F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 155/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. DEL PIZZO ILARIA SEGUITO GARA NAPOLI FEMMINILE/ROMA FEMMINILE DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 21.3.2018)
RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. DEL PIZZO ILARIA SEGUITO GARA NAPOLI
FEMMINILE/ROMA FEMMINILE DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 21.3.2018)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 21.3.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara alla calciatrice Del Pizzo Ilaria.
Come risulta dal referto dell’arbitro, sig. Cosimo Delli Carpini, durante la gara, al 15’ minuto del II tempo, la sig.ra Del Pizzo Ilaria del Napoli femminile, veniva espulsa dal terreno di gioco per un grave fallo.
Infatti, la Del Pizzo entrava in scivolata con i piedi uniti colpendo un’avversaria frontalmente all’altezza delle tibie. Una volta ricevuto il provvedimento disciplinare si dirigeva verso l’arbitro ad una distanza di circa 50 centimetri profferendo verso il direttore di gara parole oltraggiose, come “coglione che cazzo hai visto! Io quella non l’ho toccata! che c….. di c……. sei! Per allontanare la calciatrice dal direttore di gara era necessario l’intervento di alcune compagne di squadra”.
La Società Napoli Femminile con nota del 22.3.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Napoli Femminile dalla Corte Sportiva d’appello nazionale con nota n. 18508 del 22.3.2018.
Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:
- la sanzione inflitta è eccessiva in relazione al fallo commesso che, tra l’altro, non aveva alcun carattere di intenzionalità;
- la rimostranza della calciatrice non aveva alcun carattere violento;
- la sig.ra Del Pizzo non ha mai profferito le frasi ingiuriose che gli sono state attribuite nel referto arbitrale.
Conclusivamente ha chiesto l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, una riduzione della stessa.
Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.
Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede priviligiata qualè l’arbitro.
Nel merito si osserva:
- con i motivi del ricorso si afferma che il fallo non è intenzionale e che le frasi ingiuriose risultanti dal referto arbitrale non sarebbero veritiere. Detta ricostruzione appare poco credibile, atteso che la società reclamante non ha prodotto alcuna prova atta e idonea ad eliminare l’addebito. In sostanza, l’arbitro avrebbe redatto il referto in maniera non veritiera, il che non è giuridicamente condivisibile in presenza di semplici affermazioni di parte.
Dagli atti risulta che la condotta illecita posta in essere assume carattere violento. Detta ricostruzione è confermata anche dalla circostanza che in mancanza dell’intervento delle compagne di squadra, la condotta illecita poteva essere portata ad ulteriore e più gravi conseguenze.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D.
Napoli Femminile di Napoli
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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