F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 155/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARTARIA LUCA FLAVIO SEGUITO GARA ARCONATESE/SEREGNO DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARTARIA LUCA FLAVIO SEGUITO GARA

ARCONATESE/SEREGNO DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento

Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

  • Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottata in data 18.3.2018, con la quale è stata inflitta al calciatore Luca Flavio Artara, tesserato con la società USD Seregno Calcio S.r.l., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in seguito alla gara Arconatese/Seregno del 18.3.2018 “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”;
  • Esaminato il ricorso presentato in data 26.3.2018 (preannuncio del 22.3.2018), proposto dalla predetta società e le relative contestazioni, in fatto e diritto;
  • Appurato che nel rapporto del direttore di gara, Ivan Catallo, nella sezione dedicata agli assistenti, l’assistente Signor Stefano Barale dichiarava testualmente che al trentaquattresimo minuto di gioco del secondo tempo egli richiamava “l’attenzione del collega poiché a gioco fermo alle sue spalle il calciatore numero 8 (otto) del Seregno Artaria Luca Flavio colpiva con una manata sul volto un calciatore della squadra avversaria che tratteneva nelle mani il pallone” e che dunque egli veniva espulso dal campo di gioco;
  • Tenuto conto che nel ricorso proposto la società Seregno puntualizza come l’Artaria “nello spintonare l'avversario, non abbia agito con l'intento di produrre danni o lesioni, personali né tantomeno da porre in pericolo l'integrità fisica del tesserato locale, tant'è che quest'ultimo non ha avuto alcuna necessità di un intervento dello staff medico, cosa che sarebbe dovuta accadere in caso di una manata al volto”;
  • Verificato che, in seguito al contatto telefonico con l’assistente del direttore di gara posto in essere dal Collegio nel corso della seduta del 30.3.2018, si è effettivamente potuto escludere che il calciatore colpito con lo schiaffo da parte dell’Artaria abbia sofferto conseguenze di alcun tipo provocate dal colpo subito;
  • Rilevato che se per un verso la condotta ascritta al calciatore Artaria risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara e dell’assistente che, per costante avviso di questa Corte assumono forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, dal momento che il calciatore tesserato per la società ricorrente ha indubbiamente realizzato una azione scorretta nei confronti dell’avversario indirizzandogli uno schiaffo al volto a gioco fermo, nondimeno sia dal referto arbitrale sia in seguito al colloquio telefonico intervenuto con l’assistente dello stesso, non risulta che, a seguito del fatto, il calciatore avversario abbia riportato conseguenze lesive, né tantomeno abbia sofferto dolore;
  • Ritenuto quindi che, in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, il fatto contestato appare inidoneo a costituire condotta violenta, potendosi ricondurre, più propriamente, nell’alveo della condotta antisportiva, sia per le mancate conseguenze per come certificate dal rapporto arbitrale sia per l’inidoneità del mezzo a provocarle, di talché sussistono i presupposti per ritenere non congrua la sanzione inflitta e quindi per ritenere maggiormente aderente al fatto la sanzione a carico del calciatore Luca Flavio Artaria della squalifica di 2 giornate effettive di gara, riformandosi in tal senso la decisione del Giudice sportivo qui gravata; cosicché il ricorso va accolto disponendosi la restituzione della tassa;

 Per questi motivi la C.S.A., sentito l’assistente arbitrale, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Seregno (MB), e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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