F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 053/CSA del 30 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTINIELLO ANTONIO SEGUITO GARA GRAVINA/CAVESE DEL 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

RICORSO DELLA CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTINIELLO ANTONIO SEGUITO GARA GRAVINA/CAVESE DEL 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

Con il gravame, proposto in data 21.11.2017, la società Cavese 1919 avversava la sanzione suindicata, invocandone la riduzione. Allo scopo, deduceva, in sintesi:

  • essersi verificato, a causa dell'infelice posizionamento dell'arbitro, uno vero e proprio scambio di persona (al punto che il Martiniello sarebbe stato in realtà la vittima dell'episodio contestato e sanzionato, e si sarebbe limitato a reagire verbalmente ad un'aggressione subita);
  • che, in ogni caso, al Martiniello non potrebbe imputarsi una condotta propriamente violenta, né particolarmente grave;
  • instando infine per l'applicazione della sanzione minima prevista in caso di espulsione diretta (come nella specie), pari a 2 giornate effettive di squalifica.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia in parte da accogliere. Premessa la non utilizzabilità della prova filmata in grado di appello, se non già ammessa in primo grado, nel merito la specularità estrema - come da referto arbitrale - dei comportamenti contestati e sanzionati nei confronti dei due protagonisti (il Martiniello, appunto, e il Chiaradia, punito dapprima con 3, e poi, a seguito di reclamo, con 2 giornate effettive di squalifica) dell'episodio verificatosi al 39° del II tempo, rende preferibile una coerente simmetria nelle sanzioni ad essi inflitte. Appare per conseguenza appropriata, a questa Corte, una diversa commisurazione (da 4 a 2 giornate) della sanzione inflitta al Martiniello.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cavese 1919 di Cava dè Tirreni (SA), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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