F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 165/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 138/CSA del 16 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE MACHEDA FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CREMONESE/NOVARA DEL 01.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 168 del 02.05.2018)
RICORSO DEL CALCIATORE MACHEDA FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CREMONESE/NOVARA DEL 01.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 168 del 02.05.2018)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Cremonese/Novara, disputato in data 1.5.2018 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore Federico Macheda la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, per aver, “al 14° del secondo tempo, colpito deliberatamente e con violenza un calciatore avversario con un calcio ad una gamba” nonché “per aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un altro calciatore della squadra avversaria”.
Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Federico Macheda, il quale sostiene, in primo luogo, che la propria condotta, così come riportato dall’Arbitro nel proprio referto, sarebbe avvenuta nel corso di un’azione di giuoco e non avrebbe comportato conseguenze lesive a danno degli avversari coinvolti, precisando come tali circostanze sarebbero già di per sé idonee a mitigare la portata del comportamento sanzionato. Sul punto, il Sig. Macheda aggiunge, altresì, che la predetta condotta non sarebbe stata adeguatamente valutata dal Giudice Sportivo, in quanto quest’ultimo non avrebbe considerato alcuni elementi in grado di derubricare tale condotta in “gravemente antisportiva”: non sarebbero, infatti, stati presi in considerazione dal Giudicante l’intervento da parte del calciatore Croce sul reclamante, la successiva aggressione subita da quest’ultimo da parte del predetto calciatore Croce e del giocatore Marconi e, quindi, il clima provocatorio creatosi ai danni del reclamante. Inoltre, il Sig. Macheda rileva, altresì, che il proprio atteggiamento provocatorio refertato dall’Arbitro sarebbe una conseguenza dell’aggressione subita poco prima e della circostanza per cui il reclamante, in quel frangente, si sarebbe trovato circondato da giocatori avversari, tra cui l’autore dell’aggressione stessa. Infine, il calciatore del Novara precisa che la condotta oggetto del presente procedimento dovrebbe essere valutata come un “unicum fenomenologico” e come tale sanzionata.
Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 16 maggio 2018, sono presenti, in sostituzione dell’Avv. Mattia Grassani, l’Avv. Luigi Carlutti, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.
La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come, ai fini della valutazione della condotta del reclamante, debbano essere presi in considerazione solo i fatti descritti nel referto dell’Arbitro, dal momento che tale documento costituisce piena prova degli eventi accaduti sul terreno di giuoco. Ne consegue, pertanto, che tutte le altre circostanze addotte dal Sig. Macheda nel proprio ricorso non possono essere valutate ai fini di cui sopra in quanto non trovano riscontro nel referto arbitrale. Sul punto, la Corte ritiene opportuno evidenziare come la provocazione subita dal Sig. Macheda non sia stata provata in alcun modo, ma solo apoditticamente assunta dalla difesa del reclamante.
Fermo quanto sopra, valutata la dinamica del contrasto tra il reclamante ed il suo avversario e la relativa descrizione contenuta nel suddetto referto, la Corte rileva come la condotta posta in essere dal Sig. Macheda ha avuto luogo nell’ambito di un’azione di giuoco e, per tale ragione, ritiene più congruo ridurre la sanzione della squalifica irrogata di una giornata effettiva di gara.
Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Macheda Federico riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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