F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 154/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093/CSA del 23 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AR.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO/SSDARL VIRTUSVECOMP DEL 17.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

RICORSO DEL S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AR.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO/SSDARL VIRTUSVECOMP DEL 17.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

Con reclamo depositato il 22.1.2018 la Virtus Vecomp Verona impugna la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017, il quale aveva respinto l’istanza di primo grado ad oggetto la richiesta di comminare la sanzione della perdita della gara con risultato di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Daniele Antonio FORTE, tesserato per la ASD Arzignano Valchiampo Verona S.r.l..

È opportuno ricostruire le tappe della vicenda.

Il 20.9.2017, la scrivente proponeva reclamo al giudice di primo grado, eccependo la posizione irregolare del Forte in quanto tesserato dall’ASD Arzignano Valchiampo come svincolato, nonostante che – ad avviso della reclamante – fosse ancora pendente il vincolo di tesseramento con il precedente sodalizio, il Ravenna FC 1913. La Virtus Vecomp si richiamava segnatamente all’art. 116 delle NOIF, ai sensi del quale «Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato dl Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori “non professionisti”, in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio».

Il Giudice Sportivo con ordinanza assunta in Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017, ritenendosi preliminare alla delibera sul reclamo la questione relativa alla posizione di tesseramento, al momento della gara, del calciatore della società Arzignano Valchiampo Forte Daniele Antonio, ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti per le determinazioni di competenza, con attenzione particolare rivolta alla tempistica del trasferimento.

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 8/TFN del 23.10.2017 (dispositivo) e numero 9/TFN del 6.11.2017 (motivazioni), il Tribunale Federale Nazionale-Sezione tesseramenti, dichiarava valido il rapporto di tesseramento instaurato in data 4.7.2017. Il provvedimento veniva quindi impugnato dalla reclamante avanti la Corte Federale d’Appello che, con Com. Uff. n. 70/CFA del 18.9.2017 (dispositivo) e con Com. Uff. n 75/CFA del 15.1.2018 (motivazioni), dichiarava inammissibile il reclamo per assoluta mancanza di legittimazione attiva della SSD A.R.L. Virtus Vecomp, in conformità alla pronuncia della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, adottata con Com. Uff. n. 126/CFA del 18.5.2016.

Alla luce della pronuncia del Collegio federale di secondo grado, il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017, rigettava il reclamo in ordine alla regolarità della gara, avente ad oggetto la posizione del calciatore Daniele Antonio Forte. Tale provvedimento veniva impugnato dalla ricorrente davanti a questa Corte.

La Virtus Vecomp Verona in apertura di discussione, durante la fase preliminare, presenta istanza di sospensione del procedimento in corso, in quanto dichiara di aver incardinato altro ricorso presso il Collegio di garanzia del CONI ad oggetto la sentenza della Corte Federale d’Appello, che aveva pronunciato l’inammissibilità del reclamo di secondo grado avverso il provvedimento del Tribunale Federale-Sezione tesseramenti. In subordine, rinnova la richiesta nel merito di accogliere l’istanza avanzata già in primo grado, ossia di punire con la sanzione della perdita della gara con punteggio di 0-3 l’ASD Arzignano Valchiampo.

Ad avviso della ricorrente, infatti, la delibera del giudice sportivo sarebbe illegittima in quanto quest’ultimo non avrebbe valutato, con spirito critico, la pronuncia del Tribunale Federale NazionaleSezione tesseramenti, “appiattendosi” sulla parte dispositiva dello stesso. In proposito osserva che, in primo luogo, la statuizione del Tribunale Federale sarebbe stata adottata in carenza assoluta di contraddittorio, non avendo il predetto organo di giustizia concesso alle parti un termine per il deposito di memorie, né convocato alcuna riunione di discussione; in secondo luogo, che il ricorso avanti la Corte Federale d’Appello – che avrebbe consentito un esame più approfondito della fattispecie nel pieno contraddittorio delle parti, nonché un’interpretazione autentica di una norma da parte del massimo organo di giustizia federale – non è stato trattato nel merito in ragione di una carenza di legittimazione attiva della SSD ARL Virtus Vecomp che viene contestata. Sostiene l’istante che sarebbe stata necessaria una valutazione approfondita della fattispecie sia da parte del Tribunale Federale Nazionale-Sezione tesseramenti, sia della Corte Federale d’Appello, sia infine da parte del giudice sportivo, il quale non sarebbe in alcun modo vincolato ad attenersi alla pronuncia dell’organo tecnico, bensì facoltizzato a valutare autonomamente la fattispecie. A suffragio la reclamante si richiama alle motivazioni della Corte Federale di Appello, estrapolando un frammento della sentenza dal quale, a suo avviso, si dedurrebbe da parte della Corte Federale l’illegittimità della pronuncia di primo grado, nonostante l’impossibilità di provvedervi, in quanto il reclamo veniva ritenuto inammissibile per la prefata carenza di legittimazione.

L’ASD Arzignano Valchiampo controdeduce sostenendo la legittimità del comportamento del giudice sportivo il quale, rilevata la tecnicità della materia oggetto del contendere, aveva ritenuto opportuno ricorrere alla procedura espressamente prevista dall’articolo 30, comma 18, lettera b, CGS. Contesta altresì l’istanza di controparte nella parte in cui richiede un intervento maggiormente approfondito da parte del giudice sportivo, richiamandosi invece all’art. 29, comma 2, CGS. Inoltre si oppone segnatamente alle valutazioni espresse in merito alla carenza di contraddittorio nella pronuncia adottata del Tribunale Federale Nazionale-Sezione tesseramenti, sottolineando che quest’ultimo, organo tecnico competente in materia, si limita a definire esclusivamente la regolarità del tesseramento rispetto alla società di appartenenza e alle richieste del calciatore, senza ammettere il coinvolgimento nella discussione di eventuali “controinteressati”.

Tanto ricostruito, questa Corte ritiene preliminarmente che la richiesta di sospensione del procedimento sollevata dall’istante debba essere rigettata, in quanto ai sensi dell’art. 29 bis CGS in combinato disposto con gli artt. 29 e 36 bis CGS, la Corte sportiva d’appello nazionale, giudice di secondo grado, è competente soltanto sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali, senza poter interferire nei procedimenti attivati presso il Tribunale Federale NazionaleSezione tesseramenti e la Corte Federale d’Appello, la cui pronuncia è oggetto a sua volta, nel caso che occupa, di gravame presso il Collegio di garanzia del CONI.

Da tali considerazioni deriva altresì che il reclamo proposto dalla Virtus Vecomp Verona ARL non può essere accolto per la legittimità della procedura seguita dal giudice di prime cure, che ha assunto le indicazioni ricevute dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione tesseramenti nel pieno rispetto della regolamentazione federale attualmente in vigore. In questo senso depone anche giurisprudenza di questa Corte Sportiva (cfr. sulla correttezza della procedura adottata dal giudice sportivo, Corte Sportiva d’Appello Nazionale, in C.u. 8 agosto 2017, n. 018/CSA).

 Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Virtusvecomp Verona AR.L. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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