’inibizione di mesi 6, al Presidente del Comitato Regionale dal 6/11/20900 al 5/12/2012 è ridotta l’inibizione a mesi 5, al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili del C.R. Campania dal 5/12/2012 è ridotta l’inibizione a mesi 6, confermate le sanzioni per gli altri. Quanto alle obiezioni in ordine al contenuto della delibera, non può che osservarsi che la stessa appare contenere i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla disposizione R.a.c. più volte ricordata, a nulla rilevando, ai fini della decisione del presente procedimento, l’eventuale esistenza di vizi di forma (quali, ad esempio, il mancato inserimento della delibera nell’apposito registro o la mancata comunicazione della LND), che, laddove effettivamente accertate, possono, semmai, dare luogo ad infrazioni di tipo meramente “amministrativo” e di rilievo, per così dire, endoprocedimentale o nei confronti della LND, rimanendo, comunque, la delibera di cui trattasi, tanto perfetta ed efficace, per l’ordinamento federale, quanto capace di produrre, nell’ordinamento generale, gli effetti giuridici propri della stessa. L’accertata esistenza della delibera di cui trattasi esime, questa Corte, dall’analisi delle ulteriori deduzioni difensive sul punto agitate da quasi tutti gli appellanti (segnatamente, in ordine alla non necessità di adozione di una nuova delibera nel caso in cui a mutare sia solo il soggetto fisico dell’organo delegante e non già o anche il soggetto delegato, nonché in relazione alla sufficienza e validità della precedente delibera a suo tempo adottata e regolarmente depositata in banca sotto la presidenza – omissis -). Pertanto, preso atto dell’esistenza della delibera la cui mancata adozione supportava i capi b), c) e d) del deferimento, le relative contestazioni appaiono infondate e, di conseguenza, devono essere prosciolti….Rimane, allora, da esaminare l’incolpazione di cui al capo a) del deferimento e, più in generale, la contestata violazione dell’art. 1 bis CGS. Orbene, ritiene, questa Corte che la contestazione sia fondata e che bene abbia fatto il TFN ad affermarne la responsabilità dei deferiti. Tutti gli appellanti, seppur per ragioni e titoli diversi, hanno violato l’art. 1 bis del vigente CGS ed i sottesi principi di lealtà, probità e correttezza, per aver omesso di assumere, ciascuno nello svolgimento dello specifico incarico assunto, le doverose iniziative utili ai fini di una migliore gestione finanziaria (presidenti e, in misura minore, vicepresidenti) o di un maggior controllo delle operazioni relative ai fondi movimentati dal Comitato regionale (revisori). Omesse iniziative ed insufficienti controlli che hanno, peraltro, reso possibile o, di fatto, agevolato l’attività alterativa del responsabile amministrativo, come contestatagli dalla Procura della Repubblica di Napoli e dallo stesso, comunque, sostanzialmente ammessa, seppur, come detto, con ridimensionamento dell’entità della somma complessivamente sottratta. Deve, tuttavia, essere, quantomeno in parte, corretta/integrata la motivazione offerta dal Tribunale di prime cure. Secondo il TFN, quanto alla «posizione degli incolpati in qualità di Presidenti del Comitato», in qualità di soggetti apicali, sugli stessi «incombe una responsabilità generale presunta per tutti i fatti che concernono e interessano l’ente da essi presieduto, dalla quale possono affrancarsi unicamente dando prova di aver fatto tutto quanto da essi dovuto, e, comunque, in loro potere per evitare il fatto  dannoso». In altri termini, i fatti di cui trattasi impedirebbero «di ritenere del tutto assente la responsabilità dei soggetti apicali dell’ente - per un così lungo tempo oggetto di queste rilevantissime distrazioni che avrebbero potuto e dovuto rivolgere a questo aspetto maggiori e più dirette attenzioni, presumibilmente idonee a rilevare e contrastare questa gravissima situazione». Tali argomentazioni non possono essere del tutto condivise. In primo luogo, perché sembrerebbero condurre all’affermazione di una generale, quanto generica, responsabilità da posizione apicale, non codificata nel nostro ordinamento giuridico, così come non prevista da quello settoriale sportivo. In secondo luogo, perché l’assunto conduce ad una inammissibile inversione dell’onere della prova, avendo, il TFN, di fatto, richiesto agli incolpati di dimostrare di aver fatto tutto quanto da essi dovuto per evitare il fatto dannoso. Ad avviso di questa Corte, invece, si versa in ipotesi di illecito omissivo, consistente nel mancato rispetto dei doveri imposti dall’art. 1 bis CGS e, segnatamente, dell’obbligo di improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, probità e correttezza. Il rimprovero che si muove agli appellanti, ciascuno in relazione al proprio ruolo ed alle proprie funzioni, è quello di non aver compiuto quelle azioni possibili (di gestione e di controllo, ciascuno in relazione alla funzione svolta od all’incarico assunto) agli stessi richieste e dagli stessi dovute. Quest’ultimo requisito, quello della doverosità del comportamento, differenzia, come noto, l’omissione dalla semplice inerzia improduttiva di effetti giuridicamente rilevanti. Gli appellanti, ciascuno, lo si ribadisce, in relazione al proprio ruolo, incarico o mandato, avevano la possibilità concreta di agire, di operare un diverso, più penetrante, più intenso controllo sulla gestione complessiva dei fondi del Comitato, in generale, e sulla gestione amministrativofinanziaria del sig. – omissis -, in particolare. In particolare, i presidenti (– omissis - e – omissis -, ciascuno in relazione al periodo di propria competenza), come anche, seppur in misura sicuramente inferiore, i vicepresidenti del Comitato (pertanto, – omissis -, per quanto interessa in questo giudizio di secondo grado), avevano l’obbligo, ex art. 1 bis CGS, non già e non solo di svolgere (per il tramite dei soggetti istituzionalmente preposti o all’uopo incaricati) tutte le verifiche di rito previste dai regolamenti federali e di Lega, ma anche il dovere di operare, quantomeno, un controllo di ordine sistematico e complessivo sulla gestione dei fondi movimentati dal Comitato dagli stessi presieduto. Avevano l’onere specifico di avvedersi, specie alla luce della esperienza maturata (in particolare dal presidente – omissis -), della ampia, forse eccessiva libertà di “movimento” accordata al responsabile amministrativo del Comitato regionale che, pur non essendo né il presidente, appunto, ma neppure il segretario del Comitato, disponeva, di fatto, grazie ad un controllo a maglie larghe, dei fondi del Comitato stesso, quasi in posizione autoreferenziale, senza che nessuno tra i presidenti o i vicepresidenti, abbiano avvertito l’esigenza di chiedere contezza dell’andamento complessivo della gestione della cassa. Dovevano, segnatamente, per quanto qui interessa, i sigg.ri – omissis -, – omissis -, atteso il loro ruolo di responsabili primi del Comitato, impedire che venissero movimentati ingenti quantità di denaro contante o, quantomeno, avevano l’obbligo di chiedere spiegazioni al responsabile amministrativo delle ragioni e della effettiva necessità di circolazione di flussi di contante. Avevano l’onere di richiedere espressamente (e non lo hanno fatto) di effettuare le transazioni finanziarie per il tramite dei consueti canali bancari (bonifico, assegno circolare, ecc.), limitando, appunto, al minimo indispensabile, la circolazione del denaro contante (peraltro, la circostanza dell’entità, particolarmente rilevante, del contante che circolava presso il Comitato Regionale Campania è stata ammessa dallo stesso – omissis - in sede di interrogatorio penale). Tutto questo i responsabili del Comitato non hanno fatto e non è sufficiente, a titolo di scriminante, sostenere che sono stati effettuati gli ordinari controlli previsti dalla vigente regolamentazione. «I Presidenti dei Comitati regionali», del resto, «rappresentano anche e direttamente la stessa FIGC sul territorio, svolgendo in un certo senso una sorta di funzione “prefettizia” in favore del governo centrale della FIGC. Non a caso, l’art. 20, comma 3, dello Statuto Federale prevede che i Presidenti dei Comitati regionali della LND partecipino di diritto all’Assemblea della FIGC (seppur, ovviamente, senza diritto di voto)» (TNAS, lodo 20.5.2010 – Guardini c/ FIGC). Funzione, quest’ultima che gli stessi avrebbero dovuto, peraltro, svolgere in prima persona e non delegare ad altri soggetti (vedi assunzione del commercialista M– omissis - da parte del presidente – omissis -) che, si aggiunga, essendo estranei all’organizzazione federale, non posso essere chiamati a rispondere, in ambito endofederale, dei loro comportamenti. Non si può, ancora e, ad ogni buon conto, trascurare di considerare il rilevante lasso di tempo nel corso del quale sono state poste in essere attività commissivo-distrattive, da parte del responsabile amministrativo, ed omissive, da parte dei responsabili del Comitato, gli ingenti importi oggetto di distrazione, le reiterate e continue attività infedeli poste in essere dal sig. – omissis -, elementi, questi, che, nel complesso considerati, impediscono, comunque, di ritenere anche esclusa la colpa in vigilando dei presidenti e, come detto, seppur in misura decisamente inferiore, dei vicepresidenti. Del resto, delle due l’una: o il responsabile dell’Ufficio amministrativo non era tenuto a riferire a nessuno del proprio operato e a darne conto (ed allora i presidenti ed i vice rispondono, sempre ex art. 1 bis CGS, per non aver organizzato in modo adeguato la struttura amministrativa di cui gli stessi erano responsabili) oppure lo stesso era effettivamente tenuto a riferire e a dare conto del proprio operato agli organi di vertice, responsabili del Comitato (e, in questo caso, appunto, gli stessi sono di certo responsabili quantomeno a titolo di culpa in vigilando; titolo, quest’ultimo, sufficiente a pervenire alla affermazione di responsabilità degli odierni deferiti per violazione dell’art. 1 bis del CGS, per come affermato dal TNAS, lodo 20.5.2010 – Guardini c/ FIGC, più sopra citato). Del resto, non nutre dubbi, questo Collegio, sulla sussistenza, nella fattispecie, di un rapporto di preposizione e supremazia equiparabile a quella gerarchica che sussiste tra i soggetti considerati: e gli organi di vertice del Comitato sono tenuti ad esercitare a pieno il loro potere – dovere di direzione e controllo sull'attività cui è adibito il dipendente, senza potersi giovare, peraltro, sotto questo profilo, di una generica prova liberatoria di natura deduttivo-presuntiva. Gli stessi rilievi (e la medesima violazione dei precetti di cui all’art. 1 bis CGS) devono essere mossi al vicepresidente Battaglia (peraltro, anche componente del Consiglio direttivo e del Consiglio di presidenza), anche se, ovviamente, in misura ben diversa ed inferiore rispetto al grado di addebito mosso ai presidenti. Del resto, non vi è dubbio che la vicepresidenza comporta, nell’ambito dell’ordinamento federale, onori, oneri e responsabilità ben differenti da quelli riconosciuti a colui che riveste la qualifica di presidente del Comitato. Ne deriva, dunque, come correttamente già affermato dal Tribunale, la necessità di una diversa valutazione della misura della sanzione. Quanto ai revisori, gli stessi erano tenuti e chiamati a porre in essere un controllo specifico, non limitato a profili solo formali e, soprattutto, potevano e dovevano porre in essere controlli a campione su voci ed operazioni significative in relazione al contesto di riferimento ed alla mole di operazioni finanziarie e dei relativi complessivi importi oggetto delle stesse. Di fatto, si sono, invece, limitati, come dimostrato dalla Procura Federale ed accertato dal Tribunale Federale Nazionale, ad operare una mera riconciliazione formale dei conti e ad eseguire controlli a campione su operazioni (una ogni duemila circa) per una cifra del tutto esigua (intorno a complessivi centomila euro), quando invece, il corretto e concreto adempimento del loro incarico professionale e, comunque, per quanto interessa ai fini del presente procedimento, il rispetto dei principi sanciti dall’art. 1 bis CGS, imponevano verifiche specifiche, mirate e, soprattutto, effettivamente significative. Non vi è traccia, ad esempio, seppur in un lasso di tempo così rilevante, di alcuna verifica “incrociata” della autenticità ed effettività delle documentazioni di spesa e/o di pagamento presenti in contabilità. Avrebbero, i revisori, dovuto aver cura di verificare non solo il rispetto (formale) delle procedure interne corrette e “controllate”, ma anche la movimentazione effettiva dei c/c (comprensiva dell’esame a campione degli assegni circolari emessi), nonché la coincidenza tra le spese preventivate e quelle a consuntivo. Ciò avrebbe sicuramente consentito, quantomeno nel lungo periodo, di individuare le irregolarità che hanno consentito di distrarre dalle casse del Comitato regionale campano un milione di euro all’incirca. Né il disvalore sportivo del comportamento dei revisori può ritenersi scriminato o attenuato dalla esistenza di eventuali altre corresponsabilità e, segnatamente, dalla circostanza che anche altri soggetti hanno svolto controlli sulla gestione di cui trattasi, senza rilevare alcuna anomalia. Del resto, come correttamente affermato dal TFN, i compiti di controllo e vigilanza devoluti ai revisori  sono autonomi e non presuppongono, né prevedono, il compimento di analoga attività da parte di altri soggetti, né la loro collaborazione. Non vi è dubbio, sotto tale profilo, che la condotta doverosa omessa da tutti gli appellanti, ciascuno, come detto, in relazione alla propria specificità di ruolo e funzione, avrebbe impedito il verificarsi o, quantomeno, il protrarsi della condotta distrattiva posta in essere dal responsabile amministrativo del Comitato regionale Campania. Ciò che è imputato a ciascuno dei soggetti deferiti, tuttavia, è non tanto non aver impedito l’evento (ossia, la distrazione di ingenti somme di denaro da parte di un dipendente del Comitato), quanto di non aver posto in essere una (doverosa) maggiore attenzione sulla complessiva gestione dei fondi del medesimo Comitato. Segnatamente, come detto, per i revisori dei conti, di non aver operato controlli più specifici e mirati in relazione al contesto finanziario e di gestione affidato alle loro verifiche; per i presidenti, di non aver ottemperato all’obbligo di protezione e di salvaguardia del bene giuridico agli stessi assegnato e in ordine al quale gli stessi rivestivano un potere giuridico di vigilanza, intervento e disposizione, che, di fatto, non hanno esercitato o non hanno esercitato nella misura, nelle forme e nelle modalità richieste o suggerite dal complessivo contesto di riferimento. Sussiste, dunque, la responsabilità degli appellanti per le suddette condotte di natura omissiva, essendo rinvenibile, in capo agli stessi, un complesso di poteri di vigilanza ed intervento rimasti privi di concreto ed idoneo esercizio. L’ordinamento federale, infatti, pretende il compimento dell’azione impeditiva doverosa in capo a soggetti che sono effettivamente dotati di un “potere” sull’accadimento e, accanto ai doveri, di volta in volta, indicati in modo specifico, pone, in capo a tutti gli associati, un generale dovere di comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza, principi, questi, che, nel caso di specie, sono stati di certo violati. Il legislatore federale ha, in altri termini, individuato la rilevanza illecita e, dunque, l’offesa, della condotta, nella prospettiva disciplinare che qui interessa, nel mancato compimento dell’azione dovuta (controllo complessivo e sistematico ed efficace controllo sulla struttura organizzativa di spesa del Comitato, per i presidenti e, seppur in misura minore, per i vicepresidenti - verifiche più intense, attente e significative, per i revisori dei conti), che ha determinato la lesione del bene protetto. Il perdurare della condotta omissiva ha, nel caso di specie, prodotto uno stato di costante violazione dell’obbligo previsto dalla normativa federale e, quindi, di continuativa lesione dei principi codificati dall’art. 1 bis CGS, già ex sé punibile, violazione aggravata dal fatto che tali condotte hanno, poi, anche, in concreto, agevolato le attività distrattive di cui si è detto…. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, occorre, anzitutto, tener conto del proscioglimento di tutti gli incolpati per gli addebiti contestati in relazione ai capi b), c) e d) del deferimento. Ciò condurrebbe, in astrato, ad una riduzione della misura sanzionatoria individuata per ciascun appellante dal Tribunale Federale Nazionale. Tuttavia, questa Corte, visto l’art. 37 CGS, rivalutate, in fatto e in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, considerato il contesto complessivo della vicenda, tenuto conto della gravità dei fatti e del loro correlato disvalore sul piano disciplinare-sportivo, tenute anche presenti le inevitabili ricadute della vicenda sia in termini di lesione di immagine per la FIGC, sia in termini di offesa alla credibilità del sistema sportivo nel suo complesso considerato, reputa non sempre congrue le sanzioni complessivamente inflitte dal TFN, rispetto a quelle richieste dalla Procura federale all’esito del dibattimento del primo grado di giudizio (si rammenta, a tal riguardo, che la Procura federale ha richiesto al TFN di applicare le seguenti sanzioni: – omissis -, anni 1 (uno) e mesi 3 (tre) di inibizione; – omissis -, anni 1 (uno) e mesi 3 (tre) di inibizione; – omissis -, mesi 3 (tre) di inibizione; – omissis -, mesi 6 (sei) di inibizione; – omissis -, mesi 6 (sei) di inibizione; – omissis -, mesi 6 (sei) di inibizione). Pertanto, tenuto conto che le richieste della Procura comprendevano anche la remunerazione sanzionatoria correlata ai capi b), c), d) ed e) del deferimento, considerato che, all’esito del presente giudizio, è stata riconosciuta ed affermata, per le ragioni sopra precisate, la responsabilità di tutti gli appellanti per le contestazioni di cui al solo capo a) del deferimento, comunque di portata rilevante, la Corte ritiene, per tutto quanto sopra esposto, adeguate e congrue alla fattispecie le sanzioni come di seguito elencate….

