F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 161/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 110/CSA del 28 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA TERNANA UNICUSANO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VENEZIA/TERNANA DEL 27.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 121 del 28.2.2018)

RICORSO DELLA TERNANA UNICUSANO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VENEZIA/TERNANA DEL 27.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 121 del 28.2.2018)

La Società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. ha presentato ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 inflitta alla società reclamante seguito gara Venezia/Ternana del 27.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 121 del 28.2.2018) per avere suoi sostenitori, al termine del primo tempo e alla fine della gara, indirizzato all’Arbitro grida minacciose e insultanti.

La ricorrente contesta l’insufficienza di elementi tali da individuare con esattezza, quali autori delle frasi riportate nel referto arbitrale, i tifosi della Ternana e quindi l’erronea individuazione di una responsabilità oggettiva nei confronti della ricorrente stessa.

Pone pertanto in discussione, così come esposto nel Com. Uffi. n. 096/CSA di questa Corte in data 8.3.2017 il referto arbitrale, indicando, quale elemento la Determinazione adottata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 22.2.2018 con la quale è stata vietata la vendita dei biglietti della gara a tutti i residenti nella Regione Umbria e pertanto l’impossibilità per questi ultimi ad essere presenti nello stadio di Venezia.

Contesta inoltre, la reclamante, l’eccessività della sanzione irrogata in ordine ai fatti accaduti e, a sostegno di ciò, elenca diverse decisioni, meno afflittive, di questa Corte relativamente ad analoghi fatti.

  Chiede pertanto che venga annullato il provvedimento impugnato o, in subordine, ridotta l’ammenda nella misura ritenuta di giustizia.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la ricorrente, conferma che il referto arbitrale costituisce prova fidefaciente in ordine ai fatti accaduti. Ad ogni modo la Determinazione adottata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2018 rende la responsabilità oggettiva della Società reclamante in misura tale da ritenere la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente afflittiva e pertanto la domanda può considerarsi parzialmente accolta.

 Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. di Terni, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00.  Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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