F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SFF ATLETICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IOLI FEDERICO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ALBALONGA/SFF ATLETICO DEL 17.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 21.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SFF ATLETICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IOLI FEDERICO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ALBALONGA/SFF ATLETICO DEL 17.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 21.2.2018)

Con ricorso del 6.3.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D. SSF Atletico ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 21.2.2018 (Com. Uff. n. 64) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Ioli Federico la sanzione della squalifica per cinque gare effettive perchè “espulso per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione irriguardosa anche all’indirizzo di A.A.. Successivamente si posizionava oltre la recinzione dietro la panchina e rivolgeva fino al termine della gara espressioni irriguardose all’indirizzo di un A.A.. In un’occasione si arrampicava sulla recinzione e reiterava ulteriori espressioni irriguardose nei confronti dell’A.A.”: il tutto occorso in occasione della gara Albalonga/Atletico del 17.2.2018, valevole per il Campionato Nazionale Juniores.

 La reclamante lamenta siccome eccessivamente gravosa e severa la sanzione inflitta al proprio calciatore, la cui condotta non poteva essere qualificata violenta in assenza di alcun contatto fisico con l’assistente arbitrale. Inoltre, i comportamenti contestati dovevano essere ascritti ad un unico episodio, certamente enfatizzato dallo stato di “trance agonistica” in cui versava il calciatore medesimo il quale, peraltro, si era limitato a rivolgere all’assistente espressioni meramente irriguardose e si era comunque pentito del suo gesto.

Conclude quindi la reclamante per la riduzione della sanzione a due o, al massimo, a tre giornate di gara.

Sulla gravità del comportamento del calciatore Ioli Federico in occasione della gara in questione non può sussistere dubbio alcuno.

Costui difatti, dopo aver aggredito verbalmente un calciatore avversario con espressioni del tipo “coglione, sei uno scemo sfigato” (e venendo per questo espulso), uscendo dal campo non solo minacciava pesantemente un assistente arbitrale (“ti aspetto a fine gara e ti ammazzo”) ma, non contento, si posizionava dietro la rete di recinzione e continuava ad insultare (“quella bandierina ficcatela nel c…”) ed a minacciare (“tanto lo sai che oggi non uscite”) l’assistente medesimo “fino alla fine della gara”. Sicchè non può parlarsi di un unico episodio e tantomeno imputabile a “trance agonistica”, posto che le intemperanze verbali del calciatore Ioli sono proseguite fino al termine della gara, come riferisce l’assistente.

Tale comportamento, tuttavia, risulta privo di alcuna connotazione effettivamente  violenta sia nei confronti dell’avversario che nei confronti dell’assistente (ipotesi per la quale sarebbe risultata adeguata la sanzione quantomeno di cinque giornate di squalifica) e deve ritenersi invece circoscritto ad un’ipotesi di condotta irriguardosa (oltre che minacciosa) nei confronti di un ufficiale di gara e di un calciatore avversario (come peraltro correttamente inquadrata dal Giudice Sportivo), anche se particolarmente grave e reiterata nel corso della gara.

In siffatto contesto (fattispecie di particolare gravità di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) C.G.S.), questa Corte Sportiva ritiene di poter ridurre la sanzione della squalifica da 5 a 4 giornate effettive di gara.

  Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. SFF Atletico di Fiumicino (Roma), riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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