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.068/TFN del 12 Aprile 2016

Impugnazione Istanza:   (155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.C.(Presidente del C.R. Campania dal 6.11.2000 al 5.12.2012), V.P.(Presidente del C.R. Campania dal 5.12.2012 al 14.09.2015), D.G.J.(Vice Presidente Vicario del C.R. Campania, membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza dal 5.12.2012 al 31.8.2015 – dimissionario), G.B.(Vice Presidente del C.R. Campania, membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza dal 5.12.2012 al 14.09.2015), P.F.(Presidente del Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012), S.C.(Componente Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012), D.L.(Componente del Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012) - (nota n. 8999/90 pf15-16 SP/gb del 2.3.2016).

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale Campania  dal 5/12/2012 al 14/09/2015 è sanzionato con l’inibizione di mesi 6, il Presidente del Comitato Regionale dal 6/11/20900 al 5/12/2012 è sanzionato con l’inibizione di mesi 6, il Vice Presidente Vicario C.R. Campania, Membro del Consiglio Direttivo e di Presidenza dal 5/12/2012 al 31/08/2015 (dimissionario) è sanzionato con l’inibizione di mesi 6, il Vice Presidente C.R. Campania, Membro del Consiglio Direttivo e di Presidenza dal 5/12/2012 al 14/09/2015 è sanzionato con l’inibizione di mesi 1, il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili del C.R. Campania dal 5/12/2012 è sanzionato con l’inibizione di mesi 6, I Componenti del Collegio dei Revisori Contabili del C.R. Campania dal 5/12/2012 sono sanzionati con l’inibizione di mesi 4, per la violazione delle norme di comportamento di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 – bis del vigente C.G.S., per aver: a) tutti i soggetti sopra indicati, omesso – nello svolgimento dell’incarico a ciascuno attribuito – ogni iniziativa utile ad impedire, contrastare o comunque rendere particolarmente difficile l’appropriazione indebita che, allo stato degli atti, parrebbe perpetrata dal Sig. D.C. (quale Responsabile amministrativo del C.R. Campania, nonché di gestore, in totale autonomina, della Cassa contanti del predetto C.R. e diretto referente con l’Azienda di credito incaricata del servizio di tesoreria del C.R. Campani, non soggetto alla giurisdizione Federale), che ha sottratto somme di competenza del C.R. di elevato importo (in corso di definitivo accertamento) con molteplici azioni commesse in un ampio arco di tempo (decorrente presumibilmente dal mese di ottobre 2009), senza che nessuno dei soggetti (Presidente, Vice Presidente, Revisori) competenti ad esercitare su di lui i più opportuni e necessari controlli, in ragione della carica dagli stessi ricoperta e della circostanza che il responsabile dell’Ufficio amministrativo riferisse direttamente a loro in base all’organizzazione interna del Comitato, venendo così meno ai propri ordinari doveri di vigilanza non avendo mai riscontrato nell’illecito comportamento appropriativo, pur reiteratamente posto in essere dall’autore del fatto, aspetti meritevoli di specifico approfondimento, né rivolto allo stesso richiami, contestazioni e/o richieste di produrre documentazione giustificativa del proprio operato, trascurando colpevolmente elementari regole di buona amministrazione e le disposizioni interne della L.N.D.; b) i componenti pro tempore del Consiglio di Presidenza del C.R., ciascuno per il periodo di rispettiva competenza, omesso di adottare la necessaria delibera del Consiglio di presidenza del C.R. Campania di autorizzazione alla sottoscrizione degli atti relativi ai rapporti bancari, la cui mancata adozione già di per se stessa connota in senso irregolare tutta l’attività compiuta (in violazione dell’art. 50 r.a.c.); c) i Presidente pro tempore del C.R., esercitato e fatto esercitare al Responsabile amministrativo (Sig. D.C.), per tutto il periodo considerato, i rapporti bancari benché privi della necessaria delibera autorizzativa del Consiglio di presidenza, mai adottata (in violazione dell’art. 50 R.A.C.); d) i componenti del Collegio dei revisori dei conti, omesso di verificare la sussistenza della preventiva autorizzazione per lo svolgimento dei rapporti bancari; e) tutti i soggetti sopra indicati (ad eccezione dell’ex Presidente, cessato dall’incarico in epoca precedente), omesso ogni utile iniziativa per assicurare concreta attuazione al “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d. lgs. N. 231 del 2001”, adottato per la parte generale con delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Campania del 23/12/2012 e per la parte speciale con delibera del 23/12/2014. In qualità di Presidenti del Comitato…..- in qualità di soggetti apicali - incombe una responsabilità generale presunta per tutti i fatti che concernono e interessano l’ente da essi presieduto, dalla quale possano affrancarsi unicamente dando prova di aver fatto tutto quanto da essi dovuto, e, comunque, in loro potere per evitare il fatto dannoso. In questo quadro la responsabilità in questione è certamente attenuata, vuoi dal fatto che al controllo della correttezza della gestione contabile amministrativa erano deputati, anzitutto, sia i richiamati revisori, sia un professionista (Dott. – omissis -) incaricato proprio nel 2009 dallo stesso C.R., che, infine, la stessa LND attraverso specifici soggetti tecnici (SIVA e LABET) all’uopo incaricati vuoi, dal fatto – non privo di rilievo – che – omissis - – funzionario CONI all’epoca designato per assumere quel delicato ruolo - svolgeva la sua funzione da vent’anni, senza che alcun rilievo fosse stato mai mosso alla sua gestione. Di contro vanno considerati il rilevantissimo lasso di tempo e gli ingenti importi oggetto di indebita appropriazione, che impediscono di ritenere del tutto assente la responsabilità dei soggetti apicali dell’ente - per un così lungo tempo oggetto di queste rilevantissime distrazioni - che avrebbero potuto e dovuto rivolgere a questo aspetto maggiori e più dirette attenzioni, presumibilmente idonee a rilevare e contrastare questa gravissima situazione. Inoltre – e in funzione decisiva – devesi considerare che entrambi i presidenti hanno assunto una specifica responsabilità in dipendenza della “firma” a essi riservata per il compimento delle operazioni bancarie, e, per quel che interessa, ai fini della indebita emissione, in favore del – omissis -, degli assegni circolari che hanno costituito lo strumento decisivo ai fini della successiva appropriazione. – omissis - - che, non ha negato di aver apposto le firme necessarie per la emissione dei richiamati assegni - non ha, con tutta evidenza, controllato o non lo ha fatto con la sufficiente attenzione, i relativi ordinativi che il – omissis - gli sottoponeva per la firma, e/o la sussistenza e autenticità della documentazione giustificativa a essi relativa. – omissis - – che, invece ha negato in modo più che plausibile l’autenticità delle firme con le quali il – omissis - ha ottenuto l’emissione degli assegni circolari – disponeva probabilmente - come sembra dimostrato dalla mutata strategia del – omissis - (che ha evitato di richiedere l’apposizione della firma del presidente – omissis -sugli ordinativi in questione) - di una attitudine al controllo maggiore del suo predecessore. Tuttavia, tale maggiore attenzione si è rivelata, alla prova dei fatti, sterile e insufficiente a impedire l’appropriazione, atteso che, come è evidente, lo stesso – omissis - non ha mai eseguito - come invece era da attendersi, vista anche la sua specifica esperienza (egli era stato per anni segretario amministrativo assieme a – omissis -) - alcun controllo volto a verificare che l’elenco degli assegni circolari, risultante dagli estratti dei conti correnti, ricomprendesse solo gli assegni da esso richiesti, e non altri, evidentemente indebitamente richiesti ed emessi. 4.3 Per quanto concerne invece la posizione di entrambi i vicepresidenti del comitato, – omissis - e – omissis -, devesi ritenere, invece, che gli stessi, in quanto nemmeno destinatari di una qualche specifica delega riferita alla funzione amministrativa, non possono essere ritenuti responsabili per la omissione di attività di controllo spettanti, in via generale, all’organo apicale, funzionalmente, ai revisori, e, di fatto, svolte anche da altri soggetti che nessun rilievo hanno mai mosso. ….La generale esigenza che le delibere di attribuzione della firma sui conti correnti, soprattutto in favore di persone diverse (ancorché ricoprenti la medesima carica), siano assunte da ogni comitato insediato in luogo del precedente, discende dai principi e dalle regole di buona amministrazione. In via di astratta ipotesi, si potrebbe sostenere che tale “rinnovo” non sia necessario nel caso in cui la composizione del Comitato di Presidenza e le persone dei delegati restino assolutamente identici. Nella specie, tuttavia, non vi è assoluta coincidenza nelle successive compagini dei comitati, e nemmeno nelle persone dei delegati, considerato che a variare risulta essere stata, nel tempo, anche la persona del presidente al quale era stata conferita la originaria delega, poi esercitata di fatto, dai successivi presidenti, pur in difetto di una, certamente necessaria, delega “personale”. Il mandato a suo tempo conferito, dunque, per un verso non era più riconducibile all’organo in carica nella sua nuova composizione e, per altro verso, e con riferimento al mandato conferito all’allora Presidente del comitato (- omissis -), inidoneo ad abilitare persona fisicamente diversa da quella a suo tempo delegata. Il sostanziale venir meno dell’originario mandato assorbe ogni questione relativa alla dedotta permanenza della regolarità della originaria delega anche a mente di quanto successivamente disposto all’art. 50 del RAC... Sul punto - solo per dovere di completezza – devesi osservare come sia certamente autorevole la tesi sostenuta dalla Procura giusta la quale la previsione di due delegati “congiunti” – sostitutiva di precedente disposizione che coinvolgeva direttamente il Presidente in unione con un delegato – andrebbe intesa come istitutiva di un sistema che “presupporrebbe” il generale potere di firma del Presidente in quanto legale rappresentante, per poi incardinare una operatività di maggiore sicurezza realizzata attraverso la obbligatorietà di una firma congiunta di due diversi soggetti operativi, che - in quanto investiti di una generale responsabilità in ordine alla tenuta del conto medesimo - assicurerebbero anche una sorta di controllo doppio ed incrociato su eventuali utilizzi abusivi del conto. Tuttavia - in assenza di esplicitazione della richiamata presupposizione – resta poco agevole sostenere che il Presidente non possa assumere il ruolo di codelegato ai rapporti bancari unitamente ad altro soggetto……..ai revisori compete, come è noto, il controllo – sia in astratto che in concretodella correttezza e della sicurezza di tutte le procedure amministrative e, dunque, essi, pur trattandosi di questione di stretta competenza del Comitato di Presidenza, avrebbero dovuto quantomeno segnalare la irregolare “sopravvivenza” dei mandati conferiti nel 1996….. È ben vero che i “modelli 231” ricomprendono anche procedure di delega e di controllo particolarmente articolate - che avrebbero probabilmente ostacolato le appropriazioni indebite perpetrate in danno del Comitato – ma è evidente che del fatto di non aver correttamente gestito questo procedimento e di aver omesso ogni opportuno controllo gli incolpati già rispondono, più direttamente, ai sensi dei precedenti capi di incolpazione con la conseguenza che questo ulteriore e più tenue profilo violativo non ne può aggravare la responsabilità.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.043/TFN del 10 Dicembre 2015

Impugnazione Istanza: (70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOTT. V.P. (già Presidente del CR Campania FIGC/LND) - (nota n. 3528/132 pf15-16 SP/SS/blp del 15.10.2015).

