F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/NOCERINA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/NOCERINA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla società F.C. Isola Capo Rizzuto la sanzione dell’ammenda di € 500,00, perché durante l’incontro Isola Capo rizzuto/Nocerina disputato in data 18.2.2018, propri raccattapalle, nel corso del secondo tempo, ritardavano la ripresa del gioco. Venivano allontanati dai dirigenti locali su richiesta del Direttore di gara. (Com. Uff. n. 100 del 21.02.2018).
Avverso la decisione del Giudice Sportivo la società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto preannunciava reclamo in data 21.2.2018 al quale seguiva trasmissione della documentazione richiesta da parte della Segreteria in data 23.2.2018.
La ricorrente non faceva seguito di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.
Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (Crotone).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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