F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 162/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CSA del 06 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE FINO AL 30.09.2018 ED AMMENDA DI € 1.500 AL SIG. SALVATORE BASILE; – INIBIZIONE FINO AL 30.04.2018 ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. PRATICO PIETRO; – INIBIZIONE FINO AL 30.04.2018 ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. VALERIO ZUDDAS; – SQUALIFICA PER 3 GARE ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. ROSELLI CARMELO; – SQUALIFICA PER 3 GARE ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. LISI DOMENICO; INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/CASERTANA DEL 22.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 176/DIV del 23.03.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE FINO AL 30.09.2018 ED AMMENDA DI € 1.500 AL SIG. SALVATORE BASILE;
  • INIBIZIONE FINO AL 30.04.2018 ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. PRATICO PIETRO;
  • INIBIZIONE FINO AL 30.04.2018 ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. VALERIO ZUDDAS;
  • SQUALIFICA PER 3 GARE ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. ROSELLI CARMELO; 
  • SQUALIFICA PER 3 GARE ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. LISI DOMENICO;

INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/CASERTANA DEL 22.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la

Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 176/DIV del 23.03.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 176/DIV del

23.03.2018 ha inflitto le sanzioni in epigrafe seguito gara Reggina/Casertana disputata in data

22.3.2018.

Avverso tale provvedimento la società URBS Reggina 1914 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 23.3.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 4.4.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

 Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società URBS Reggina 1914 di Reggio Calabria dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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