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale è sanzionato con l’inibizione di giorni 15 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS - per aver pronunciato pubblicamente, in Portici (NA) nei pressi della Chiesa in concomitanza delle esequie della moglie dell’A.B. (.), dinanzi ad una pluralità di persone, espressioni offensive dell’onorabilità e della reputazione del Presidente della Sez. A.I.A., così ledendo gravemente la reputazione dello stesso ed in particolare, come riportato dall’esposto del 15.06.2015 dal Sig. – omissis -: << il Presidente Pastore accennava ad allontanarsi quando, compiuti alcuni passi, si voltava verso di me profferendomi, a voce alta, in dialetto napoletano e da lontano: “Buttati a mare, buttati a mare” per poi aggiungere: “sei un uomo di merda” ….;>> ledendo in tal modo la reputazione dello stesso - mentre viene prosciolto dalla contestazione di cui all’art. 5 comma 1, CGS. Come noto, infatti, l’art. 5 comma 1, CGS, prevede la punibilità soltanto dei giudizi o rilievi lesivi della reputazione espressi pubblicamente, cioè, a mente dell’art. 5, comma 4, CGS, resi in pubblico ovvero, per le modalità della comunicazione, destinati ad essere conosciuti da più persone. Nella fattispecie, invero, non v’è dubbio che quanto accaduto tra il – omissis - ed il – omissis - sia da inquadrare in un contesto diverso, e pertanto al di fuori della operatività della norma contestata. Né la presenza in loco del – omissis - appare sufficiente ad integrare il requisito della pluralità dei soggetti richiesto dalla norma ai fini della sua concreta applicazione. D’altronde, è lo stesso legislatore sportivo ad escluderlo (la offesa, infatti, deve essere percepita da più persone e non solo da una)! Nella circostanza, fatta eccezione per il – omissis -, come ampiamente dimostrato nel corso della istruttoria gli altri soggetti si trovavano a distanza rispetto al punto in cui sono state pronunciate le frasi da parte del Pastore (lo stesso teste a discarico, che pur non convince, ne dà conferma nel corso della odierna audizione). Dunque, le dette dichiarazioni, sebbene pronunciate, non sono da considerare pubbliche e, per tale dirimente motivo, sfuggono alla previsioni di cui all’art. 5 comma 1 CGS.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Unite: Decisione n. 35 del 10/08/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., a Sezioni Unite, adottata in data 22 maggio 2015 (in Comunicato ufficiale n. 58/CFA), con motivazioni pubblicate il 5 giugno 2015 (in Comunicato ufficiale n. 69/CFA)

Parti: Mario Macalli /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Sergio Briganti

Massima: Il Presidente – omissis -ha sostenuto poi l’erroneità della decisione della Corte Federale perché non ha tenuto conto che i due capi di incolpazione che lo riguardavano erano strettamente connessi, con la conseguenza che il proscioglimento per il capo di incolpazione riguardante il mancato versamento della quota delle risorse per i diritti televisivi spettante al Pergocrema 1932 doveva necessariamente condurre al proscioglimento anche per l’altro capo di incolpazione che non aveva autonoma rilevanza.  Il motivo è chiaramente infondato.  Il proscioglimento per il capo di imputazione riguardante il mancato versamento alla società Pergocrema 1932 della quota dei diritti televisivi non comportava il necessario proscioglimento anche per l’altro capo di incolpazione, oggetto del deferimento (riguardante l’acquisto dei marchi storici della città di Crema e la successiva cessione di uno di tali marchi alla società che avrebbe poi continuato a svolgere l’attività calcistica nella città di Crema), tenuto conto che la Procura federale aveva indicato in modo distinto ed autonomo le due incolpazioni (pur ritenendo che le stesse facessero parte di un unico complessivo disegno) e considerato che le due incolpazioni avevano comunque autonoma rilevanza per i possibili profili disciplinari. Peraltro le vicende riguardanti la registrazione dei marchi storici e la successiva cessione del marchio Pergolettese 1932 sono chiaramente distinte anche sotto il profilo temporale dalla vicenda riguardante il fallimento del Pergocrema 1932 per la quale il presidente – omissis - era stato prosciolto.

Massima: Il Collegio di Garanzia conferma la delibera della Corte che ha sanzionato il presidente della Lega Pro per la violazione dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nel corso della stagione sportiva 2011-2012 e delle stagioni sportive successive, allorché rivestiva la qualifica di Presidente della Lega Pro, poneva in essere le seguenti condotte: - nel febbraio 2011, registrava a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma, i marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932; - nel luglio 2012, essendo stato dichiarato il fallimento della U.S. Pergocrema 1932, concedeva in uso gratuito, con potestà di revoca, al sig. – omissis - il marchio Pergolettese 1932 e quest’ultimo per accordi interceduti con lo stesso – omissis - provvedeva al cambio di denominazione della Soc. Pizzighettone ed al suo trasferimento a Crema; - nell’ottobre del 2013, allorché la Pergolettese 1932 è stata promossa dal campionato di Serie D in Lega Pro Seconda Divisione, provvedeva a donare il marchio U.S. Pergolettese 1932 alla stessa società in persona del suo legale rappresentante e ciò solo dopo aver appreso di essere indagato e dopo che la società di cui aveva la titolarità del marchio si era iscritta ad un Campionato organizzato dalla Lega di cui era Presidente; - il – omissis -  con le condotte di cui sopra di fatto ha stabilito chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema e con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale Presidente della Lega Pro e Vice Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e in conflitto di interessi per l’acquisizione di marchi relativi e denominazioni di società sportive rimanendo a tutt’oggi titolare di tre dei quattro marchi citati. Si deve, infatti, ritenere non irragionevole la decisione impugnata secondo la quale già la decisione del Presidente Macalli di richiedere, nel febbraio 2011, mentre rivestiva la carica di presidente della Lega Pro, la registrazione a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della C.C.I.A. di Roma, di tutti i marchi riconducibili al Pergocrema (U.S. Pergocrema, U.S. Pergocrema 1932, U.S. Pergolettese e U.S. Pergolettese 1932), dimostrava l’intento dello stesso di precostituirsi uno strumento per controllare lo svolgimento dell’attività sportiva nella città di Crema. Tale comportamento già costituiva, come hanno ritenuto gli Organi di giustizia federale, un fatto idoneo a ledere il disposto dell’art. 1, comma 1, CGS, ora novellato dall’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per la violazione dei doveri di lealtà, imparzialità e correttezza. Infatti, l’ottenimento in capo ad un solo soggetto della titolarità di tutti i marchi “storici” e comunque rappresentativi e/o di richiamo del quartiere Pergoletto della città di Crema avrebbe comunque impedito a terzi, come ha sottolineato la Corte Federale, di utilizzare denominazioni simili. Peraltro tali registrazioni erano evidentemente finalizzate a garantire al Presidente – omissis - una funzione di influenza e di controllo sulle successive vicende della squadra di calcio della città di Crema, potere che risultava incompatibile con le funzioni istituzionali da lui svolte. Non assume, quindi, rilevanza la circostanza, ricordata nel suo ricorso dal Presidente – omissis -, che tre dei marchi in questione non riguardavano società militanti nella Lega Pro e che per il Pergocrema 1932 la registrazione era stata in realtà completata solo dopo il fallimento della società, nel giugno del 2012. Infatti, le circostanze evidenziate negli atti dimostrano il ruolo attivo avuto dal Presidente – omissis -nell’individuare la società che, dopo il fallimento del Pergocrema 1932, avrebbe dovuto continuare a svolgere l’attività sportiva nella città di Crema e rappresentare quindi la città in ambito calcistico. Attività che il Presidente – omissis - ha ritenuto di poter svolgere anche per ragioni affettive, come ha ricordato anche nell’udienza pubblica, ma che non si può conciliare, per il ruolo istituzionale dal medesimo rivestito, con quei doveri di imparzialità, lealtà e correttezza che sono previsti dal CGS. Risulta poi chiara, dagli atti, anche la concreta influenza avuta dal Presidente – omissis - nella decisione di trasferire a Crema la squadra del Pizzighettone e di assegnarle la denominazione di Pergolettese 1932…..In proposito già la Corte Federale ha ricordato che per integrare la violazione dell’art. 1 del CGS (ora art. 1 bis, comma 1) è sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative ai principi di “lealtà, correttezza e probità”, non essendo necessario che l’incolpato violi “alcuna specifica norma” ulteriore. Come ha chiarito la F.I.G.C., nella sua memoria, l’art. 1 del previgente CGS (ora art. 1 bis del CGS) è, infatti, una norma di chiusura volta a ricomprendere tutte le ipotesi, non analiticamente contemplate nel codice, nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità che devono avere coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un’attività sportiva. Doveri e obblighi di carattere generale che sono tanto più rilevanti quanto più alta è la carica rivestita. Nella fattispecie, gli Organi di Giustizia federale hanno quindi ragionevolmente ritenuto che il Presidente – omissis -, nel suo ruolo di Presidente della Lega Pro (e di Vice Presidente della F.I.G.C.), aveva posto in essere condotte lesive di tali obblighi generali, in quanto idonee ad interferire in vicende comunque legate a società calcistiche, facendo abuso della posizione rivestita. 8.2.- L’attività lesiva dei suddetti principi risultava, peraltro, evidente già nel fatto che il Presidente – omissis -aveva provveduto alla registrazione dei marchi inerenti alle società calcistiche della città di Crema (pur militanti in leghe diverse) e nella successiva attività di cessione del marchio Pergolettese 1932 alla società Pizzighettone perché svolgesse l’attività calcistica nella citta di Crema. E il conflitto di interesse si è manifestato con più evidenza quando la società Pergolettese 1932 (già Pizzighettone) è stato promossa in Lega Pro e fino al 13 ottobre 2013, quando il marchio è stato donato al signor – omissis - (anche se il Presidente – omissis -già il 28 giugno del 2013 aveva dichiarato di voler rinunciare al marchio). Ma nell’atto di donazione al sig. – omissis - del marchio Pergolettese 1932 il Presidente – omissis - ha comunque ritenuto di dover prevedere un “tutor” al fine di “salvaguardare l’onere e la tradizione sportiva” che il marchio rappresentava. E, in proposito, come ha sostenuto la Corte Federale, è ragionevole ritenere che il fatto che il presidente – omissis - nel donare il marchio avesse nominato un tutor di sua fiducia, accentuava e confermava, ulteriormente, il potere di controllo che egli intendeva avere comunque sulla società Pergolettese 1932. Tale circostanza dimostra, pertanto, ancora una volta il ruolo svolto dal Presidente – omissis - nello stabilire “chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema”, come hanno ritenuto gli Organi di giustizia federale. Infatti è ragionevole ritenere che attraverso la nomina di un “tutor” di sua fiducia il Presidente – omissis - poteva comunque continuare a mantenere un potere di controllo sulla società, continuando ad avere una forma di ingerenza incompatibile con le cariche da lui rivestite. Né può risultare convincente la tesi sostenuta dal presidente – omissis - secondo la quale la nomina del “tutor” doveva solo servire a difendere l’onore del marchio. In conclusione non può ritenersi erronea la decisione della Corte Federale di ritenere che le condotte tenute dal presidente Macalli risultavano in violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e lealtà stabiliti dall’art. 1, comma 1, CGS (vecchio testo), ora art.1 bis, comma 1, CGS.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 22 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 05 Giugno 2015

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE A), DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7044/205 PF12-13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) -

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. M.M.DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE B) (NOTA N. 7044/205 PF12- 13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) -

