F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 053/CSA del 30 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017)

RICORSO DELL’U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale respingeva il reclamo proposto dalla società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, e per l’effetto omologava il risultato di 2-0 conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Taranto F.C. 1927/U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, per la quinta giornata del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D - 2017/2018 – Girone H, condannando la reclamante alla refusione delle spese processuali in favore della reclamata Taranto F.C. 1929 S.r.l..

Avverso tale decisione la società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo propone reclamo ex art. 36 C.G.S., eccependo l’irregolarità della posizione del calciatore Scoppetta Salvatore, nonché dei calciatori Galdaen Mariano e Li Gotti Francesco, schierati dalla società resistente durante la partita in esame, e chiedendo, ai sensi dell’art. 17, comma V, C.G.S., la decretazione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in proprio favore. In subordine, chiede la riforma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese in favore della società reclamata.

Nello specifico la reclamante eccepisce l’irregolarità del tesseramento da parte della società Taranto F.C. 1927 S.r.l. del calciatore Scoppetta Salvatore per violazione dell’art. 116 NOIF.

Per quanto concerne la posizione dei calciatori Galdean Mariano e Li Gotti Francesco, la reclamante eccepisce l’irregolarità dei tesseramenti, sottoscritti, rispettivamente in data 24.08.2017 ed in data 18.09.2017, dal Presidente del Taranto F.C. 1927, sig.ra Zelatore Elisabetta, nei cui confronti era stata irrogata, ex art. 32 sexies C.G.S.,  a partire dal 18.08.2017 la sanzione della inibizione di mesi 2 e giorni 20.

Si costituisce la reclamata Taranto F.C. 1927 S.r.l. ritenendo inammissibile il reclamo presentato dalla U.S.D. Tavoliere San Severo per violazione del divieto di ius novum, e comunque infondato. Conclude, pertanto, preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità del reclamo, in subordine per il rigetto dell’avversa domanda.

La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene di dover rimettere il presente giudizio innanzi al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – in relazione alla regolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore sulla base delle seguenti motivazioni in

DIRITTO

Preliminarmente, in ordine all’eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione del divieto dello ius novum sollevata dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l., questa Corte Sportiva d’Appello osserva quanto segue.

Costituisce regola generale l’inammissibilità dell'introduzione di doglianze, in fatto e diritto, ulteriori rispetto a quelle che hanno delimitato il perimetro del thema decidendum.

Tuttavia il divieto di motivi nuovi non può, comunque, impedire alla reclamante di confutare tutte le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva quindi che è inammissibile l'impugnazione concernente atti rimasti estranei alla cognizione delle parti e del Giudice Sportivo.

Nel caso di specie la reclamante, pur adducendo ragioni nuove a sostegno della presunta irregolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore (ossia la violazione dell’art. 116 NOIF), non ha determinato, in concreto, rispetto ai primi motivi di impugnazione, alcuna modificazione sostanziale del thema decidendum.

D’altronde, rileva questa Corte Sportiva d’Appello, che la società Taranto F.C. 1927 S.r.l. è stata concretamente e puntualmente messa in condizione, tramite la produzione di proprie memorie difensive, di confutare le argomentazioni addotte dalla reclamante.

Per questi motivi l’eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione dello ius novum sollevata dalla società reclamata non può trovare accoglimento.

Nel merito, ai fini della valutazione della fondatezza del reclamo presentato dalla società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, questa Corte Sportiva Nazionale d’Appello osserva che con nota del 17.10.2017, l’Ufficio Tesseramenti Interregionale, ha riscontrato la richiesta formulata dal Giudice Sportivo, attestando il tesseramento da parte della società Taranto F.C. 1929 s.r.l. di Scoppetta Salvatore a far data dal 04.07.2017, di Galdean Mariano a far data dal 01.09.2017 e di Li Gotti Francesco a far data dal 20.09.2017.

Per quanto concerne la posizione dei calciatori Galdean Mariano e di Li Gotti Francesco, questa Corte Sportiva Nazionale d’Appello, visionati tutti gli atti presenti nel fascicolo del procedimento, conclude dichiarando la regolarità del tesseramento.

In particolare questo giudicante evidenzia che il Presidente del Taranto F.C. 1927, sig.ra Zelatore Elisabetta, nei cui confronti era stata irrogata, ex art. 32 sexies CGS,  a partire dal 18.08.2017 la sanzione della inibizione di mesi 2 e giorni 20, non è la sola figura societaria delegata alla firma, competendo il medesimo potere anche al vicepresidente della società, sig. Bongiovanni Antonio.

Ed infatti, dalla documentazione in atti si evince chiaramente che i contratti dei calciatori Galdean Mariano e di Li Gotti Francesco risultano essere stati sottoscritti dal predetto vicepresidente Bongiovanni Antonio.

Diversamente, per quanto attiene alla posizione del calciatore Scoppetta Salvatore, la reclamante eccepisce l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 116 NOIF, il quale, almeno fino al 10.07.2017, sarebbe stato legato alla società Sicula Leonzio che all’esito della stagione sportiva 2016-2017 ha ottenuto la promozione al Campionato Nazionale di Serie C.

Sulla interpretazione dell’art. 116 NOIF si è pronunciata, nel corso della riunione tenutasi in data 25.11.2002, la Corte Federale secondo cui “L’art. 116 NOIF prevede che le società del Campionato Nazionale Dilettanti neopromosse al Campionato di Serie C 2 hanno diritto di stipulare dal 1 al 10 luglio il contratto da “professionista” con i calciatori “non professionisti. Questi calciatori, peraltro, possono beneficiare di una particolare agevolazione in quanto il successivo art. 117, comma 4, dispone che il calciatore non professionista che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da professionista e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può chiedere un nuovo tesseramento da non professionista fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116”- Com. Uff. n. 6/Cf 2002-2003.

Rileva questa Corte Sportiva Nazionale d’Appello la mancanza di una norma che attesti, in maniera chiara ed inequivocabile, il divieto per tutti i calciatori non professionisti tesserati per società neopromosse in Serie C di tesserarsi presso altre società fino alla data dell’11 Luglio.

Tale circostanza è stata evidenziata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti (Com. Uff. n. 9 TFN – Sez. Tesseramenti motivi del Com. Uff. n. 8 del 23.11.2017).

Pertanto ritenuto preminente l’interesse alla determinazione di un orientamento giurisprudenziale comune, ovvero di un precedente che colmi tale lacuna normativa, è preclusa a questa Corte ogni valutazione nel merito circa la legittimità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore, attualmente in forza alla società Taranto F.C. 1927.

Per questi motivi la C.S.A., rimette il giudizio al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – in relazione alla regolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore.

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