F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 161/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 110/CSA del 28 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA S.S.D. A R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUAITA LEANDRO SEGUITO GARA POTENZA/SARNESE DEL 18.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

RICORSO DELLA S.S.D. A R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUAITA LEANDRO SEGUITO GARA POTENZA/SARNESE DEL 18.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Potenza/Sarnese disputato in data 18.03.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Guaita Leandro la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per aver colpito, lontano dell’azione di gioco, un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Soc. Potenza Calcio, la quale ha chiesto a questa Corte, in via principale, la riduzione della sanzione da 3 a 1 giornata e, in via subordinata, la riduzione della stessa da 3 a 2 giornate.

A sostegno di tale richiesta la società invocava l’applicabilità, alla fattispecie in esame, dell’art. 19 comma 4 lettera a) e non già della lettera b), escludendo che la condotta posta in essere dal proprio tesserato possa essere qualificata come violenta, in quanto dalla dinamica dell’episodio descritta nel referto arbitrale si evince come il comportamento del Guaita sia stato frutto di un movimento scomposto, e non di un colpo inferto volontariamente, privo di conseguenze fisiche.

Veniva allegata, infine, altra decisione della Corte (Com. Uff. n. 74 del 23.10.2017) dove, per fattispecie asseritamente analoga, era stata irrogata una sanzione inferiore a quella subita dal proprio calciatore.

Ad avviso della Corte, le richieste formulate nei motivi di gravame non meritano accoglimento.

Quanto all’episodio violento di cui si è reso autore il Guaita, il rapporto dell’arbitro, che ha fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35 C.G.S., prova oltre ogni ragionevole dubbio la dinamica e la volontarietà del colpo, confermato, peraltro dal Direttore di Gara raggiunto telefonicamente per ulteriori chiarimenti. Lo stesso ha nuovamente sottolineato che il Guaita “colpiva chiaramente con un gomitata il volto di un avversario” non rilevando, ai fini della configurazione del fatto antiregolamentare, l’assenza di conseguenze fisiche.

Quanto alla pretesa disparità con altre decisioni della Corte, si rileva che la valutazione del Collegio investe ogni fattispecie in modo specifico e, pertanto, una decisione assunta relativamente ad altro fatto, ancorché nei confronti dello stesso soggetto successivamente giudicato, non costituisce precedente vincolante.

 Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di Potenza.

     Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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