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico ridetermina la sanzione inflitta nell’inibizione fino a tutto il 31.8.2015 (tenendo conto della richiesta della Procura Federale di mesi 8 di inibizione e che non risulta alcun elemento tangibile che porti a ritenere che vi sia stato un concreto approfittamento economico in ordine alla descritta vicenda della registrazione dei marchi da parte del ricorrente) per la violazione dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nel corso della stagione sportiva 2011-2012 e delle stagioni sportive successive, allorché rivestiva la qualifica di Presidente della Lega Pro, poneva in essere le seguenti condotte: - nel febbraio 2011, registrava a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma, i marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932; - nel luglio 2012, essendo stato dichiarato il fallimento della U.S. Pergocrema 1932, concedeva in uso gratuito, con potestà di revoca, al sig. – omissis - il marchio Pergolettese 1932 e quest’ultimo per accordi interceduti con lo stesso – omissis - provvedeva al cambio di denominazione della Soc. Pizzighettone ed al suo trasferimento a Crema; - nell’ottobre del 2013, allorché la Pergolettese 1932 è stata promossa dal campionato di Serie D in Lega Pro Seconda Divisione, provvedeva a donare il marchio U.S. Pergolettese 1932 alla stessa società in persona del suo legale rappresentante e ciò solo dopo aver appreso di essere indagato e dopo che la società di cui aveva la titolarità del marchio si era iscritta ad un Campionato organizzato dalla Lega di cui era Presidente; - il – omissis -  con le condotte di cui sopra di fatto ha stabilito chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema e con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale Presidente della Lega Pro e Vice Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e in conflitto di interessi per l’acquisizione di marchi relativi e denominazioni di società sportive rimanendo a tutt’oggi titolare di tre dei quattro marchi citati. Ad avviso di questa Corte, invero, i fatti in questione non possono essere inquadrati in un unico disegno criminoso, come sostenuto dal ricorrente. Al contrario, si ritiene più corretto aderire alla linea interpretativa del TFN in relazione al capo avente ad oggetto la questione della registrazione dei marchi. In particolare, si condivide la tesi del TFN per cui la circostanza stessa che il rag. – omissis -, mentre rivestiva la carica di presidente della Lega Pro, nel febbraio 2011, richiedesse la registrazione a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIA di Roma, dei marchi suddetti, costituirebbe già di per sé fatto idoneo a ledere il disposto dell’art. 1 comma 1 CGS, ora novellato dall’art. 1 bis, comma 1, CGS, in violazione dei generici doveri di lealtà, imparzialità e correttezza imposti dal Codice. Infatti, ad avviso di questa Corte, il TFN risulta aver ben inquadrato la vicenda quando afferma che «non è certo sufficiente essere cresciuto nel quartiere del Pergoletto o essere giocatore e poi tifoso della squadra locale per potersi impossessare di ogni marchio riconducibile a tale quartiere». Con la conseguenza logico-deduttiva che non è ravvisabile alcuna correlazione tra l’asserito legame “affettivo” del – omissis - con il quartiere Pergoletto e la volontà di registrare marchi di società calcistiche a suo nome, soprattutto in considerazione del ruolo di primario vertice svolto dallo stesso all’interno della Lega Pro. Tale operazione, pertanto, appare già di per sé in contrasto con i doveri di cui sopra. A ciò si aggiunga che l’art. 19 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) stabilisce che la registrazione per marchio d’impresa può essere ottenuta solo da «chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso», obiettivi che il sig. – omissis - non si è mai posto, né, considerata la carica ricoperta, poteva porsi. Infatti, non chiunque può procedere alla registrazione di un marchio, ma chiunque, quantomeno, si proponga di utilizzarlo ai sensi di quanto detto… Ad avviso di questa Corte, anche tale assunto non è, però, condivisibile. È, infatti, del tutto evidente come l’ottenimento in capo ad un solo soggetto della titolarità di tutti i marchi “storici” e comunque rappresentativi e/o di richiamo del quartiere Pergoletto della città di Crema impedisca, di fatto, a terzi di utilizzare denominazioni simili, se non altro, per possibile confondibilità di marchi. In tal senso, si ricorda che l’art. 7 c.p.i. annovera tra i requisiti per la registrazione di un marchio la capacità distintiva, intesa come la capacità di «distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». Pertanto, l’utilizzo di denominazioni simili a quelli di titolarità del rag. – omissis -, da parte di terzi, avrebbe comportato una sicura opposizione, da parte del medesimo – omissis -, quale appunto titolare dei marchi registrati anteriormente, per confondibilità/contraffazione degli stessi. Il fine ultimo della registrazione de qua è, infatti, quello di difendere il proprio marchio e/o la propria impresa dalla confusione con altri marchi e/o imprese. Dunque, il TFN, anche sotto questo aspetto, dimostra di aver ben inquadrato la questione quando afferma che il rag. – omissis -ottenne “il monopolio dei marchi” in relazione al quartiere Pergoletto, coprendo, con le relative registrazioni, la maggior parte dei marchi riferibili allo stesso. Tali registrazioni hanno senz’altro conferito al rag. – omissis -un certo potere di controllo sulle vicende calcistiche della città di Crema, potere incompatibile con le funzioni istituzionali da lui svolte.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.053/TFN del 29 Aprile 2015

Impugnazione Istanza:(135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico) - (nota n. 7044/205 pf12-13/SP/AM/blp del 9.3.2015).

Massima: Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nel corso della stagione sportiva 2011-2012 e delle stagioni sportive successive, allorché rivestiva la qualifica di Presidente della Lega Pro, poneva in essere le seguenti condotte: - nel febbraio 2011, registrava a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma, i marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932; - nel luglio 2012, essendo stato dichiarato il fallimento della U.S. Pergocrema 1932, concedeva in uso gratuito, con potestà di revoca, al sig. – omissis - il marchio Pergolettese 1932 e quest’ultimo per accordi interceduti con lo stesso – omissis - provvedeva al cambio di denominazione della Soc. Pizzighettone ed al suo trasferimento a Crema; - nell’ottobre del 2013, allorché la Pergolettese 1932 è stata promossa dal campionato di Serie D in Lega Pro Seconda Divisione, provvedeva a donare il marchio U.S. Pergolettese 1932 alla stessa società in persona del suo legale rappresentante e ciò solo dopo aver appreso di essere indagato e dopo che la società di cui aveva la titolarità del marchio si era iscritta ad un Campionato organizzato dalla Lega di cui era Presidente; - il – omissis -  con le condotte di cui sopra di fatto ha stabilito chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema e con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale Presidente della Lega Pro e Vice Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e in conflitto di interessi per l’acquisizione di marchi relativi e denominazioni di società sportive rimanendo a tutt’oggi titolare di tre dei quattro marchi citati. Va, invece, prosciolto dalla violazione di cui all'art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nei mesi di aprile-maggio 2012, allorché il – omissis - medesimo rivestiva la qualifica di Presidente della Lega Pro, bloccava il bonifico della somma di euro 256.488,80 dovuta alla U.S. Pergocrema 1932 quale quota dei contributi derivanti dalla suddivisione dei diritti televisivi, senza che ricorresse alcuna giustificazione giuridica, con ciò aggravando la situazione di crisi finanziaria della predetta società che non ebbe la possibilità di ripianare il debito portato nel ricorso di fallimento che, quindi, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Crema in data 20.6.2012, perché gli elementi raccolti non consentono di poter affermare con certezza la responsabilità del deferito in ordine ai fatti allo stesso ascritti, essendo possibili infatti ricostruzioni alternative all’ipotesi accusatoria. E non solo non vi è certezza sulla natura attiva del ruolo rivestito dal deferito ma anche  sul sotteso elemento psicologico.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 67 del 11/12/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: decisione emessa in data 23 settembre 2015 (e pubblicata in data 1 ottobre 2015) dalla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite presso la F.I.G.C. (C.U. n. 032/CFA 2015/2016), con la quale è stata confermata l'inibizione per 4 mesi comminata dalla Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 3/TNF del 7 luglio 2015)

Parti: Luigi Repace /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia conferma la decisione della CFA che ha sanzionato il Presidente del Comitato Regionale Umbria per la violazione delle norme di comportamento di cui principi di lealtà, correttezza e probità da rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, previsti dall’art. 1 bis del CGS, per aver concorso tra loro a formare e per aver sottoscritto due appendici ai verbali di riunione del Comitato Regionale Umbria (verbali n. 8 del 29/03/2008 e n. 9 del 29/04/2010, il solo – omissis - limitatamente a quest’ultimo verbale) da ritenersi non veridici in quanto difformi per contenuto, modalità e tempo alla realtà effettiva che invece volevano diversamente attestare, con l’aggravante della finalità illecita e del clamore avuto dalla vicenda, comportante danno all’immagine della F.I.G.C. Il tessuto motivazionale su cui la Corte ha fondato il suo convincimento appare sorretto da argomentazioni assai persuasive e del tutto logiche, oltre che basate sulle risultanze di causa. Innanzitutto è pienamente condivisibile l’impostazione, seguita da giurisprudenza consolidata, che pone i due rami dell’ordinamento (quello penale e quello sportivo) su piani del tutto autonomi e indipendenti fra loro (Cass. Pen., sez. III, 20 marzo 2013, n. 39071; id., sez. V, 11 marzo 2011, n. 21301). E’, pertanto, coerente con la superiore impostazione ritenere che la sentenza di non luogo a procedere (perché il fatto non sussiste) pronunciata dal G.U.P. di Perugia il 13 gennaio 2015, in relazione ai delitti di cui agli artt. 61, n. 2, 110, 476 e 479 c.p., non escluda che le condotte ascritte all’incolpato, benché prive di rilevanza penale, possano rappresentare violazione dei principi espressi dall'art. 1 bis C.G.S.. Inoltre, le condotte ascritte al ricorrente, in quanto compiute nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Comitato, segnatamente dal Consiglio Direttivo, sono certamente sussumibili nell'ambito di applicazione dell'art. 1 bis C.G.S. il quale fa obbligo alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e a ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, di osservare le norme e gli atti federali e di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Correttamente, dunque, a parere di questo Collegio, la Corte ha ritenuto che, dalla lettura dei verbali oggetto di alterazione (circostanza questa non contestata), emerga che le determinazioni assunte dal Consiglio direttivo del Comitato e i verbali in cui furono trasfuse, in quanto espressione dei compiti e delle prerogative che la L.N.D. svolge ed esprime per il tramite delle sue Divisioni, dei suoi Comitati regionali, delle Delegazioni provinciali e distrettuali e dei suoi Dipartimenti, ebbero ad oggetto materie riferibili all'attività sportiva in senso lato. La motivazione resa sul punto dalla Corte risulta più che convincente e adeguatamente esplicitata, ditalchè la decisione impugnata si presenta immune dai denunciati vizi. Né è consentito al Collegio, attesa la richiamata natura di mera legittimità del giudizio innanzi a questo Organo, riesaminare la vicenda nel merito.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.036/TFN del 26 Novembre 2015

Impugnazione Istanza: (80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.B. (all’epoca dei fatti Presidente della Lega Nazionale Dilettanti) - (nota n. 4071/779 pf14-15 SP/blp del 28.10.2015).

Massima: Il presidente della LND è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per aver rivolto, in molteplici occasioni, inopportuni apprezzamenti e volgari espressioni a sfondo sessuale all’indirizzo di alcune dipendenti della Lega Nazionale Dilettanti, ingenerando nelle stesse sentimenti di disagio e disapprovazione, repressi in ragione della posizione di sovraordinazione rivestita dal medesimo Sig. – omissis - in quanto Presidente della predetta Lega; nonché, infine, per aver fatto, in più occasioni, apprezzamenti espliciti sul seno procace di alcune dipendenti della LND. Le memorie difensive

 

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 24 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CFA del 01 Ottobre 2015

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. R.L., PRESIDENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza:2. RICORSO SIG. C.M., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) –

Impugnazione – istanza:3. RICORSO SIG. E.C., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza:4. RICORSO SIG. F.N., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza:5. RICORSO SIG. P.G., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO SIG. L.R., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO SIG. P.L., ALL’EPOCA DEI FATTI COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale Umbria per la violazione delle norme di comportamento di cui principi di lealtà, correttezza e probità da rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, previsti dall’art. 1 bis del CGS, per aver concorso tra loro a formare e per aver sottoscritto due appendici ai verbali di riunione del Comitato Regionale Umbria (verbali n. 8 del 29/03/2008 e n. 9 del 29/04/2010, il solo – omissis - limitatamente a quest’ultimo verbale) da ritenersi non veridici in quanto difformi per contenuto, modalità e tempo alla realtà effettiva che invece volevano diversamente attestare, con l’aggravante della finalità illecita e del clamore avuto dalla vicenda, comportante danno all’immagine della F.I.G.C.  La Corte ritiene di dover preliminarmente osservare come la sentenza di non luogo a procedere (perché il fatto non sussiste) pronunciata nei confronti dei deferiti dal GUP di Perugia il 13.1.2015 in relazione ai delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 476 e 479 non esclude che le condotte ascritte agli incolpati, benché prive di rilevanza penale, possano rappresentare violazione dei principi espressi dall’art. 1 bis C.G.S.. Tanto più che, nel caso in esame, il Giudice penale è giunto alla formulazione di un giudizio di irrilevanza della ritenuta falsità solo ed esclusivamente in ragione della natura privatistica dei verbali oggetto del capo di imputazione. Tuttavia la circostanza che le condotte ascritte ai deferiti siano state compiute nell’ambito dell’attività istituzionale svolta dal Comitato – la falsità materiale ed ideologica riguarda infatti verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato – consente di ricondurle senza ombra di dubbio nell’ambito di applicazione dell’art. 1 bis C.G.S. il quale fa obbligo alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, di osservare le norme e gli atti federali e di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Sotto quest’ultimo aspetto, dalla sola lettura dei verbali oggetto di alterazione si ricava senza incertezze che le determinazioni assunte dal Consiglio direttivo del Comitato, rappresentando espressione dei compiti e delle prerogative che la L.N.D. svolge ed esprime per il tramite delle sue Divisioni, dei suoi Comitati regionali, delle Delegazioni provinciali e distrettuali e dei suoi Dipartimenti, ebbero ad oggetto materie comunque riferibili all’attività sportiva in senso lato. Esse pertanto assumono rilievo anche ai fini disciplinari come pure le attività volte alla formazione degli atti e dei supporti che le esprimono, le ufficializzano e le rendono fruibili (i verbali appunto).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.003/TFN del 07 Luglio 2015

Impugnazione Istanza:  (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria), C.E., N.F., G.P., R.L. e M.C. (Componenti p.t. del C.R. Umbria) - (nota n. 3671/896 pf12-13 SP/blp del 25.11.2014).

Impugnazione Istanza:   (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P.(all’epoca dei fatti componente p.t. del Comitato Regionale Umbria - (nota n. 10020/250 pf14-15 SP/gb del 6.5.2015).

