F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.04.2018 INFLITTA AL CALC. COULIBALY KASSOUM SEGUITO GARA EBOLITANA/CITTÀ DI GELA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.04.2018 INFLITTA AL CALC. COULIBALY KASSOUM SEGUITO GARA EBOLITANA/CITTÀ DI GELA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)
Con ricorso del 2.3.2018, preceduto da rituale preannuncio, la A.S.D. Ebolitana Calcio 1925 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 21.2.2018 (Com. Uff. n. 100) con la quale è stata inflitta al calciatore Coulibaly Kassoum la sanzione della squalifica sino al 18.4.2018 “per avere, al termine della gara, lanciato con un calcio il pallone all’indirizzo del Direttore di Gara colpendolo alla schiena”. Ciò in occasione della gara Ebolitana Calcio/Città di Gela del 18.2.2018, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti – Girone I. La reclamante contesta innanzi tutto la dinamica dell’evento, sostenendo che il calciatore Coulibaly avrebbe sì calciato il pallone, ma non all’indirizzo dell’arbitro il quale, peraltro, si trovava ad una distanza di circa 30 mt. e, per di più, di spalle (sicchè non avrebbe potuto apprezzare la volontarietà o meno del gesto). In ogni caso, tale gesto non poteva qualificarsi come “violento”, anche perché nessuno degli assistenti lo aveva in tal senso percepito, tanto da non riportare alcunchè nei rispettivi referti.
Ritiene pertanto la reclamante la sanzione inflitta eccessiva e sproporzionata in relazione ai fatti effettivamente occorsi (e comunque non dimostrati), concludendo in via principale per la rideterminazione della sanzione in termini di giornate di gara (e non a tempo) e, in via subordinata, per la riduzione della squalifica.
La Corte Sportiva, nel corso della riunione del 9.3.2018, ha sentito l’arbitro a chiarimenti, all’esito dei quali è emerso da un lato che il Coulibaly ha effettivamente calciato il pallone in direzione del direttore di gara da circa 10 mt. di distanza, dall’altro che non vi è certezza circa la volontà di colpirlo. Sulla base di tali presupposti, non può ravvisarsi la fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. d) C.G.S. (con la conseguente grave sanzione ivi prevista), ritenendo piuttosto ricorrere la condotta gravemente antisportiva del calciatore medesimo nei confronti del direttore di gara, per avere egli comunque calciato il pallone nella sua direzione (tanto da colpirlo), ancorchè non con l’intento di arrecargli danno fisico.
Per tali ragioni, in applicazione dell’art. 19, 4° comma, lett. a) C.G.S. e tenuto conto della oggettiva potenzialità dannosa del gesto, si ritiene equo rideterminare la sanzione inflitta al calciatore nella squalifica per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara.
Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ebolitana Calcio 1925 di Eboli (Salerno), riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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