F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 118/CSA del 06 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. SASSARI CALCIO LATTE DOLCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELIZOS DANIELE OMAR SEGUITO GARA SAN TEODORO/SASSARI LATTE DOLCE DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. SASSARI CALCIO LATTE DOLCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELIZOS DANIELE OMAR SEGUITO GARA SAN TEODORO/SASSARI LATTE DOLCE DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)
La S.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.118 del 26.3.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Sassari Calcio e San Teodoro del 25.3.2018, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Delizos Daniele Omar in quanto “calciatore di riserva, si allontanava dalla propria panchina e spingeva un calciatore avversario facendolo cadere a terra”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che il calciatore era stato più volte provocato da calciatori avversari durante le rimesse laterali effettuate nei pressi della panchina e che l’avversario che aveva subito la spinta da parte del Delizos riprendeva il gioco senza l’intervento di operatori sanitari.
Il ricorso va accolto riducendo la squalifica da 3 a 2 giornate in quanto il comportamento tenuto dal calciatore Delizos si può configurare come gravemente antisportivo ai sensi dell’art. 19 comma 4 del C.G.S..
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sassari di Sassari riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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