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale Umbria è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione delle norme di comportamento di cui principi di lealtà, correttezza e probità da rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, previsti dall’art. 1 bis del CGS, per aver concorso tra loro a formare e per aver sottoscritto due appendici ai verbali di riunione del Comitato Regionale Umbria (verbali n. 8 del 29/03/2008 e n. 9 del 29/04/2010, il solo – omissis - limitatamente a quest’ultimo verbale) da ritenersi non veridici in quanto difformi per contenuto, modalità e tempo alla realtà effettiva che invece volevano diversamente attestare, con l’aggravante della finalità illecita e del clamore avuto dalla vicenda, comportante danno all’immagine della F.I.G.C. Anche i Componenti del Comitato Regionale dell’Umbria sono sanzionati. Passando al merito dell’incolpazione va esaminata preliminarmente l’eccezione secondo la quale la insussistenza dei fatti addebitati nel presente procedimento ai deferiti sarebbe stata accertata con la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP di Perugia in data 13/1/2015. Effettivamente all’udienza del 19/12/2014 il GUP di Perugia, pur avendo disposto il rinvio a giudizio dei deferiti per i gravi reati di malversazione e truffa, con separata sentenza li ha prosciolti dai reati di falso loro addebitati (art. 61 n. 2, 110, 476 3 479 C.P.) perché il fatto non sussiste. Ma anche a prescindere dal fatto che si tratta di sentenza non emessa in seguito a dibattimento, il proscioglimento si basa solo ed esclusivamente sulla natura privatistica dei verbali oggetto dell’imputazione che rende la ritenuta falsità penalmente irrilevante (cfr. sentenza 13/1/2015). Pertanto il fatto accertato dalla sentenza è solo ed esclusivamente la natura privatistica dei verbali che se rende penalmente irrilevante la ritenuta falsità, non ha invece alcuna incidenza sul presente procedimento disciplinare che non deve certo stabilire se i deferiti hanno violato gli art. 476 e 479 del C.P. ma se la loro condotta ha violato l’art. 1 bis del CGS rispetto al quale la natura privatistica dei verbali in questione è del tutto indifferente. Ricordiamo infine che l’art. 1 comma 3 del CGS ribadisce l’autonomia dell’Ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 135/CFA del  26 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 05 Luglio 2016

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN – Sez. Disc. del 16.03.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. R.L., PRESIDENTE P.T. DEL C.R. UMBRIA, DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N.3670/1829 PF 10-11 SP/BLP DEL 25.11.2014

Massima: La Corte, su ricorso della Procura Federale, commina la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 10 agosto 2016 al Presidente del Comitato Regionale LND – FIGC dell’Umbria, che era stato prosciolto dal TFN  dalla violazione delle norme di comportamento di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità da rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, previsti dall’art. 1 bis del CGS, per aver posto in essere comportamenti non conformi a buone regole di gestione della vicenda sul finanziamento ottenuto dalla Regione Umbria per la realizzazione di un impianto sportivo, quali la disordinata e carente tenuta della contabilità, nonché l’utilizzo dei fondi per scopi diversi al momento dell’effettiva erogazione e comunque non attinenti allo scopo vincolato per il quale era stato concesso (prima quota del contributo di euro 150.000,00 utilizzata per differenti esigenze e seconda quota del contributo di euro 120.000,00, richiesta ed ottenuta in carenza di un reale ed effettivo stato di avanzamento dei lavori, come confermato dall’impresa appaltatrice degli stessi), tutti comportamenti da considerarsi fra loro collegati e finalizzati unitariamente all’irregolare ottenimento dei fondi ed irregolare utilizzo degli stessi, procurando così un danno all’immagine della struttura federale interessata ed esponendola al rischio di ripetizione del contributo ottenuto.” In effetti, la documentazione acquisita agli atti del procedimento consente di individuare profili di responsabilità della condotta del – omissis - rilevanti ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S.. La documentazione in questione di provenienza qualificata – utilizzabile quindi da questa CFA ai sensi dell’art. 32 quinquies stante l’acquisizione da parte della Procura Federale dalla Procura della Repubblica di Perugia – consente di dissentire dal giudizio espresso dal TFN circa l’assenza di qualsiasi profilo di responsabilità del – omissis -. Ed infatti, a prescindere dal rilievo secondo il quale l’impianto sportivo è stato ultimato nei tempi stabiliti ed in conformità agli obblighi assunti dal Comitato Regionale Umbria per ottenere l’erogazione del contributo regionale (permesso di costruire n. 111 dell’8.2.2006 e SCIA n. 3883 del 30.11.2011), ciò che rileva nella presente sede disciplinare appare il mancato rispetto delle regole di corretta amministrazione alle quali il dirigente federale avrebbe dovuto attenersi. Sotto questo precipuo aspetto (si rileva, per inciso, che pende davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale Umbria, un giudizio di responsabilità erariale a carico del – omissis - per tali vicende), dagli atti istruttori a disposizione del Collegio emerge che le due tranches di finanziamento siano state richieste ed ottenute, la prima, quando non era stato neanche acquisito il verbale di consegna lavori, la seconda, in mancanza di una rendicontazione chiara e trasparente, da parte del Comitato, degli importi fino a quel momento utilizzati da altro soggetto, ossia la Umbria Calcio S.r.l., società di servizi del Comitato, che aveva stipulato l’appalto unitario per la costruzione del campo da gioco e della nuova sede del Comitato Umbria. Conclusione alla quale si perviene agevolmente anche prescindendo da eventuali approfondimenti (che potrebbero emergere dal processo penale) circa i temi della effettiva data di inizio dei lavori dell’opera cui era destinato il contributo, della portata del termine di compimento dell’opera medesima e dell’entità delle opere effettivamente realizzate alla data dell’erogazione della seconda tranche di finanziamento. Risulta, quindi, accertato che, sebbene il richiedente del contributo sia stato il Comitato Umbria, i lavori, aventi ad oggetto unitariamente la costruzione del campo di gioco e dei locali della nuova sede, sono stati commissionati dalla società Umbria Calcio S.r.l., pur sempre soggetto diverso dal Comitato. Tutto ciò ha comportato, anche per l’inevitabile trasferimento dei flussi del finanziamento pubblico dal Comitato alla società Calcio Umbria, titolare dell’appalto e soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo nei confronti dell’appaltatore, un deficit di decifrabilità e trasparenza della contabilità e dei movimenti finanziari direttamente riconducibili al finanziamento che il Comitato aveva ottenuto dalla Regione Umbria per la costruzione del solo campo di gioco (e quindi non per la realizzazione della nuova sede del Comitato). Sotto questo aspetto, la relazione peritale disposta nell’ambito dell’indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Perugia ha accertato che la prima tranche del contributo erogato venne utilizzata dalla società Calcio Umbria, cui il Comitato aveva trasferito € 100,000,00, per finalità estranee a quelle cui lo stesso era destinato (€ 73.577,02 per acquisto di materiale ed arredamento d’interni che nulla hanno a che vedere con il campo di gioco); i restanti € 50.000,00 rimasti momentaneamente nella disponibilità del Comitato, vennero impiegati comunque per finalità estranee alla costruzione del campo di gioco. Quanto alla seconda tranche di € 120.000,00, tale somma è risultato essere stata utilizzata per pagare la fattura n. 30 dell’8.6.2010, apparentemente riguardante lavori eseguiti per la realizzazione del campo di calcio, ma in realtà relativa alle altre opere appaltate alla ditta – omissis - (cfr. relazione Dott. – omissis - del 18.10.2011). Con riguardo a questi aspetti, pertanto, la Corte, a differenza di quanto deciso dal TFN, ritiene che sussistano elementi che facciano ritenere senza dubbio violati da parte del – omissis - i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva cui devono adeguarsi, ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S., le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.038/TFN del 16 Marzo 2015

Impugnazione Istanza:  (51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria) - (nota n. 3670/1829 pf10- 11 SP/blp del 25.11.2014).

Massima: Il TFN proscioglie il Presidente del Comitato Regionale, dalla violazione delle norme di comportamento di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità da rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, previsti dall’art. 1 bis del CGS, per aver posto in essere comportamenti non conformi a buone regole di gestione della vicenda sul finanziamento ottenuto dalla Regione Umbria per la realizzazione di un impianto sportivo, quali la disordinata e carente tenuta della contabilità, nonché l’utilizzo dei fondi per scopi diversi al momento dell’effettiva erogazione e comunque non attinenti allo scopo vincolato per il quale era stato concesso (prima quota del contributo di euro 150.000,00 utilizzata per differenti esigenze e seconda quota del contributo di euro 120.000,00, richiesta ed ottenuta in carenza di un reale ed effettivo stato di avanzamento dei lavori, come confermato dall’impresa appaltatrice degli stessi), tutti comportamenti da considerarsi fra loro collegati e finalizzati unitariamente all’irregolare ottenimento dei fondi ed irregolare utilizzo degli stessi, procurando così un danno all’immagine della struttura federale interessata ed esponendola al rischio di ripetizione del contributo ottenuto.”

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 Gennaio 2011

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 268/CGF del 24 maggio 20110

Parti: SIG. M.P. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) E’ responsabile della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1,comma 1, del CGS, il Segretario del Comitato Regionale della LND della FIGC il quale,con dolo o colpa grave, ometta di coadiuvare il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nella attività di verifica della regolarità delle domande di iscrizione ai campionati regionali dilettantistici.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 Dicembre 2010

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 225/CGF del 20 aprile 2010

Parti: SIG. G.G./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) E’ responsabile della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità, di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, il Presidente del Comitato Regionale della LND della FIGC il quale, con dolo o colpa grave, ometta di verificare di persona ed in concreto la regolarità delle domande di iscrizione ai Campionati Regionali dilettantistici.

Massima TNAS:  (2) Non si può porre sullo stesso piano ai fini disciplinari la figura di un Presidente di Comitato Regionale della LND della FIGC e quella dei Consiglieri dello stesso. A differenza dei semplici membri dei Consigli Direttivi, i Presidenti dei Comitati Regionali rappresentano anche e direttamente la stessa FIGC sul territorio, svolgendo una sorta di funzione “prefettizia” in favore del governo centrale della FIGC.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 92/CDN  del 10 Giugno 2010 n. 6  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (292) – Deferimento della Procura Federale a carico di:  V. C. (Commissario di campo della LND – Serie D) (nota n. 7154/481pf09- 10/SP/blp del 27.4.2010).

Massima: Il commissario di campo della Lega Nazionale Dilettanti Serie D, sulla base dell’esposto dell’arbitro, è sanzionato con l’inibizione per mesi 1 per le violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS, per aver chiesto all’arbitro stesso di redigere il referto della gara, in favore del calciatore, in modo da evitargli una squalifica in relazione al comportamento tenuto in occasione della sua espulsione.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 20 Aprile 2010 n.2 e 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN dell’11.3.2010

Impugnazione – istanza: 2) Ricorso del sig. G.G., all’epoca dei fatti presidente del Comitato Regionale Veneto L.N.D. Avverso la sanzione della inibizione per anni 2 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione: a) dell’art.1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 2 e 3 C.G.S., 49 N.O.I.F., 13 e 14 Regolamento L.N.D. ed al Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2009 del Comitato Regionale Veneto; b) degli artt.1, comma 1 e 2 e 8, comma 1 e 2 C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 1 e 2 N.O.I.F.; c) dell’art. 1. comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 14 regolamento L.N.D. e 10, comma 1 e 2 N.O.I.F., nota n. 3278/231pf09-10/sp/blp del 10.12.2009 – 3) Ricorso del sig. P.M., all’epoca dei fatti segretario del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., avverso la sanzione della inibizione per anni 2 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione: a) dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 2 e 3 C.G.S., 49 N.O.I.F., 13 e 14 regolamento L.N.D. ed al Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2009 del Comitato Regionale Veneto; b) degli artt.1, comma 1 e 2 e 8, comma 1 e 2 C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 1 e 2 N.O.I.F.; c) dell’art. 1. comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 14 regolamento L.N.D. e 10, comma 1 e 2 N.O.I.F., nota n. 3278/231pf09-10/sp/blp del 10.12.2009 Massima: Sono sanzionati il presidente ed il segretario del Comitato Regionale FIGC per la violazione: A) di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento agli artt. 7, comma secondo e terzo dello Statuto, 49 N.O.I.F., 13 e 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ed in relazione alle norme di cui al Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2009 del Comitato Regionale Veneto, per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, in concorso, indotto intenzionalmente in errore il Consiglio Direttivo nella riunione del 29.7.2009 ad ammettere alla partecipazione dei campionati di competenza, per la stagione agonistica 2009/2010, numerose società, individuate in premessa, che avevano violato i termini e le condizioni fissate nel Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2009 del Comitato Regionale Veneto, mediante l'omissione di notizie e documenti idonei a rilevare tali irregolarità, con conseguente alterazione della regolarità dello svolgimento dei relativi campionati per la stagione agonistica 2009/2010; B) di cui agli artt. 1, comma 1 e 2, e 8, comma 1 e 2, C.G.S. con riferimento all'art. 10, comma 1 e 2, N.O.I.F., per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere entrambi, singolarmente ed in concorso, posto in essere più azioni volte ad ostacolare e/o ritardare l'attività di indagine e di acquisizione documentale in ordine ai fatti denunciati, nonché per avere esercitato pressioni dirette ed ambientali nei confronti di due dipendenti dell'Ufficio Contabilità presso il Comitato Regionale Veneto, finalizzate ad acquisire dai predetti notizie in ordine alle loro svolte audizioni, nonché indurre i predetti dipendenti ad assumersi la diretta responsabilità delle riscontrate violazioni al fine di mandare indenni da ogni responsabilità il suddetto Comitato ed i suoi  componenti dalle irregolarità riscontrate nella iscrizione di numerose Società ai campionati di competenza per la stagione 2009/2010; C) dell'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all'art. 14 del Regolamento della L.N.D. e all'art. 10, comma 2, N.O.I.F., per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere entrambi, singolarmente ed in concorso, elaborato e redatto il verbale della riunione del 29.7.2009 del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, successivamente fatto approvare dallo stesso Consiglio Direttivo, in cui si dava per eseguita la verifica complessiva della documentazione inerente le domande di iscrizione ai campionati di competenza rappresentando un complessivo esame collegiale del Consiglio Direttivo della relativa documentazione, che risulta accertato nei fatti non esserci stato. Consegue la sanzione di anni 1 e mesi 6 per il presidente ed anni 1 per il segretario. Il caso di specie: L’indagine era stata originata da un esposto-denuncia del Presidente di una società, il quale aveva richiesto alla Procura Federale di svolgere indagini presso il Comitato Regionale Veneto al fine di accertare l'iscrizione non regolare al campionato di competenza, per la Stagione Sportiva 2009/2010, di alcune società di calcio dilettanti. Lo stesso, inoltre, si doleva del fatto che la sua società non era stata ammessa a partecipare al Campionato di 1a Categoria “per non aver presentato nel termine utile prescritto sia la documentazione richiesta, sia il versamento della quota di iscrizione”. Al contrario, peraltro, di quanto era avvenuto per altre Società parimenti inadempienti.

