F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. BRC 1996 CA5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. CAPPONI EMANUELA SEGUITO GARA ASD BRC 1996/ASD VIS FONDI DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 563 del 21.02.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. BRC 1996 CA5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. CAPPONI EMANUELA SEGUITO GARA ASD BRC

1996/ASD VIS FONDI DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 563 del 21.02.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 563 del 21.2.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara alla calciatrice Capponi Emanuela.

 Come risulta dal referto arbitrale la calciatrice veniva espulsa per somma di ammonizione per reiterato comportamento scorretto nei confronti delle calciatrici avversarie. All’atto della notifica del provvedimento ingiuriava ripetutamente il direttore di gara.

 La Società A.S.D. Bric 1996 CA5 con e-Mail del 22.2.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società A.S.D. Bric 1996 CA5 dalla Corte Sportiva d’appello nazionale con nota n. 16416 del 23.2.2018.

           Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

  • si contesta la fondatezza della prima ammonizione;
  • non risulterebbero veritiere le frasi attribuite alla calciatrice profferite nei confronti del direttore di gara;
  • l’arbitro avendo alle spalle la tribuna, dove era transitata la calciatrice dopo l’espulsione, non poteva individuare con esattezza chi aveva profferito le ingiurie, dal momento che erano presenti molti spettatori;
  • alla fine della gara l’arbitro non ha fatto alcun cenno ai dirigenti della società annunciante ulteriori provvedimenti;
  • l’atteggiamento dell’arbitro è risultato incomprensibile, diverso da quello che avrebbe tenuto durante l’arbitraggio di una partita di calciatori uomini.

 Conclusivamente condivide la sanzione comminata per somma di ammonizione ma chiede di non penalizzare la calciatrice per le ingiurie non commesse.

           Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

 Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede priviligiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiali quale è l’arbitro.

            Nel merito si osserva:

  • l’arbitro pur avendo alle spalle la tribuna, luogo dal quale sono pervenute le ingiurie, ben poteva rendersi conto da quale soggetto erano profferite. Tra l’altro, la società contesta il contenuto delle frasi ma non la sussistenza delle stesse;
  • l’arbitro non è tenuto in alcun modo ad anticipare con cenni gli ulteriori provvedimenti che intende adottare in relazione agli eventi verificatesi durante la partita, per cui la contestazione della società appare illogica e senza alcun fondamento giuridico;
  • la circostanza rappresentata dalla società secondo la quale l’arbitro avrebbe tenuto un comportamento diverso da quello che normalmente si tiene con calciatori uomini, appare gratuita e priva di riscontri probatori.

 Giova rilevare, inoltre, che la società reclamante non contesta il fatto materiale che vi sono state delle frasi profferite nei confronti dell’arbitro, ma ritiene che dette frasi sono diverse da quelle contenute nel referto arbitrale e non concretizzano le ingiurie contestate.

  Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. BRC 1996 CA5 di Ciampino (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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