F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D’ALTERIO SALVATORE SEGUITO GARA CAVESE/POMIGLIANO DEL 25.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D’ALTERIO SALVATORE SEGUITO GARA CAVESE/POMIGLIANO DEL 25.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

Con atto del 5.03.2018 la società Cavese 1919 S.R.L. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale infliggeva al calciatore D’Alterio Salvatore la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, chiedendo “la riforma della decisione del Giudice Sportivo impugnata e la conseguente riduzione della squalifica comminata al calciatore D’Alterio Salvatore da 3 a 2 gare”.

A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto che la condotta contestata al calciatore non fosse connotata da “particolare violenza o particolare gravità”.

Le censure sono fondate, per cui il reclamo merita accoglimento.

Il calciatore ha colpito con una manata al viso un avversario il quale, a seguito dell’evento, non riportava conseguenze fisiche, tant’è che poteva proseguire il gioco. Nel fatto così come risulta dagli atti ufficiali di gara è da ravvisare non una condotta violenta quanto piuttosto una condotta gravemente antisportiva che, ai sensi dell’art. 19 comma IV lett. A, dev’essere sanzionata con la squalifica di 2 gare.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cavese 1919 S.r.l. di Cava de Tirreni (Salerno), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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