 

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 56/CGF Riunione del 30 ottobre 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 64/CGF Riunione del 14 Novembre 2008 n. 1  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 9.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. Inversi Giovanni avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 10 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, C.G.S. anche in relazione alle disposizioni del regolamento amministrativo-contabile della LND previgente e vigente

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale è responsabile delle irregolarità gestorie nella attività del Comitato medesimo in quanto ha intrattenuto rapporti con il Presidente della Delegazione Regionale sulla cui ortodossa amministrazione dei contributi regionali assegnati al Comitato ha omesso di vigilare. Trattasi del percepimento, da parte della Delegazione Regionale, di contributi regionali accumulatisi nel tempo senza l’iscrizione nei bilanci del Comitato Regionale, nonché del ricevimento, anni prima di un dono da parte del Presidente della delegazione di un telefono cellulare ed un telone copriauto. Con riferimento ai profili della unitaria incolpazione ai sensi dell’art. 1 C.G.S., possono ritenersi escluse porzioni di essa, quali quelle relative alla indebita ricezione di doni, tenuto conto della loro remota collocazione nel tempo (tra la fine del 2002 ed i primi mesi del 2003, secondo le risultanze processuali, ed in particolare la deposizione) nonché quelle relative alla omessa informazione al Comitato circa gli esiti della verifica del S.I.V.A. (alla stregua di quanto emerge dai verbali del Comitato), deve ritenersi chiara ed inequivoca la responsabilità del Presidente del comitato Regionale in ordine alla conoscenza delle indebite prassi gestorie del Presidente della Delegazione Regionale ed alla conseguente omissione di ogni iniziativa tendente alla censura e repressione di tali condotte e all’adozione di misure rivolte a ripristinare la legittimità amministrativo-contabile.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN  del 09 settembre 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (18) – Deferimento del procuratore federale a carico di: M.C. (nella sua qualità di Presidente prima e quindi delegato del Comitato Provinciale (poi delegazione) FIGC Valle d’Aosta) e G.I. (nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale FIGC Piemonte e Valle d’Aosta e di temporaneo reggente della delegazione della Valle d’Aosta) (nota n. 332/684 pf07- 08/SP/ma del 17.7.2008)

Massima: Il Presidente del Comitato Provinciale FIGC risponde della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 del CGS, in relazione anche alle disposizioni del Regolamento amministrativo-contabile della LND pre-vigente e vigente in materia di tenuta delle scritture contabili, di redazione del piano dei conti e del conto consuntivo e/o bilancio di esercizio e di relazione sulla gestione annua, per aver tenuto un comportamento antiregolamentare di particolare gravità ed intensità, connotato da rilevante interesse personale, avendo ricevuto contributi da parte della regione negli anni 2003, 2005, 2006 e 2007 ed avendone disposto personalmente, senza iscriverli nella contabilità e nei bilanci consuntivi della struttura alla quale era preposto, nonché per aver fatto omaggi indebiti a favore di soggetto tesserato preposto alla sua vigilanza. Il Presidente del Comitato Provinciale FIGC risponde della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 del CGS, in relazione anche alle disposizioni del Regolamento amministrativo-contabile della LND previgente e vigente in materia di tenuta delle scritture contabili, di redazione del piano dei conti e del conto consuntivo e/o del bilancio di esercizio, di relazione sulla gestione annua e di svolgimento delle attività negoziali di acquisizione di beni e servizi, per aver tenuto un comportamento antiregolamentare di particolare gravità ed intensità, connotato da rilevante interesse personale, avendo sollecitato, ricevuto e, comunque, accettato omaggi indebiti o quanto meno inopportuni, sotto forma di denaro ed altre utilità, da parte di tesserato sottoposto alla sua vigilanza; per aver omesso gli opportuni controlli sull’operato di struttura federale dipendente da quella alla quale era preposto, gestita all’epoca dal medesimo soggetto autore degli indebiti omaggi a suo favore, e per averne poi temporaneamente ricoperto lo stesso vertice, senza l’adozione di specifiche iniziative chiarificatrici e riparatorie; per non aver correttamente informato i componenti del Comitato Regionale al quale era preposto sull’effettivo esito di una verifica amministrativa espletata, quanto meno minimizzando gli esiti reali della verifica compiuta, per non aver tempestivamente disdettato il contratto di servizio del portale web del Comitato  e per averne di fatto personalmente condotto la gestione, pur essendo privo di specifiche conoscenze ed esperienze in materia, con aggravio di costi ed oneri a carico della Federazione. Consegue la sanzione dell’inibizione (anni 2 e mesi 6) per il primo e (mesi 10) per il secondo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 28/CDN del 1 Febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: I.M., già Vice Presidente FIGC inibito per anni 5 con proposta di preclusione; F.B., Presidente del Comitato Regionale Toscana; P.C., Presidente Pol. Firenze Ovest ASD; F.C., Segretario con delega di rappresentanza AC Quarrata Olimpia; F.B., all’epoca dei fatti Presidente AC Calenzano ASD, attualmente consigliere; A.A., consigliere con delega di rappresentanza VFD Colligiana Srl attualmente denominata Valdelsa Football Colligiana Srl; D.B., all’epoca dei fatti Presidente USD Tegoleto, attualmente vice Presidente; L.T., all’epoca dei fatti Presidente Pol. Dil. San Donato Acli, attualmente consigliere; P.S., qualificatosi dirigente US Montescudaio; A.D., all’epoca dei fatti socio ASD Fortis Lucchese 1905 Srl, attualmente consigliere; P.G., dirigente all’epoca dei fatti USD Altopascio Marginone 2000; E.A., consigliere con delega di rappresentanza ASD Orlando Calcio. e delle società: ASD Orlando Calcio; AC Calenzano ASD; Pol. Dil. San Donato Acli; Pol. Firenze Ovest ASD; US Montescudaio ASD; USD Tegoleto; ASD Fortis Lucchese 1905 Srl; USD Altopascio Marginone 2000; Valdelsa Football Colligiana Srl; AC Quarrata Olimpia. (nota n. 604/791pf06-07/SP/MC del 1.10.2007).

Massima: Risponde della violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, CGS vigente all’epoca dei fatti e vigente, dell’art. 3, commi 1 e 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 5, comma 1, 4 e 5 CGS), dell’art. 17, comma 8, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 19, comma 2, lettera d), e 22, comma 8, CGS) colui che, con unica condotta plurioffensiva, in violazione di più disposizioni del CGS, pur essendo assoggettato alla sanzione disciplinare esecutiva dell’inibizione, partecipava a una affollata riunione di carattere sportivo cui convenivano centinaia di dirigenti, soci e tesserati di società sportive calcistiche, oltre a dirigenti del CR della LND. Massima: Rispondono della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti e vigente, coloro che hanno promosso l’illecita iniziativa intesa alla promozione di riunione di società sportive con un dirigente federale colpito dalla sanzione disciplinare esecutiva dell’inibizione, sottoscrivendo tutti la “mozione d’ordine” presentata all’assemblea ordinaria del Comitato Regionale della LND.

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e vigente, perché, pur non potendogli né dovendogli sfuggire, in qualità di dirigente federale, il carattere illecito di una iniziativa intesa alla promozione di una riunione di società sportive con un dirigente federale colpito dalla sanzione disciplinare esecutiva dell’inibizione, non si adoperava perché fosse ritirata la “mozione d’ordine” sottoscritta da rappresentanti e/o dirigenti di società calcistiche dilettantistiche, del tutto estranea all’ordine del giorno dell’assemblea e, quindi, inammissibile oltre che manifestamente illegittima, in quanto intesa a promuovere la suddetta riunione, né si adoperava comunque quantomeno per chiarire, dopo la votazione della medesima da parte dell’assemblea ordinaria del CR, l’inammissibilità e illegittimità della medesima e la totale contrarietà dell’iniziativa alle regole dell’ordinamento giuridico federale, al fine di dissuadere le società sportive associate dal prendere parte alla programmata riunione; nonché per aver presenziato egli stesso alla suddetta riunione, così contribuendo ad accrescerne il rilievo e prestigio, ingenerando confusione in ordine alla possibile legittimità dell’iniziativa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 26/CDN del 25 Gennaio 2008 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: I.G. (Presidente del Comitato Provinciale di Bologna) per violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione al disposto dei CC. UU. n. 2 del 13.7.2006 e n. 3 del 21.7.2006 del C.P. di Bologna; A.P. (presidente ASD Virtus Calcio) per violazione art. 1 comma 1 CGS e della societa’ ASD Virtus Calcio per violazione art. 2 comma 4 CGS (nota n. 1449/127pf/sp/ma del 30.3.2007)

Massima: Il Presidente del Comitato Provinciale della LND risponde della violazione per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver consentito l’iscrizione di una società, quando ormai era scaduto il termine sancito dai CU n. 2 del 13.7.2006 e n. 3 del 21.7.2006, emanato dal Comitato Provinciale presieduto proprio dal deferito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 024/C Riunione del 05 Dicembre 2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI: · RAFFAELLI FILIPPO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.; S.A., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERAL DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.; M.M., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.; C.B., VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA CAMAIORE CALCIO A.S.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.; E DELLE SOCIETÀ: F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 8, COMMA 3 C.G.S. CAMAIORE CALCIO A.S.D., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 8, COMMA 3 C.G.S..

Massima: Il Consigliere del Comitato Regionale è sanzionato con l’inibizione per anni 1 per la violazione degli articoli 1, comma 1, e 8, comma 1 C.G.S. per aver svolto attività di intermediazione tra società iscritte al campionato di Eccellenza ed alcuni calciatori nell’ambito del trasferimento di questi ultimi. Anche gli altri soggetti che hanno intrattenuto rapporti con lo stesso sono sanzionati.

 

 Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 10/CDN dell’8 ottobre 2007 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.M. (Presidente del Comitato Regionale Lombardia della LND) per violazione art. 1 comma 1 CGS anche in relazione alle disposizioni concernenti la gestione amministrativa e contabile del CR di cui al regolamento amministrativo contabile della LND (nota n. 298/383pf06-07/sp/en del 7.8.2007).

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale è responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, perché, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, si è reso responsabile di irregolarità amministrative e contabili. (Nel caso di specie il Presidente ha affidato una prestazione di servizi di ospitalità alberghiera per il raduno organizzato dal CR ad un Hotel senza osservare la procedura di cui all’All. A dell’art. 8 del RAC per i Comitati regionali della LND approvato il 21 marzo 1997. In particolare, non solo non ha provveduto a richiedere all’inizio di ogni anno i prezzi dei prodotti e servizi offerti dai fornitori di fiducia, né ha fatto valutare la congruità e la convenienza di tali prezzi dal Consiglio direttivo, ma anche ha provveduto al pagamento della relativa spesa, dietro presentazione di semplice preventivo, da lui stesso consegnato agli impiegati amministrativi del CR, senza pretendere poi immediatamente l’emissione della relativa fattura. Successivamente, in vista e in relazione alla verifica ispettiva del ISVA della LND, quale giustificativo della spesa, è stata utilizzata una fattura mai registrata dal predetto prestatore di servizi, emessa due anni dopo la prestazione con predatazione e, quindi, palesemente non veridica. In secondo luogo, ha affidato, senza svolgimento di alcuna gara in forma di licitazione privata secondo quanto previsto dall’art. 8 RAC una prestazione di servizi informatici relativi al sito internet del CR ad una società. La circostanza che tale iniziativa fosse stata autorizzata dalla assemblea delle Società del CR, infatti, non assume rilevanza, posto che, in ogni caso, la scelta del contraente doveva avvenire sulla base della normativa vigente. In ogni caso, poi, una maggiore trasparenza nella scelta del contraente avrebbe evitato l’insorgere di dubbi e perplessità che certamente non giovano al prestigio e all’onorabilità dell’intero movimento sportivo dilettantistico. In terzo luogo, ha omesso di operare un controllo sulla effettiva attività svolta da un collaboratore per conto del CR, attività che si è rivelata quantomeno ambigua, anche in relazione alla poco chiara erogazione di compensi a tale collaboratore da parte di fornitori del Comitato medesimo).

 

 Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 58/CGF Riunione del 13 dicembre 2007 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D.N. Com. Uff. n.10/CDN dell’ 8.10.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso ai sensi degli artt. 31, comma 1, e 33 del Codice Giustizia Sportiva del sig. G.M. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi dieci inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale e ricorso ai sensi dell’art. 31, comma 1, e art. 33, comma 4 lett b), del Procuratore Federale avverso la sanzione dell’inibizione per mesi dieci inflitta al signor G.M.

Massima: In vigenza, alla data del 20-30/10/2005, del disposto di cui all’art. 8, all. A, del R.A.C., il Presidente del Comitato Regionale aveva il dovere, per i servizi di ospitalità alberghiera, di richiedere preventivamente, come statuito dalla procedura, tre preventivi diversi “quando l’impegno di spesa è inferiore (come nella fattispecie) a L. 40.000.000”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 040/C Riunione del 16 Marzo 2007 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.1.2007 PROT. N. 887/77/PF/SP/MA A CARICO DI: - Z.M., PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA L.N.D. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 N.O.I.F. E ALL’ART. 4, COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI; - R.G., GIA PRESIDENTE DELL’A.S.D. FRASCATI CALCIO E DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 DELLE N.O.I.F., NONCHE DELL’ART. 7, COMMA 3 DEL C.G.S.; - Z.D., GIA PRESIDENTE DELL’A.S.D. FRASCATI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A) E 52, COMMA 2 N.O.I.F.; - C.P., GIA VICE PRESIDENTE E SOCIO DELL’A.S.D. FRASCATI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 N.O.I.F.; - A.F., SOCIO E DIRIGENTE DELL’A.S.D. FRASCATI CALCIO E DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 N.O.I.F.; - A.S.D. LUPA FRASCATI A TITOLO DI RESPONSABILITA DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.16, COMMA 4 LETT. A), 17, COMMA 2 E 52, COMMA 2 N.O.I.F., PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI DIRIGENTI E TESSERATI.

