F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ S.C. TRESTINA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCONI KEVIN SEGUITO GARA MEZZOLARA/S.C. TRESTINA DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ S.C. TRESTINA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCONI KEVIN SEGUITO GARA MEZZOLARA/S.C. TRESTINA DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)
La Società S.C. Trestina A.S.D. ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4
giornate effettive di gara inflitta al calc. Marconi Kevin seguito gara Mezzolara/S.C. Trestina del 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018) per aver protestato all’indirizzo del Direttore di gara ponendosi a breve distanza dal suo volto. Prima di abbandonare il terreno di gioco reiterava le proteste ponendo, senza violenza, la mano sul petto dell’Arbitro. Veniva allontanato grazie all’intervento del capitano della squadra.
La ricorrente, sebbene riconosce l’errore commesso dal giocatore, chiede di tener conto dell’intento non violento dello stesso e non irriguardoso.
Chiede, per quanto sopra, la riduzione della sanzione.
La Corte, letto ed esaminato il ricorso, oltre a ribadire la gravità nel comportamento assunto dal Marconi, ritiene congrua la sanzione afflitta dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.C. Trestina A.S.D. di Trestina (Perugia).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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