F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 053/CSA del 30 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL KICK OFF C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLATOR FERENTUM/KICK OFF C5 FEMMINILE DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 183 del 07.11.2017)

RICORSO DEL KICK OFF C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLATOR FERENTUM/KICK OFF C5 FEMMINILE DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 183 del 07.11.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 183/DIV del 07.11.2017, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, rilevata la riferibilità della sospensione dell’incontro a sopravvenute cause di forza maggiore che avevano reso impraticabile il terreno di gioco, disponeva la ripetizione della gara Bellator Ferentum/Kick Off C5 Femminile valevole per la nona giornata del Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che al minuto 12,55 del primo tempo regolamentare il Direttore di Gara, Sig.ra Stefania Candria, sospendeva l’incontro per sopraggiunta impraticabilità del campo perché “durante la gara a seguito del temporale, dal soffitto gocciolava acqua sul rettangolo di gioco, dapprima lungo la linea laterale e poi all’interno dell’area di rigore. Nonostante i dirigenti della squadra locale si siano prodigati con stracci, spazzoloni e macchina asciugatrice nell’asciugare le zone bagnate la persistenza del temporale e del successivo gocciolamento in campo non hanno permesso di portare a termine la gara”.

Avverso tale decisione la società Kick Off C5 Femminile propone reclamo ex art. 36 C.G.S., eccependo l’insussistenza, nel caso de quo, delle circostanze di forza maggiore, e chiedendo, per l’effetto, la decretazione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in proprio favore. Preliminarmente chiede l’estromissione dal fascicolo del procedimento, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., del documento del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Colleferro prodotto dalla controparte.

Si costituisce la reclamata ASD Bellator Ferentum eccependo l’infondatezza della richiesta preliminare formulata dalla società reclamante relativa all’estromissione dal fascicolo procedimentale dell’attestazione del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Colleferro, e di tutto quanto ex adverso dedotto circa la riferibilità dell’accadimento ad una propria condotta omissiva consistita nella mancata manutenzione dell’impianto sportivo. Conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo proposto dalla società Kick Off C5 ribadendo la riferibilità della sospensione della gara a sopravvenute cause di forza maggiore, come rilevato dal Giudice Sportivo.

Il reclamo proposto dalla società Kick Off C5 Femminile è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Preliminarmente ritiene questa Corte Sportiva Nazionale d’Appello non meritevole di accoglimento la richiesta formulata dalla reclamante Kick Off C5 Femminile, relativa alla estromissione dal presente fascicolo procedimentale dell’annotazione del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Colleferro prodotta dalla reclamata ASD Bellator Ferentum.

A tal fine si precisa che l’art. 35, comma 3.1, C.G.S., in riferimento a procedimenti che hanno ad oggetto l’accertamento della regolarità dello svolgimento della gara, della regolarità del campo di giuoco e della posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, stabilisce espressamente che “I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati”.

Ancor più specificamente il comma 3.2 precisa che “Quando il procedimento sia stato attivato d’iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti”.

Tanto premesso, quando l’oggetto del procedimento è la regolarità della gara, del campo di gioco e della posizione dei tesserati, il mezzo di prova ordinario è il rapporto degli ufficiali di gara, a meno che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa di parte, nel qual caso l’impianto probatorio è integrato dalle deduzioni delle parti.

A tale riguardo, è stato osservato come i mezzi di prova indicati al comma 3 scontino “una posizione di equipollenza probatoria, di modo che quanto ufficialmente risultante negli atti federali debba e possa trovare credibile e verosimile smentita o conferma, in una produzione documentale o testimoniale di sicuro spessore». In buona sostanza, perché quanto risulta dai documenti ufficiali, di gara e federali, possa essere smentito o confermato da prove documentali o testimoniali non possono ritenersi sufficienti «mere e indimostrate deduzioni», specie se prive di qualsivoglia elemento oggettivo a supporto “(cfr. Corte sport. app., 26 febbraio 2015, in C.u. FIGC, 22 aprile 2015, n. 95/CSA).

Nel caso di specie la produzione della comunicazione del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Colleferro, ossia di un attestato rilasciato da un ente pubblico certificatore, oltre a costituire documento di sicuro spessore, rappresenta manifestazione espressa dell’esercizio del diritto di difesa della società reclamata.

Per questi motivi l’istanza preliminare formulata dalla società Kick Off C5 femminile deve essere rigettata.

Per quanto concerne la richiesta principale avanzata dalla società reclamante, ritiene questa Corte Sportiva d’Appello corretta la valutazione dei fatti e delle circostanze così come operata dal Giudice Sportivo.

La reclamante eccepisce l’insussistenza di sopravvenute cause di forza maggiore osservando, da un lato, che si sarebbe trattato di un tanto ordinario quanto prevedibile temporale di stagione, ed evidenziando, dall’altro, la responsabilità della ASD Bellator Ferentum nel non essersi prontamente e adeguatamente adoperata nella manutenzione dell’impianto sportivo, sebbene a conoscenza delle condizioni precarie del soffitto.

La società Kick Off C5 Femminile produce copia di un articolo giornalistico apparso sulla testata “Calcio a 5 Live” all’interno del quale sarebbero state riportate le dichiarazioni rese dal Vicepresidente della società ospitante che confermerebbero la conoscenza dei problemi del soffitto dell’impianto sportivo.

Sennonché, trattandosi di una dichiarazione riportata da una testata giornalistica, ad essa non può essere attribuito alcun valore probatorio attesa la non ufficialità della fonte.

Nel caso in esame la sospensione della gara Bellator Ferentum – Kick Off C5 Femminile, avvenuta al minuto 12.55 del primo tempo regolamentare, a causa del progressivo allagamento del rettangolo di gioco causato dal gocciolamento del soffitto, è certamente ascrivibile a cause di forza maggiore stante l’eccezionalità dell’evento atmosferico che ha colpito la città di Colleferro in data 05.11.2017, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, che ha provocato numerosi allagamenti, tra cui quello dell’impianto sportivo, nonostante i recenti lavori di manutenzione effettuati alla copertura da parte del Comune di Colleferro.

Rilevata la sussistenza dei requisiti della “straordinarietà”, che come osservato dalla Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione, e quello della “imprevedibilità”, che ha invece carattere soggettivo ed è legato alla capacità conoscitiva e alla diligenza della società ospitante, atteso che il Comune di Colleferro aveva già provveduto alla manutenzione dell’impianto sportivo, questa Corte ritiene che nessuna responsabilità possa essere ascritta alla reclamata ASD Bellator Ferentum.

  Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Kick Off C5 Femminile di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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