Massima: Il presidente del Comitato regionale, accusato unitamente ad altri deferiti di aver posto in essere condotte “causalmente orientate, in definitiva, in senso teleologico, ad assicurare il risultato dell’operazione tesa all’elusione del divieto di cessione del titolo sportivo, con la conservazione, in capo alla A.S.D. Lupa Frascati, della matricola federale appartenente alla A.S.D. Frascati Calcio e, quindi, a rendere possibile l’iscrizione indebita al campionato di Eccellenza laziale della squadra del nuovo sodalizio”  non risponde della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., perchè la sua attività, per quel che risulta documentalmente acquisto agli atti, è sempre stata ispirata a rigore formale, a pronta evasione dei suoi doveri di ufficio e a tempestiva comunicazione degli atti in favore degli Organi preposti ad esaminarli e valutarli. Anche tutti gli altri deferiti sono stati prosciolti. Non può ritenersi integrata la violazione dell’art. 17 comma 2 delle N.O.I.F., perche il Dirigente Federale, ricevuta tempestiva comunicazione del mutamento di denominazione sociale (entro il perentorio termine del 5 luglio (trattandosi di Societa Dilettantistica), ha puntualmente verificato la regolarità formale degli atti, ha espresso il suo conseguente parere ed ha trasmesso gli atti all’Organo Federale preposto ad autorizzare il cambio di denominazione, con tutti gli allegati richiesti dalla norma in esame. Non può ritenersi la sussistenza della violazione di cui all’art. 52 2 comma delle N.O.I.F. perchè nella fattispecie, come già più volte detto, non e intervenuta alcuna cessione di titolo o valutazione economica dello stesso. Non può ritenersi integrata la violazione dell’art. 4 comma 6 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, perche come innanzi argomentato con i puntuali riferimenti documentali, quando il Presidente del Comitato Regionale ha ravvisato ipotetici conflitti in ordine alla legittimità del poteri, per opportuna conoscenza ha inviato le comunicazioni alla Lega Nazionale Dilettanti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 010/C Riunione del 14 Settembre 2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: 2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. V.G., GIA COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 C.G.S. E 40 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA DELLA F.I.G.C..

Massima: Il componente del Comitato Provinciale di Campobasso al Comitato Regionale Molise del Settore Giovanile e Scolastico, responsabile della vendita dei valori federali, è sanzionato con l’inibizione per mesi 6 per la violazione degli art. 1 CGS e 40 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.G.C. per il parziale versamento degli introiti conseguenti alla vendita di cartellini annuali per la stagione sportiva 2004/2005 l’importo di €1.754,50 fino al 23.1.2006, data in cui il predetto ha restituito l’intero ammanco

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 039/C Riunione del 13 Marzo 2007 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 24.1.2007 PROT. N. 846/210/PF/SP/MA A CARICO DEI SIGNORI: - P.A., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL SETTORE PER L’ATTIVITA GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; - PASINI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L’ATTIVITA GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.-

Massima: Il Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico ed il Presidente Regionale del Settore Giovanile e Scolastico non rispondono della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. per avere il primo, in ragione del proprio ufficio e con riferimento ad attività rientranti nelle sue competenze, sollecitato al secondo l’illecita corresponsione di somme di denaro, o comunque ricevuto da quest’ultimo tali somme di denaro, in cambio di opportunità e vantaggi da garantire, attraverso il proprio ufficio, per essersi il secondo prestato a praticare tali illecite dazioni in favore del primo, per garantirsi, comunque, un ingiusto profitto consistente nella possibilità di riconferma nel proprio incarico di Presidente del Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, sia in cambio di opportunità e vantaggi, che gli sarebbero stati offerti dal presidente nazionale, omettendo di denunciare i fatti ai competenti organi di giustizia sportiva. Dalla documentazione agli atti è emerso che manca la prova delle suddette condotte illecite atteso che il presente procedimento disciplinare deriva un più vasto procedimento penale in cui il P.M., infatti, aveva cosi concluso: “l’istruttoria non prova, dunque, ne che le somme predette siano realmente state elargite a favore del Presidente, ne tanto meno, che un ulteriore cifra pari ad €10.000,00, sia stata a questi consegnata nel 2003 presso il Grand Hotel …”.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 73/CDN  del 03 Aprile 2009  n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (152) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. P. (direttore generale della Soc. Olbia Calcio srl), F.C. R. (presidente della Soc. Olbia Calcio Srl, all’epoca dei fatti) e della società  Olbia Calcio Srl (nota n. 3652/066pf08-09/AM/ma del 12.1.2009)

Massima: Non emergono profili di responsabilità degli incolpati in merito agli addebiti contestati quando dalla documentazione versata in atti dagli incolpati - in particolare dal Verbale delle Decisioni dell’Amministratore Unico e Presidente del 14.1.2008 e dall’Appendice del modulo di censimento del 16.1.2008 - risulta chiaramente che il deferito - a decorrere appunto dal mese di gennaio 2008 – rivestiva la qualifica di Direttore Generale della medesima società e in quanto tale pienamente legittimato ad occuparsi della gestione complessiva della stessa società, avendone peraltro anche la rappresentanza legale verso terzi. Peraltro, la funzione di Direttore Generale, in considerazione appunto della sua omnicomprensività, involge necessariamente tutti gli aspetti che possono influire e/o riguardare sull’andamento economico, sportivo e societario, ed è del tutto naturale che un Direttore Generale si occupi di tutti gli incombenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati economici e sportivi della società, ivi compresi gli aspetti contrattuali ed economici che possono riguardare i singoli tesserati. A ciò si aggiunga che non sussistono elementi di prova contraria da cui si possa desumere con certezza che il deferito abbia svolto attività per cui non fosse abilitato, atteso che gli articoli giornalistici citati e prodotti si risolvono in mere valutazioni tecnicosportive, peraltro nel caso di specie estremamente generiche, e che non possono certamente costituire sicuri indici rilevatori dello svolgimento di una specifica e circoscritta attività dirigenziale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN del 07 Marzo 2008 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(123) - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.S. (Fiduciario Regionale dei campi sportivi) e P.M. (Presidente GSD Amor Portuense) per violazione art. 1 comma 1 CGS e della societa’ GSD Amor Portuense per violazione art. 2 comma 4 VGS (oggi art. 4 comma 1) (nota n. 1465/151pf06-07/sp/en del 3.12.2007)

Massima: L’art. 10 NOIF, attribuisce la qualifica di dirigente federale esclusivamente a “coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 30/CDN  del 28 ottobre 2008  n.  4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (32) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.C.T.S. (Presidente della Soc. AS Sport Five), J.G.D.O. (dirigente della Soc. AS Sport Five) e della società  AS Sport Five (nota n. 2177/481pf/SP/ma dell’11.6.2007)

Massima: Il dirigente della società è sanzionato con la squalifica per essere stato tesserato con la società come dirigente accompagnatore ma di fatto utilizzato come allenatore, pur non essendo iscritto in alcun albo o elenco del Settore tecnico. Consegue la sanzione della squalifica.

  

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 15 Settembre 2003 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo dott. N.D.C. avverso la sanzione della inibizione di anni uno per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale, viene deferito dalla procura federale alla Commissione disciplinare per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione alla condotta tenuta nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo della gara allorquando nella predetta occasione, era entrato nello spogliatoio dell’arbitro e, qualificandosi come Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale, si era rivolto adirato al direttore di gara.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 76/CGF Riunione del 11 gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.A.F. C.U. n. 24/C del 4 dicembre 2006

Impugnazione - istanza:Ricorso ai sensi dell’ art. 32, comma 7, Statuto F.I.G.C. (previgente) del sig. F.R. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il Consigliere del Comitato Regionale, è responsabile della violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S , vigente al momento dei fatti per avere svolto nel corso della campagna trasferimenti e acquisti della stagione sportiva 2005-2006 un’attività di intermediazione tra società iscritte al Campionato di Eccellenza e vari calciatori, partecipando attivamente alle relative trattative. Infatti, l’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente al momento dei fatti, precludeva “ai soggetti dell’ordinamento sportivo di svolgere attività attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori e di tecnici” (salvo, per i dirigenti di società, che non si trattasse di attività svolta per la propria società).

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/Cf del 18 aprile 2003 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di parere interpretativo dello art. 10, comma 1, delle norme organizzative interne della F.I.G.C., in relazione ad attività specifica svolta dai dirigenti federali, su incarico della federazione, diversa da quella espletata in qualità di dirigente federale.

Interpretazione: L’articolo 10, comma 1, delle N.O.I.F. non osta alla corresponsione di compensi o retribuzioni ai soggetti che, pur rivestendo la carica di dirigente federale ai sensi dello stesso articolo 10, comma 1, svolgano a favore della Federazione ulteriori e specifiche attività.

Interpretazione:L’articolo 10, comma 1, delle N.O.I.F., nel definire la figura dei dirigenti federali, quali soggetti che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare, sancisce anche la gratuità di dette funzioni. Esse sono, appunto, non retribuite. Si tratta, evidentemente, di incarichi di tipo onorario, legati, secondo la tradizione, allo svolgimento delle attività di determinazione della volontà della Federazione, come nel caso della preposizione ad organismi federali, o alla composizione di organi collegiali, che svolgono funzioni preparatorie delle decisioni di detti organismi o di controllo successivo. La gratuità, essendo legata a tale particolare e tassativa individuazione e connotazione di attività, non si estende alle altre attività, specificamente svolte in favore della Federazione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 3 maggio 2001 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 33 dell’1.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. D.G. e dell’A.S. Olmo 84 Donatello, a seguito di proprio deferimento rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 7 N.O.I.F. e ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S

Massima: Il Componente del Comitato Provinciale è responsabile in ordine alla violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 7 delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara, svolto la funzione di Dirigente accompagnatore di una società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 5 aprile 2001 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 dell’1.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. S.O., a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: E’ responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. il dirigente federale che, al termine della gara, si reca nello spogliatoio del Direttore di gara e si presenta a costui come un collega arbitro più anziano.

 

 Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/Cf del 19 giugno 2000 n. 3 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. L.O., componente del Comitato Provinciale di Arezzo, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per condotta antiregolamentare tenuta nell’esercizio delle sue funzioni.

Massima: Il componente del Comitato Provinciale infrange l’art. 1 comma 1 C.G.S., allorquando, avvalendosi della sua qualifica federale, ha richiesto ed ottenuto dal Presidente di altro Comitato Provinciale copia del referto arbitrale relativo ad una gara, in quanto tale richiesta poteva essere avanzata solo dal Segretario o dal Presidente del suo Comitato. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/Cf del 19 giugno 2000 n. 6 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. D’I.P., consigliere del Comitato Regionale Lazio L.N.D., per violazione degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 2 C.G.S., per condotta antiregolamentare tenuta nell’esercizio delle sue funzioni.

Massima: Il Consigliere del Comitato Regionale non commette alcuna violazione dell’art. 1 commi 1 e 4 C.G.S. allorquando fornisce solamente al presidente di una società il numero di telefono di un allenatore che poi tessererà come tecnico, esonerando il precedente allenatore, in quanto, con tale comportamento il consigliere non è parte attiva nella trattativa.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/Cf del 19 giugno 2000 n. 5 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. F.R., Presidente del Comitato Locale di San Donà di Piave, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per condotta antiregolamentare tenuta nell’esercizio delle sue funzioni.

Massima: L’inserimento di un foglio illustrativo di un poliambulatorio (peraltro non autorizzato al rilascio di certificati di idoneità sportiva, non avendo ottenuto il prescritto accredito previsto dalla Regione), avente ad oggetto "proposta di servizio di medicina dello sport”, all’interno del Comunicato Ufficiale inviato alle società, non rappresenta una forma di pubblicità in favore del suddetto poliambulatorio quando il suddetto foglio informativo è trasmesso senza alcun commento, sottolineatura o sollecitazione. Consegue che alcuna responsabilità può essere ascritta al Presidente del Comitato, che ha autorizzato l’inserimento del foglio all’interno del Comunicato.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 22 novembre 1999 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. D.T.O., Presidente del Comitato Provinciale di Isernia, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamento antiregolamentare posto in essere nell’esercizio delle sue funzioni.

Massima: Il Presidente del Comitato Provinciale, che invita l’arbitro della gara a modificare il proprio referto, sostituendolo con altro da cui emergerebbe che l’aggressione subita sia stata posta in essere da altro calciatore rispetto a quello che effettivamente l’ha commessa, è sanzionato con la inibizione (due mesi), per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per aver posto in essere un comportamento antiregolamentare nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 22 novembre 1999 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sigg.ri M.M., F.V. e P.D., rispettivamente Presidente, Segretario e Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Siena, per violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 C.G.S. in relazione all’art. 24 comma 9 C.G.S., per condotta antiregolamentare tenuta nell’ambito dell’attività svolta in seno al comitato.

