F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLIZZI FRANCESCO SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/NOCERINA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLIZZI FRANCESCO SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/NOCERINA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Pellizzi Francesco la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, perché al termine dell’incontro Isola Capo  rizzuto/Nocerina disputato in data 18.2.2018, mentre la Terna Arbitrale rientrava negli spogliatoi, si avvicinava al Direttore di gara e con atteggiamento minaccioso, gli rivolgeva espressioni minacciose. Nella circostanza tentava di raggiungerlo senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento dei propri compagni di squadra. (Com. Uff. n. 100 del 21.02.2018).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo la società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto preannunciava reclamo in data 21.2.2018 al quale seguiva trasmissione della documentazione richiesta da parte della Segreteria in data 23.2.2018.

La ricorrente non faceva seguito di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.

 Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (Crotone).

      Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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