F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 155/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. LANDI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/RECANATESE DEL 10.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018)

RICORSO DEL CALC. LANDI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE

EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/RECANATESE DEL 10.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore Landi Mario.

 Come risulta dal referto dell’arbitro, durante la gara il calciatore Landi Mario, mentre era in panchina, a gioco fermo, tentava di raggiungere un calciatore avversario all'interno del terreno di gioco, senza tuttavia riuscirvi per il pronto intervento dei propri compagni di squadra. Nella circostanza rivolgeva espressioni gravemente minacciose all'indirizzo del suddetto calcatore.

 Il calciatore con nota del 15.3.2018 ha proposto reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa al calciatore dalla Corte Sportiva d’appello nazionale con E-Mail del 15.3.2018.

            Il Calciatore Landi Mario non ha depositato i motivi atti a giustificare e contrastare l’addebito contestatogli.

          Il reclamo è inammissibile, atteso che il calciatore non ha depositato i motivi.

  Per questi  motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Landi Mario

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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