F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. REZZATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TAGLIANI MASSIMILIANO SEGUITO GARA REZZATO/CISERANO DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. REZZATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TAGLIANI MASSIMILIANO SEGUITO GARA REZZATO/CISERANO DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)
Con decisione del 22.2.2018, Com. Uff. n. 101, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale-, in riferimento alla gara svoltasi il 21.2.2018 tra il Rezzato e il’Cicerano valevole per il Campionato di Serie D, Girone B – nona giornata di ritorno, infliggeva al calciatore del Rezzato Tagliani Massimiliano la squalifica per 3 giornate effettive di gara “ per avere, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al collo”.
Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società A. C Rezzato, la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata considerata violenta anziché semplicemente scorretta, cosa che avrebbe consentito di ridurre la squalifica irrogata. E che si fosse trattato di un episodio non connotato da gravità era dimostrato, secondo la società appellante, dalla circostanza che esso si era, in realtà, verificato non a giuoco fermo ma durante le schermaglie tra giocatori per prendere posizione in occasione di un calcio d’angolo; a palla, cioè ferma, ma nell’immediata prossimità della ripresa del gioco, e , quindi, da ritenere accaduto durante le fasi di gioco come un colpo inferto non con l’intenzione di danneggiare il calciatore avversario, ma nel tentativo di conquistare una posizione favorevole per sfruttare il calcio d’angolo che stava per essere battuto.. Si chiedeva, pertanto la riduzione della squalifica, ritenuto il comportamento del Tagliani antisportivo e non violento, alle due giornate già scontate. Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.
E’ possibile, infatti, condividere la ricostruzione dei fatti così come riportati nel ricorso secondo il quale si è trattato di un gesto, sicuramente caratterizzato da foga eccessiva e di conseguenza da pericolosità, ma realizzato nel corso di una azione di giuoco pur se immediatamente prima del fischio arbitrale, ed effettivamente non diretto a colpire l’avversario, ma piuttosto a posizionarsi in maniera favorevole a sfruttare il calcio d’angolo che sarebbe stato immediatamente dopo battuto.
In questa ottica lo stesso fischio arbitrale deve essere letto come una interruzione del giuoco sul piano strettamente tecnico, per cui appare legittima l’annotazione del referto arbitrale nella parte in cui afferma essere il fatto intervenuto a giuoco fermo, ma non nel senso di attribuire al comportamento del giocatore sanzionato una assoluta estraneità all’azione in corso, della quale, come si è detto, esso costituisce invece la parte iniziale.
Vi è, quindi, spazio per l’adeguamento della sanzione inflitta alla diversa gravità del caso così come sopra configurato, che appare equo, con una corretta applicazione del criterio dosimetrico della pena, ridurre a 2 giornate di squalifica.
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Rezzato di Rezzato (Brescia), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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