F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 161/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 110/CSA del 28 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/AVELLINO DELL’11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 137 del 13.3.2018)

RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/AVELLINO DELL’11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 137 del 13.3.2018)

La Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 inflitta alla società reclamante seguito gara Salernitana/Avellino dell’11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 137 del 13.3.2018) per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco un oggetto di plastica che colpiva un calciatore avversario senza causargli alcuna conseguenza lesiva; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque petardi nel settore occupato dai sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi oggetti di vario genere sul terreno di giuoco; infine, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio steward in servizio0 nel recinto di giuoco, al termine della gara, tentato di aggredire un dirigente della squadra avversaria; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

La ricorrente contesta l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata volendo considerare l’insufficienza di elementi tali da individuare con esattezza i responsabili del lancio dell’oggetto e volendo inoltre considerare il gesto dello steward della Società ricorrente solo istintivo a seguito di un altro gesto gravemente antisportivo da parte di un giocatore della squadra avversaria.

Chiede pertanto che venga ridotta la sanzione ed adeguata in relazione all’effettivo comportamento tenuto dai tifosi e dal personale della Società ricorrente.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la ricorrente, conferma la responsabilità oggettiva della stessa in ordine ai fatti accaduti e pertanto ritiene congrua la sanzione ad essa inflitta dal Giudice Sportivo.

  Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 di Salerno.

            Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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