F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 163/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 132/CSA del 26 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERRI MATTEO SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA ASCOLI/TERNANA UNICUSANO DEL 14.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 157 del 18.4.2018)

RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERRI MATTEO SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA ASCOLI/TERNANA UNICUSANO DEL 14.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 157 del 18.4.2018)

Con atto del 24.4.2018 la società Ascoli Picchio F.C. 1898 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata sul Com. Uff. n. 157 del 18.4.2018, con la quale, a seguito della gara Ascoli/Ternana Unicusano, disputatasi in data 14.4.2018 e valevole per il Campionato Primavera Tim, era stata irrogata, a carico del calciatore Perri Matteo, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, perché “espulso per condotta violenta per avere, al 24° del secondo tempo, a gioco in svolgimento, con il pallone non a distanza di giuoco, nei pressi della metà campo, colpito volontariamente con una gomitata al collo l’avversario, procurandogli forte dolore momentaneo”. 

Nei motivi di ricorso la reclamante puntualizzava come la condotta del Perri “seppur contraddistinta da foga eccessiva, non è certamente caratterizzata dal requisito della “condotta violenta”, ossia dalla volontarietà o comunque dalla volontà di arrecare esclusivamente una lesione all’integrità fisica dell’avversario (…)” di talché la condotta tenuta dal calciatore va ascritta nell’alveo della mera antisportività.

In sede di udienza il difensore della società reclamante, sentito telefonicamente in quanto impossibilitato a presenziare fisicamente alla riunione odierna per un impedimento indipendente dalla propria volontà, ribadiva l’assenza dell’elemento psicologico nella condotta del calciatore con riferimento alla caratterizzazione violenta della stessa.

Se, per un verso la condotta ascritta al calciatore Perri risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, dal momento che il calciatore tesserato per la società ricorrente ha indubbiamente realizzato una azione scorretta nei confronti dell’avversario indirizzandogli una gomita al collo, per altro verso però tale comportamento si è realizzato a gioco in corso e non è puntualizzato nel referto arbitrale né in quale modo si sia manifestata la condotta violenta né quali siano state le reali conseguenze del colpo, dal momento che lo stesso direttore di gara nel referto segnalava come il dolore provocato fosse “momentaneo”;

 In relazione alla giurisprudenza di questa Corte, il fatto contestato appare inidoneo a costituire condotta violenta, potendosi ricondurre, più propriamente, nell’alveo della condotta antisportiva per le mancate conseguenze per come certificate dal rapporto arbitrale, di talché sussistono i presupposti per ritenere non congrua la sanzione inflitta e quindi per considerare maggiormente aderente al fatto la sanzione a carico del calciatore Matteo Perri della squalifica di 2 giornate effettive di gara, riformandosi in tal senso la decisione del Giudice Sportivo qui gravata.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898, e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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