F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRUGALETTA SIMONE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/PALMESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRUGALETTA SIMONE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/PALMESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la SSD Città di Gela ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 106 del 28.02.2018, con il quale, in relazione alla gara Gela/Palmese, veniva inflitta la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Simone Brugaletta “per avere colpito un calciatore avversario con un pugno al volto rendendo necessario l’intervento dei sanitari”. 

La reclamante ha impugnato la decisione, ritenendo la sanzione inflitta al calciatore eccessiva rispetto agli accadimenti contestati, atteso che i fatti riportati dall’arbitro nel proprio referto sarebbero “lacunosi rispetto ai fatti realmente accaduti. In particolare il direttore di gara ha semplicemente trascritto che al primo minuto del primo tempo il Sig. Brugnaletta colpiva con un pugno nel viso un avversario a palla lontana. Il giocatore colpito veniva soccorso ma proseguiva la gara tranquillamente”.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento, atteso che dagli atti ufficiali di gara non risultano elementi e circostanze che consentano - così come richiesto - la riduzione della sanzione, perché, al contrario, dagli stessi emerge un profilo violento della condotta incriminata, condotta che integra l’ipotesi di cui all’art. 19 comma IV lett. B C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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