F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 154/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093/CSA del 23 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. MARCHESE MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GRAVINA/TARANTO DEL 10.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 14.2.2018)

RICORSO DEL CALC. MARCHESE MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

GRAVINA/TARANTO DEL 10.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 14.2.2018)

Avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LND, Dipartimento Interregionale (Com. Uff. N. 60 del 14.02.2018) con la quale, a seguito della gara del Campionato Nazionale Juniores Gravina/Taranto del 10.02.2018, veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Marchese Mario “per aver colpito, con il pallone lontano, un avversario con un calcio al volto”, proponeva reclamo quest’ultimo, tesserato per la FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica.

Nell’atto difensivo, ritualmente depositato, il Marchese eccepiva l’insussistenza di intenzionalità, l’assenza di conseguenze lesive per l’avversario e l’eccessività della sanzione.

In particolare, deduceva l’errata ricostruzione dell’episodio da parte del Giudice che non riportava nel provvedimento quanto - più puntualmente - riferito nel referto arbitrale e segnatamente: la condotta contestata sarebbe stata originata da un contrasto di gioco con un avversario a seguito del quale entrambi rimanevano a terra; il Marchesi, nel tentativo di svincolarsi per riprendere il gioco - che il Direttore di gara non aveva interrotto ritenendo regolare l’azione – avrebbe colpito involontariamente il viso dell’avversario. Concludeva il reclamante chiedendo la riduzione della sanzione, in conformità ai richiamati precedenti giurisprudenziali in materia.

Nessuno compariva all’odierna udienza.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il Direttore di gara, osserva.

Il Giudice Sportivo nel provvedimento disciplinare reclamato enuclea la condotta violenta attribuita al Marchesi, omettendo di contestualizzare l’episodio per come circostanziato nel rapporto dell’Arbitro. Lo stesso Arbitro, infatti, in sede di audizione telefonica, ha ulteriormente precisato di non aver rilevato alcuna intenzionalità violenta nel gesto del Marchesi che invece a suo giudizio deve più correttamente ricondursi alla volontà del calciatore di rialzarsi da terra prima dell’avversario, con il quale era venuto a contatto, finendo a terra a seguito di un contrasto di gioco.

Pertanto, sulla base di quanto meglio chiarito e precisato dal Direttore di gara all’uopo interpellato, ritiene la Corte difetti nel caso di specie l’elemento della volontarietà della condotta violenta prevista e punita dall’art. 19.4, lett. b, del C.G.S. configurandosi la meno grave fattispecie di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

Conseguentemente, la sanzione va rideterminata nella misura indicata in dispositivo.

 Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marchese Mario e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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