F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 165/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 138/CSA del 16 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA AL SIG. FAGGIANO DANIELE SEGUITO GARA CESENA/PARMA DEL 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 172 dell’8.05.2018)
RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA AL SIG. FAGGIANO DANIELE SEGUITO GARA CESENA/PARMA DEL 6.5.2018 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 172 dell’8.05.2018)
La Società Parma Calcio 1913 S.r.l. ha presentato in data 15.5.2018 ricorso avverso la sanzione della ammenda di € 1.500,00 con diffida inflitta al signor Faggiano Daniele seguito gara Cesena/Parma del 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 172 dell’8.05.2018).
La sanzione veniva inflitta perchè, al 50° del secondo tempo, il signor Faggiano assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina della squadra avversaria; infrazione quest’ultima rilevata dal collaboratore della Procura Federale; recidivo.
La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta e l’eccessività e spropositatezza della stessa in relazione ad una condotta, secondo la ricorrente, meramente irriguardosa e/o irrispettosa e non già come offensiva e/o provocatoria, causata dallo stato di estrema agitazione e concitazione del momento.
Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede un ridimensionamento del provvedimento sanzionatorio.
La Corte, ritiene detta sanzione congrua in relazione alla condotta assunta dal dirigente stesso, non sussistendovi elementi diminuenti, e quindi di non accogliere il ricorso stesso.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Parma Calcio 1913 di Parma.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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