F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 164/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 134/CSA del 04 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE DE NUZZO GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA OLGINATESE/COMO DEL 22.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE DE NUZZO GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA OLGINATESE/COMO DEL 22.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale decideva di sanzionare con la squalifica per 3 giornate effettive di gara il Sig. De Nuzzo Gabriele, calciatore dell'ASD Como 1907 S.r.l. a seguito della condotta tenuta nella partita di campionato di Serie D - 2017/2018 - Girone A, Olginatese/Como 1907 disputata in data 22.04.2018, e segnatamente per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario (Com. Uff. n. 132 del 23.04.2018). Infatti, come risulta dal rapporto di gara, il Sig. De Nuzzo Gabriele veniva espulso perché, a gioco fermo, colpiva l'avversario con uno schiaffo al volto; l'avversario in questione non riportava gravi conseguenze e proseguiva il normale svolgimento della gara.

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo ricorso il prefato calciatore De Nuzzo Gabriele, rilevando in fatto e in diritto l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal giudice di prime cure; la non qualificabilità della condotta del calciatore come violenta, quanto, piuttosto, come scorretta ed antisportiva; la totale assenza nel gesto del suddetto tesserato di qualunque intento lesivo dell'incolumità del giocatore avversario, il quale non aveva riportato alcun danno fisico; la conseguente applicabilità alla fattispecie in esame del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 19, comma 4, lett. A), del C.G.S., e non della lett. B); la sussistenza di circostanze attenuanti; chiedeva, in conclusione, la parziale revisione del provvedimento sanzionatorio, con riduzione della impugnata squalifica da 3 a 2 giornate.

Il reclamo proposto dal calciatore De Nuzzo Gabriele è fondato e pertanto va accolto per le seguenti considerazioni in diritto.

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al Sig. De Nuzzo, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. De Nuzzo, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, meriti un trattamento punitivo un po’ meno afflittivo.

Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di significative attenuanti, quali lo stato di tensione della gara; l'immediato abbandono del campo da parte del calciatore espulso, chiaro segno di riconoscimento dell’errore fatto e la mancanza di precedenti in capo allo stesso calciatore.

Sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale e come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 75/CSA, Sez. III, del 18.1.2018; Com. Uff. n. 39/CSA, Sez. II, del 31.10. 2017), appare infatti appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 2 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata si colloca.

Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione in 2 giornate.

  Pe questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore De Nuzzo Gabriele riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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