Massima: Il comportamento del Presidente, Segretario e Giudice Sportivo del Comitato Provinciale non integra alcuna violazione di cui all'art. 1 commi 1 e 3 C.G.S. in relazione all'art. 24, comma 9, dello stesso Codice, per aver in pendenza di giudizio in prima istanza, relativo alle eventuali sanzioni e/o decisioni da adottare in relazione a fatti avvenuti in occasione della disputa di una determinata gara, scambiato più volte tra di loro, e fornito anche a terzi, informazioni e notizie circa il detto procedimento disciplinare, nonché anticipato il contenuto della decisione che il Giudice Sportivo avrebbe poi adottato, allorquando all’esito dell’istruttoria dibattimentale è stato dimostrato che le informazioni date non possono essere interpretate come anticipazione della sentenza, ma solo come previsioni dettate dall'esperienza del dirigente.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/C Riunione del 7 ottobre 1999 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sardegna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 1 del 30.7.1999

Impugnazione - istanza:Appello della S.S.C. La Pineta avverso le sanzioni dell’esclusione dal Campionato Regionale Giovanissimi 1999/2000 e dell’inibizione fino al 31.12.2000 inflitte ai sigg.ri C.F. e P.G.

Massima: Il Presidente del Comitato Regionale del Settore per l'Attività giovanile e Scolastica deferisce al Giudice Sportivo di 2° Grado la S.S.C., il presidente ed i dirigenti della società per rispondere delle infrazioni disciplinari relative alle irregolarità accertate nello svolgimento del Torneo Internazionale: in particolare si contestava l'arbitraria estensione della partecipazione al Tomeo di categorie di calciatori non comprese nel Regolamento autorizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, e di avere impedito a giovani calciatori la partecipazione al Torneo, con l'aggravante di disdicevoli motivi, alla società S.S.C.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 20/CF del 4 agosto 1999 n.2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. S.U., componente del Comitato Provinciale di Pisa e vice presidente della S.S. Scintilla Pisa Est, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 7 N.O.I.F., per aver assistito a diverse gare sedendo sulla panchina di detta società, nonchè della S.S. Scintilla Pisa Est, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Massima: L'art. 10 comma 7 N.O.I.F. vieta ai dirigenti federali che siano anche dirigenti di società di svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara e di "essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società”.

 

 Decisione CF: Comunicato Ufficiale 15/CF del 19 aprile 1999 n.4 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. P.G., Presidente del Comitato Regionale Sicilia L.N.D., per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamenti antiregolamentari posti in essere in occasione del ritiro dell’A.S. Giarre presso l’Hotel Delle Rose a Cascia.

Massima: Risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 Cod. Giust. Sport. il Presidente del Comitato Regionale per aver soggiornato, con un suo accompagnatore non tesserato, presso l’Hotel a spese della società che in quel momento stava svolgendo il ritiro pre-campionato, facendo, inoltre, addebitare il costo del soggiorno dell’accompagnatore a carico del Comitato Regionale.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 12/CF del 12 febbraio 1999 n.1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del Dr. G.E., Presidente della L.N.D., e tesserati vari, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamenti antiregolamentari tenuti in relazione alla gara Rieti/Pomezia dell’1.6.1997.

Massima: E’ responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per non "avere mantenuto condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale”, il direttore di gara (unitamente a tutti coloro che con costui hanno concorso), che trasmette alla Lega competente all’indomani della gara due distinti rapporti, uno da utilizzare ai fini della classifica e l’altro ai fini del Totogol. (Nella fattispecie, il direttore di gara su invito di esponenti della classe arbitrale e della Lega – considerato che la partita era stata sospesa perché a seguito delle espulsioni la squadra che stava perdendo si era venuta a trovare con un numero di calciatori in campo inferiore al minimo consentito ed atteso che il CONI, ai fini del Totogol aveva pubblicato il risultato di 1 - 0 – trasmise alla Lega un doppio referto. In uno si rappresentava il reale svolgimento dei fatti, nell’altro, da inviare al CONI, non si dava conto delle espulsioni e si riteneva la gara conclusasi con il risultato di 1 – 0.Massima: Risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti che ha consentito l’escamotage del doppio referto - anche se sulla erronea considerazione che il raggiro non avrebbe comunque alterato il risultato sportivo - ma senza riflettere sul grave nocumento alla regolarità del giuoco di sorte collegato alla effettiva conduzione a termine della partita.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 6/CF del 23 novembre 1998 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. P.G., componente del Comitato Provinciale di Messina, per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 68 N.O.I.F., per il comportamento tenuto nella veste di Commissario di Campo in occasione della gara Nuovo Airone/Paradiso dell’1.2.1998.

Massima: Viene meno ai doveri di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 68 N.O.I.F., il Commissario di Campo che in occasione della gara ha tenuto un comportamento del tutto anomalo, inusuale ed inopportuno. (Nel caso di specie il Commissario sminuì la figura della terna arbitrale e si rivolse all'arbitro dopo una animata discussione con il dirigente stesso, con la frase: "se non lo butta fuori, lo mando fuori io").

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 9/CF del 20 giugno 1997 n. 4 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. F.S., Presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle D’Aosta, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamento antiregolamentare tenuto in occasione dell’Assemblea Regionale elettiva del 13.7.1996., deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. F.S., Presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle D’Aosta, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per avere posto in essere, nella stagione sportiva 1995/96, comportamenti antiregolamentari in relazione all’attività svolta nell’ambito del Comitato.

Massima: E’ contrario all’art. 1 comma 1 C.G.S. il comportamento del Presidente del Comitato Regionale che non ha sottoposto all'approvazione della F.I.G.C., del Consiglio Direttivo e del Comitato la transazione intervenuta nella causa di lavoro proposta davanti al Pretore di Torino da un dipendete, e ciò indipendentemente dalla vantaggiosità della stessa e dalla preventiva conoscenza informale che di essa abbiano avuto la Presidenza ed altri Organi della Lega Dilettanti; che ha fatto ricorso ai servizi di una determina società per la contabilità del Comitato, senza autorizzazione da parte dei i competenti Organi della Lega Dilettanti, nonché dell'anomala assunzione, per il tramite della predetta società, di una collaboratrice del Comitato Regionale, a nulla rilevando il fatto che il Presidente abbia fatto ciò per assicurare servizi essenziali al Comitato.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 7/CF del 16 luglio 1996 n. 6 – www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento del procuratore federale a carico del sig. S.G., già Presidente del Comitato Regionale Molise, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'attività svolta nell'ambito del comitato.

Massima: Risponde della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., con la conseguente sanzione della inibizione con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., il Presidente del Comitato Regionale per avere condizionato la gestione amministrativa del Comitato, con operazioni anomale ed antiregolamentari, utilizzando per fini personali parte dei fondi del Comitato di cui ha fatto restituzione.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 3/CF del 2 luglio 1996 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento del procuratore federale a carico del sig. P.L., consigliere della L.N.P. e presidente dell'U.S..Palermo, per condotta antiregolamentare in violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.C., tenuta in occasione della gara Palermo/Verona del 12.5.1995, e dell'U.S. Palermo, ai sensi dell'art.6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.

Massima: L'art. 10 comma 7 N.O.I.F. prevede la decadenza immediata dalla carica federale allorché il Dirigente federale, in violazione della correlativa disposizione, sia presente nel recinto di giuoco durante la disputa di una gara - nella specie di campionato della società di cui è dirigente – ed abbia o meno funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto all'ufficiale di gara.

Massima: La presenza di un Dirigente federale nel recinto di giuoco durante lo svolgimento della gara in cui sia impegnata una squadra della sua società, non costituisce violazione punibile con sanzione disciplinare, ma comportamento equivalente a rinunzia volontaria alla carica federale con conseguente immediata decadenza, la cui declaratoria compete però al Consiglio Federale.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 1/CF del 26 ottobre 1995 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento del procuratore federale a carico del sig. F.B., componente del comitato provinciale di Livorno, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10 comma 7 N.O.I.F., per avere partecipato alla gara A.T.L. Spartacus/Palazzaccio del 26.11.1994 in qualità di massaggiatore per la A.T.L. Spartacus, nonchè del G.S. A.T.L. Spartacus, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva.

Massima: La presenza del Dirigente Federale nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della società per la quale il dirigente è tesserato, non costituisce violazione punibile con la sanzione disciplinare, ma configura un comportamento equivalente a rinunzia volontaria alla carica federale con conseguente immediata decadenza dalla stessa, la cui declaratoria compete però al Consiglio Federale.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 4/CF Riunione del 19 novembre 1996 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. di interpretazione dell’art. 23 comma 4 dello Statuto Federale.

Interpretazione: In presenza di situazioni di incompatibilità normativamente indicata nei commi 2 e 3 dall'art. 23 dello Statuto, il successivo comma 4 non stabilisce una decadenza immediata dalla carica precedentemente ricoperta per effetto dell'assunzione della nuova carica, ma attribuisce al soggetto un diritto di opzione, da esercitarsi entro un mese, per una delle due cariche; solo in difetto di tale opzione è disposto, con presunzione assoluta, che l'assunzione del nuovo ufficio implica di diritto la decadenza da quello precedentemente ricoperto. Esiste, perciò, un periodo temporale, uno spatium deliberandi assegnato ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, nel corso del quale l'interessato continua ad essere titolare delle due cariche, tant'è che, in difetto di opzione, la decadenza dalla prima opera soltanto dopo che sia decorso il termine assegnatogli.

Interpretazione:La Corte, in materia di incompatibilità e di conseguenti decadenze (specie se regolate in forza di presunzioni), è dell'avviso che sia più corretto, alla stregua di generali principi di diritto concernenti norme di carattere eccezionale, escludere interpretazioni estensive, specie se non si rinvengono, com'è nella specie, divieti immediatamente diretti ad impedire (anche per l'esigenza, pur doverosa, di tener conto della continuità dell'azione amministrativa) il contemporaneo svolgimento, per un periodo comunque assai breve, di funzioni proprie delle due cariche. Ragioni, dunque, riconducibili ad una complessiva coerente interpretazione letterale, logica e sistematica inducono a propendere per la tesi che sia consentito, nella situazione data, il contestuale esercizio di funzioni proprie delle due cariche, senza che il compimento di attività rientranti nei compiti della nuova carica possa - per implicito, prima della scadenza del termine di un mese conferito per l'opzione e in mancanza della stessa - determinare l'immediata decadenza della precedente. Il che equivale a ritenere non condivisibile l'orientamento volto a configurare una fattispecie di opzione implicita a causa dell'effettivo esercizio di attività proprie dell'una e/o dell'altra carica. Tuttavia, ad avviso di questa Corte, un limite al contemporaneo svolgimento delle funzioni deve essere formulato per i casi in cui esso si correli imprescindibilmente ai generali principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Si tratta di quelle situazioni nelle quali la gestione contestuale di interessi pubblici da parte del medesimo soggetto comporti il verificarsi di un evidente oggettivo conflitto fra gli stessi. L'ordinamento, infatti, non può tollerare palesi violazioni di tali principi, ma il rimedio non è rinvenibile in una sanzione di immediata decadenza di carattere generale, sibbene nell'obbligo di astensione dalla cura di uno degli interessi in conflitto. La Corte stessa, in questi casi, può essere prontamente investita della questione, dagli organi federali che rappresentano la Federazione o da quelli coinvolti nella vicenda, nell'ambito del compito, ad essa attribuito, di dirimere i conflitti che insorgono tra gli organi stessi (art. 29 Statuto).Interpretazione: L'art. 23, comma 4, dello Statuto va interpretato, in considerazione del carattere eccezionale delle norme che sanciscono ipotesi di incompatibilità, nel senso: 1) che, nel periodo previsto per l'esercizio del diritto di opzione, sia consentito il contemporaneo svolgimento delle funzioni relative alle due cariche in relazione alle quali dovrà aver luogo l'opzione; 2) che, in conseguenza di tale possibilità, non possa configurarsi una fattispecie di opzione implicita a causa dell'effettivo esercizio dell'una e/o dell'altra carica; 3) che, soltanto dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'opzione, è stabilita una automatica decadenza di diritto dalla carica precedentemente ricoperta, per effetto dell'assunzione della nuova carica; 4) che tale situazione di contemporaneo esercizio delle funzioni connesse ad entrambe le cariche trova il suo limite nei principi generali di diritto che precludono la gestione da parte del medesimo soggetto di interessi pubblici laddove eventualmente essi si trovino in evidente oggettivo conflitto.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 3/CF Riunione del 19 novembre 1996 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. di interpretazione dell’art. 23 n. 4 dello Statuto Federale.

Interpretazione: L’art. 23 comma 4 dello Statuto va interpretato, in considerazione del carattere eccezionale delle norme che sanciscono ipotesi di incompatibilità, nel senso: 1) che nel periodo previsto per l'esercizio del diritto di opzione sia consentito il contemporaneo svolgimento delle funzioni relative alle due cariche in relazione alle quali dovrà aver luogo l'opzione; 2) che, in conseguenza di tale possibilità, non possa configurarsi una fattispecie di opzione implicita a causa dell'effettivo esercizio dell'una e/o dell'altra carica; 3) che soltanto dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'opzione, è stabilita una automatica decadenza di diritto dalla carica precedentemente ricoperta, per effetto dell'assunzione della nuova carica; 4) che tale situazione di contemporaneo esercizio delle funzioni connesse ad entrambe le cariche trova il suo limite nei principi generali di diritto che precludono la gestione da parte del medesimo soggetto di interessi pubblici laddove eventualmente essi si trovino in evidente oggettivo conflitto.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 8/CF del 22 luglio 1996 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Pronuncia interpretativa dell'art. 10, comma 1, delle N.O.I.F., con riferimento alle consulte come definite dall'art. 15 lett. a) sub f) del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Interpretazione: I componenti delle Consulte presso i Comitati Regionali non possono essere considerati dirigenti a norma dell'art. 10, comma 1, delle N.O.I.F. in quanto le loro funzioni di "studio e consulenza" non sono in alcun modo assimilabili alle funzioni direttive, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare di cui alla norma sopra richiamata.

Interpretazione: Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 10 delle N.O.I.F. estende la qualifica di dirigente federale anche a quei dirigenti delle Leghe che svolgono funzioni uguali a quelle considerate nel primo periodo. Nell'ambito propriamente federale non vi sono organi con le stesse funzioni delle Consulte e quindi non è applicabile ai suoi componenti quella estensione ai dirigenti di Lega contenuta nel surrichiamato secondo periodo del comma 1.

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